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Sentenza

Sentenza del 03/07/2017 n. 664 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Iva - Credito per il quale non è stato concesso il rimborso - Detrazione nella dichiarazione successiva - Necessità di indicazione nell'atto di diniego dell'ammontare del credito spettante da parte Agenzia Entrate

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che l'Agenzia delle Entrate, nel negare il rimborso, deve indicare contestualmente l'importo del credito IVA spettante al contribuente. Tale indicazione è necessaria affinché il contribuente possa utilizzare il credito in detrazione nella dichiarazione successiva. Il principio è conforme a Cass. n. 11368 del 6 luglio 2012.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il credito IVA per il quale non sia stato concesso il rimborso, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 30 del DPR n. 633/1972. Il contribuente può portare tale credito in detrazione nella dichiarazione successiva, ma l'art. 1 del DPR n. 443/1997 condiziona tale facoltà al fatto che, contestualmente al diniego del rimborso, l'Amministrazione finanziaria indichi l'ammontare del credito effettivamente spettante.

Norme richiamate

  • Art. 1 del DPR n. 443/1997

    Prevede la possibilità di portare in detrazione il credito per il quale non sia stato accordato il rimborso, a condizione che contestualmente al diniego l'Amministrazione finanziaria indichi il credito spettante.

    Il diniego del rimborso non esaurisce gli obblighi dell'Amministrazione: essa deve determinare e comunicare l'ammontare del credito riconosciuto, consentendone l'utilizzo in detrazione nella dichiarazione successiva.

  • Art. 30 del DPR n. 633/1972

    Disciplina i presupposti per ottenere il rimborso del credito IVA.

    La mancanza dei presupposti per il rimborso non comporta necessariamente la perdita del credito IVA, che può essere utilizzato in detrazione secondo le condizioni previste dalla normativa.

  • Cassazione civile, sentenza 6 luglio 2012, n. 11368

    Conferma che l'Amministrazione finanziaria deve indicare, insieme al diniego di rimborso, l'ammontare del credito IVA spettante al contribuente.

Massime di principio

  • Il diniego del rimborso IVA per assenza dei presupposti non implica automaticamente l'inesistenza del credito: il credito può restare utilizzabile in detrazione.
  • Quando il credito deve essere trasferito alla dichiarazione successiva, l'Amministrazione deve indicare chiaramente l'importo riconosciuto nel provvedimento di diniego.
  • Un diniego privo della quantificazione del credito spettante può essere contestato, perché impedisce al contribuente di esercitare correttamente il diritto alla detrazione.
  • È necessario distinguere tra il mancato riconoscimento del rimborso e il disconoscimento dell'esistenza del credito: il primo riguarda la modalità di utilizzo, mentre il secondo richiede una specifica contestazione del credito.
  • In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare il provvedimento, la motivazione e l'eventuale indicazione dell'importo detraibile, conservando la documentazione contabile e dichiarativa a supporto del credito.

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