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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13750 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità Portuale chiedeva il rimborso dell'IVA addebitata in rivalsa su fatture relative a un appalto. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente la domanda per le fatture successive al 19 aprile 2004, mentre la Commissione regionale aveva respinto integralmente il rimborso, ritenendo che l'Autorità Portuale, ente pubblico non economico operante prevalentemente mediante attività esenti, non potesse detrarre l'IVA e fosse assimilabile a un consumatore finale. In Cassazione l'Autorità ha contestato, tra l'altro, l'extrapetizione, l'omessa pronuncia sulla legittimazione, la violazione delle norme sull'indebito, l'esistenza di un giudicato interno e l'omessa pronuncia sugli interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale dell'Autorità Portuale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili per inidoneità dei quesiti i primi due motivi; infondato il motivo sul diritto al rimborso, chiarendo che il cessionario o committente può chiedere il rimborso dell'IVA indebitamente versata solo quando operi quale soggetto passivo nell'esercizio di un'impresa, situazione non ravvisabile nell'Autorità Portuale rispetto alle opere appaltate. Ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno e ha ritenuto che la questione degli interessi fosse stata implicitamente decisa per assorbimento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2

    eventuale decadenza dal diritto al rimborso

    La Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto maturata la decadenza per le richieste relative al periodo anteriore al 19 aprile 2004.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10, 17 e 18

    L'IVA pagata sugli acquisti può essere detratta dal soggetto passivo secondo le regole del sistema IVA; l'art. 10 riguarda le operazioni esenti.

    L'Autorità Portuale, svolgendo prevalentemente operazioni esenti e non agendo come impresa rispetto alle opere appaltate, non poteva detrarre l'IVA né pretenderne il rimborso dall'Erario come soggetto attivo del rapporto tributario.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 993

    natura di ente pubblico non economico

    La qualificazione dell'Autorità Portuale come ente pubblico non economico è stata valorizzata per escluderne, nella fattispecie, la natura di soggetto esercente un'impresa ai fini IVA.

  • VI direttiva IVA n. 77/388/CEE, art. 4, par. 5

    Gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, salvo distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

    Gli enti pubblici che operano nell'esercizio di pubbliche funzioni non sono normalmente soggetti passivi IVA, a meno che il loro mancato assoggettamento determini rilevanti distorsioni della concorrenza.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non è stata riconosciuta alcuna extrapetizione o omessa pronuncia: la decisione regionale rientrava nell'ambito della controversia e aveva implicitamente esaminato la questione della legittimazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57

    disciplina dell'appello tributario e delle nuove eccezioni

    La Corte ha ritenuto comunque implicita la pronuncia della Commissione regionale sull'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'Amministrazione in appello.

  • Codice civile, art. 2909, e codice di procedura civile, art. 324

    autorità del giudicato e cosa giudicata formale

    Non si era formato un giudicato interno sul diritto al rimborso, perché l'appello aveva contestato proprio l'esistenza della legittimazione dell'Autorità ad agire contro l'Erario.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il rimborso dall'Erario spetta normalmente al cedente o prestatore che ha versato l'imposta; il cessionario o committente può agire direttamente solo se ha acquistato beni o servizi nell'esercizio di un'attività d'impresa ed è quindi soggetto passivo IVA.
  • Un ente pubblico che agisce nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e non come operatore economico può essere assimilato al consumatore finale: l'IVA sugli acquisti costituisce un costo e non un'imposta detraibile o rimborsabile.
  • La mera qualificazione formale dell'IVA come indebitamente applicata non basta a ottenere il rimborso: occorre dimostrare la legittimazione del soggetto richiedente nel rapporto tributario con l'Erario.
  • La contestazione in appello della legittimazione ad agire può impedire la formazione di un giudicato interno sul diritto al rimborso, perché mette in discussione una condizione stessa dell'azione.
  • Una questione non esaminata espressamente può risultare implicitamente decisa quando una pronuncia logicamente assorbente esclude il presupposto necessario per esaminarla, come nel caso degli interessi conseguenti a un rimborso negato.

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