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Sentenza

Sentenza del 27/11/2018 n. 1344 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Accesso domiciliare - Autorizzazione del P.M - Motivazione - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'omesso versamento di ritenute alla fonte, IRPEF e addizionali sui redditi di lavoro dipendente per l'anno 2002. L'accertamento si basava su documenti rinvenuti dalla Guardia di Finanza presso l'abitazione del consigliere P.F., in seguito a un accesso domiciliare autorizzato dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha contestato la mancata allegazione, o comunque la mancata conoscibilità, della richiesta di autorizzazione e degli elementi posti a fondamento dell'autorizzazione stessa, lamentando la violazione del diritto di difesa. In particolare, non era possibile verificare l'esistenza dei gravi indizi di violazioni fiscali richiesti per legittimare l'accesso domiciliare.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale, in precedenza, aveva ritenuto che la società non fosse legittimata a contestare l'accesso effettuato presso il domicilio del consigliere. La Corte di Cassazione ha però accolto il motivo di ricorso, affermando che anche il contribuente nei cui confronti vengono utilizzati documenti acquisiti presso l'altrui domicilio può contestare la legittimità dell'accesso, poiché diversamente il diritto di difesa sarebbe irragionevolmente compresso. In sede di riassunzione, il giudice tributario ha rilevato che l'Amministrazione non aveva reso conoscibili gli elementi indiziari alla base dell'autorizzazione del PM, impedendo il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi e sulla correttezza della motivazione. La violazione del diritto di difesa ha determinato l'illegittimità derivata dell'accertamento. Il ricorso è stato accolto, la precedente sentenza è stata riformata e sono stati dichiarati illegittimi l'avviso di accertamento n. R87070300348 e l'atto di contestazione n. R87C00300383. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 52 del D.P.R. n. 633/1972

    L'accesso domiciliare deve essere autorizzato dal Procuratore della Repubblica in presenza di gravi indizi di violazioni tributarie.

    L'autorizzazione del PM all'accesso presso un domicilio privato richiede una motivazione, anche concisa, fondata su una valutazione preventiva e prudente di gravi indizi di violazioni fiscali. Il giudice tributario deve poter controllare sia l'esistenza sia la correttezza di tale valutazione.

  • Art. 33 del D.P.R. n. 600/1973

    La disciplina dell'accesso domiciliare prevista in materia IVA dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 si applica anche agli accertamenti sulle imposte dirette.

  • Art. 12 della legge n. 212/2000

    La disposizione è richiamata in relazione alle garanzie del contribuente durante le verifiche fiscali. Nel caso concreto, la censura relativa alla mancata indicazione delle ragioni della verifica è stata assorbita, essendo stata già accertata l'illegittimità dell'accesso domiciliare.

  • Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001

    La giurisdizione tributaria è piena ed esclusiva e comprende anche il controllo sulla legittimità degli atti procedimentali presupposti all'atto impositivo, inclusi gli ordini e le autorizzazioni di verifica.

  • Art. 2697 del codice civile

    Quando l'Amministrazione non produce la richiesta di accesso collegata all'autorizzazione del PM, il giudice può ritenere non dimostrata, o comunque non verificabile, l'effettiva esistenza dei gravi indizi necessari per l'accesso domiciliare.

  • Art. 24 della Costituzione

    Il diritto di difesa impone che il contribuente possa contestare l'utilizzabilità di prove acquisite mediante un accesso domiciliare non adeguatamente motivato, anche quando l'accesso sia stato eseguito presso il domicilio di un soggetto diverso dal contribuente.

  • Principio costituzionale di inviolabilità del domicilio

    L'accesso al domicilio privato costituisce una deroga alla sua inviolabilità e può essere effettuato, per finalità fiscali, solo nel rispetto delle condizioni legali e di una motivazione idonea a rendere controllabile la sussistenza dei gravi indizi.

Massime di principio

  • Un accesso domiciliare fiscale richiede un'autorizzazione del PM adeguatamente motivata sulla base di gravi indizi di violazioni tributarie; una motivazione meramente apparente o generica può determinare l'illegittimità dell'accesso.
  • Il contribuente destinatario dell'accertamento può contestare la legittimità di un accesso eseguito presso il domicilio di un'altra persona quando l'accertamento utilizza documenti acquisiti durante quell'accesso.
  • L'Amministrazione deve mettere il contribuente e il giudice in condizione di conoscere la richiesta di autorizzazione e gli elementi indiziari posti a suo fondamento; in mancanza, il controllo giudiziale sulla legittimità dell'accesso può risultare impossibile.
  • La mancata prova o conoscibilità dei presupposti dell'accesso può comportare l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti e l'illegittimità dell'atto impositivo fondato su tali elementi.
  • Il giudice tributario può esaminare la legittimità degli atti istruttori e procedimentali presupposti all'accertamento, non limitandosi al solo contenuto dell'avviso.
  • La violazione delle garanzie procedurali è particolarmente rilevante quando l'accesso riguarda un domicilio privato non coincidente con la sede del contribuente o dell'impresa.

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