Ordinanza n. 108/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione del punteggio della prova scritta dell'esame di avvocato da 20/30 a 15/30 e conseguente mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a esame)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato l'esito negativo della prova scritta dell'esame di avvocato sessione 2025, il verbale della sottocommissione e la determinazione con cui il punteggio, inizialmente attribuito in 20/30, è stato successivamente rideterminato in peius in 15/30, con conseguente esclusione dalla prova orale. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della sostituzione del primo giudizio senza un espresso verbale di annullamento, senza adeguata motivazione e in assenza di una chiara manifestazione di volontà dell'organo collegiale. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito che il nuovo punteggio era stato attribuito all'esito di una più compiuta valutazione, dopo avere rilevato l'assenza della procura speciale al difensore nell'atto di appello penale oggetto dell'elaborato. La ricorrente ha inoltre contestato l'insufficienza della motivazione meramente numerica e l'integrazione della motivazione mediante la memoria dell'Avvocatura e una relazione sottoscritta dalla sola presidente della sottocommissione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris. Ha osservato che l'art. 24 r.d. n. 37/1934 impone l'annotazione immediata del giudizio in calce all'elaborato, con sottoscrizione del segretario e del presidente, a tutela della certezza della valutazione collegiale. L'art. 30 dello stesso decreto impone inoltre la verbalizzazione di tutte le operazioni della commissione, inclusi l'attribuzione del voto e l'eventuale suo annullamento. Non è quindi ammissibile un annullamento implicito del primo punteggio attraverso la mera riedizione della valutazione. Considerata l'autonomia delle fasi di correzione e di prova orale e la competenza di sottocommissioni distinte, il potere di valutazione esercitato dalla sottocommissione competente alla correzione deve ritenersi tendenzialmente consumato. La rideterminazione in peius avrebbe richiesto un apposito verbale, con esplicitazione della volontà dell'intero organo collegiale di annullare il precedente punteggio e delle ragioni della sostituzione. Il nuovo punteggio di 15/30 è stato pertanto ritenuto prima facie illegittimo. Il TAR ha inoltre escluso che le argomentazioni contenute nella memoria difensiva e nella relazione della sola presidente potessero integrare la motivazione, trattandosi di motivazione postuma; tale motivazione è stata comunque ritenuta non convincente anche nel merito. Ritenuto agevolmente sussistente il periculum in mora, in ragione dell'imminente svolgimento e conclusione delle prove orali, il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospeso la determinazione di riassegnazione del voto di 15/30 e ordinato l'ammissione con riserva della candidata alla prova orale presso la sottocommissione di Reggio Calabria. Le Amministrazioni sono state condannate alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 24 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37
Impone che il giudizio della commissione sugli elaborati sia annotato immediatamente in calce al lavoro e sottoscritto dal segretario e dal presidente, a tutela della certezza della valutazione collegiale.
art. 30 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37
Impone la verbalizzazione di tutte le operazioni della commissione, compresi l'attribuzione del voto e l'eventuale annullamento del precedente giudizio.
artt. 15 e 23 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37
Configurano fasi autonome del procedimento d'esame, relative alla correzione dello scritto e alla prova orale, affidate a sottocommissioni distinte e scandite da una precisa tempistica.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento delle esigenze di trasparenza e motivazione che impongono di esplicitare la volontà collegiale di annullare e sostituire un precedente punteggio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell'atto e l'ammissione con riserva alla prova orale in presenza di fumus e periculum.
art. 57 c.p.a.
Richiamato per porre le spese della fase cautelare a carico delle Amministrazioni resistenti secondo la regola della soccombenza.
l. 7 agosto 1990 n. 241
Il TAR esclude che, nel relativo sistema, possano postularsi zone di segreto amministrativo o un annullamento implicito del punteggio mediante la sola riedizione della valutazione.
Massime di principio
- Quando una commissione d'esame abbia già annotato e formalizzato un punteggio sull'elaborato secondo le forme prescritte, la sua sostituzione con un diverso punteggio richiede un espresso atto collegiale di annullamento o ritiro, adeguatamente verbalizzato e motivato; il nuovo punteggio non può incorporare implicitamente la decisione di annullare quello precedente.
- L'obbligo di verbalizzazione di tutte le operazioni della commissione comprende sia l'attribuzione del voto sia il suo eventuale annullamento o sostituzione; l'assenza di una specifica verbalizzazione impedisce di ricostruire validamente la volontà dell'organo collegiale.
- Nelle procedure d'esame articolate in fasi autonome e affidate a sottocommissioni distinte, l'esercizio del potere di valutazione da parte della sottocommissione competente alla correzione della prova scritta determina, di regola, la tendenziale consumazione di tale potere, salvo un legittimo esercizio dell'autotutela formalmente esplicitato e motivato.
- La motivazione dell'atto di valutazione non può essere integrata postumamente mediante memorie difensive dell'Amministrazione o relazioni provenienti dal solo presidente della commissione, quando tali elementi non risultino dai verbali dell'organo collegiale; tali atti non possono sostituire la motivazione originaria.
- Quando l'annullamento cautelare della rideterminazione peggiorativa del punteggio non sia sufficiente, da solo, a evitare la perdita definitiva della possibilità di sostenere una prova orale imminente, il giudice può ammettere il candidato con riserva, previa verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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