Sentenza del 27/01/2016 n. 3118 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, nonché degli artt. 1292 e 1294 c.c. La sentenza impugnata aveva ritenuto illegittima la cartella per imposta di registro notificata alla venditrice, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente escutere, senza esito, l'acquirente, considerato obbligato principale. L'Agenzia ha invece dedotto che le parti contraenti sono obbligate solidalmente e pariteticamente, senza beneficio di escussione preventiva e senza un ordine legale che imponga di agire prima contro l'acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, in caso di compravendita immobiliare, l'Amministrazione può chiedere l'intero importo dell'imposta di registro indifferentemente al compratore o al venditore, senza dover prima escutere l'altro contraente. Q. C. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 800 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti
La norma configura una responsabilità solidale tra le parti dell'atto di compravendita e consente all'Amministrazione finanziaria di esigere l'intera imposta indifferentemente dal compratore o dal venditore. Non è previsto un beneficio di escussione preventiva né un ordine di imputazione che renda l'acquirente debitore principale e il venditore debitore sussidiario.
Codice civile, art. 1292
L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione
Il richiamo alla disciplina generale della solidarietà passiva comporta che ciascun coobbligato risponde per l'intero debito verso il creditore, il quale può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori.
Codice civile, art. 1294
La norma è richiamata insieme alla disciplina della solidarietà tra condebitori, coerentemente con la qualificazione della responsabilità delle parti contraenti come solidale e paritetica.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011
La disposizione è menzionata esclusivamente quale base della sospensione del procedimento; non incide sul principio sostanziale applicato dalla Corte in materia di responsabilità solidale per l'imposta di registro.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria stabilisce la responsabilità solidale di più soggetti, l'Amministrazione può normalmente chiedere l'intero tributo a qualunque coobbligato, salvo che una specifica disposizione preveda un beneficio di escussione o un ordine di priorità.
- Nella compravendita immobiliare, compratore e venditore sono coobbligati paritetici per l'imposta di registro: il venditore non può sottrarsi alla riscossione sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto agire prima contro l'acquirente.
- Il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati non elimina necessariamente i rapporti interni tra le parti: il soggetto che paga può eventualmente rivalersi sull'altro secondo gli accordi contrattuali e le regole civilistiche applicabili.
- La solidarietà tutela l'interesse dell'Erario a una riscossione più sicura ed efficace; pertanto, contestazioni fondate soltanto sull'assenza di una previa escussione dell'altro debitore sono, in linea generale, prive di fondamento se tale beneficio non è espressamente previsto dalla legge.
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