Cassazione Penale, Ordinanza n. 11405/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che, nel giudizio di concordato in appello, non possono essere dedotte in cassazione doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e su vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. in un contesto di concordato in appello. Dal testo emerge che l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello salvo quello relativo alla pena. In cassazione sono state proposte doglianze che la Corte ritiene non consentite: motivi rinunciati, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi concernenti la determinazione della pena, ove non si alleghi una pena illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello; la sentenza impugnata è stata emessa in questo rito, con rinuncia dell'imputato ai motivi di appello salvo quello sulla pena.
art. 129 c.p.p.
Le condizioni di proscioglimento immediato non possono essere fatte valere in cassazione quando il ricorso investa una sentenza resa in concordato in appello nei limiti indicati dalla Corte.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenti statuizioni previste da questa norma.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può devolvere censure relative a motivi espressamente rinunciati dall'imputato.
- Nel medesimo contesto, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., se la doglianza si pone oltre i limiti del devoluto.
- Le censure sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traduce in pena illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono invece deducibili mere contestazioni sulla quantificazione della sanzione.
- Quando il ricorso non prospetta motivi consentiti in relazione a una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso.
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