Sentenza del 03/10/2019 n. 24673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Intendenza di Finanza aveva accertato un'evasione IGE per la vendita di merci senza emissione di fatture e aveva richiesto il pagamento di Lire 3.225.955, oltre accessori. Dopo il rigetto del ricorso amministrativo e della domanda proposta in primo grado da G.R., la società conferitaria aveva impugnato la sentenza sostenendo che l'accertamento induttivo fosse privo di adeguata prova e che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile il gravame. In cassazione la società deduceva, tra l'altro, violazione dell'art. 111 c.p.c., sostenendo di essere successore a titolo particolare nel rapporto controverso e quindi legittimata a proporre appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello, sebbene con una motivazione diversa. La Corte ha rilevato che la società non era stata parte del giudizio di primo grado e che il conferimento dell'azienda era avvenuto prima dell'inizio della causa; pertanto non si trattava di trasferimento del diritto controverso durante il processo, né di successione processuale ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Il conferimento aveva eventualmente determinato una responsabilità solidale tra conferente e conferitaria per i debiti aziendali, ma tale situazione non attribuiva alla società non evocata in primo grado il diritto di proporre appello. La controversia tra coobbligati solidali è scindibile e il coobbligato estraneo al primo grado non può impugnare ordinariamente la sentenza. La carenza di legittimazione ad appellare è inoltre rilevabile d'ufficio. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 111 c.p.c.
successione a titolo particolare nel diritto controverso
La norma consente al successore a titolo particolare di subentrare nel processo e di impugnare la sentenza quando il trasferimento del diritto controverso avviene durante la pendenza della causa. Non si applica, invece, quando il trasferimento dell'azienda è anteriore all'instaurazione del giudizio.
Art. 81 c.p.c.
nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui
La legittimazione processuale richiede che il soggetto abbia il potere di promuovere l'impugnazione in relazione alla posizione processuale risultante dalla sentenza. La sua sussistenza può essere verificata d'ufficio in ogni fase del giudizio, salvo il giudicato interno.
Art. 2560, comma 1, c.c.
l'alienante dell'azienda non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito
Il trasferimento o conferimento dell'azienda può comportare la responsabilità dell'acquirente o conferitaria per i debiti aziendali risultanti dai libri contabili obbligatori, senza eliminare necessariamente la responsabilità dell'alienante. Tale responsabilità sostanziale, però, non attribuisce automaticamente al coobbligato non parte del primo grado la legittimazione a impugnare la sentenza.
Art. 322 c.p.c.
richiamato dalla sentenza in relazione alle cause scindibili tra coobbligati solidali
Le controversie riguardanti coobbligati solidali sono normalmente scindibili: la presenza processuale di uno dei coobbligati non rende necessaria quella degli altri. Di conseguenza, il coobbligato non chiamato nel primo grado non può proporre appello ordinario contro la sentenza resa tra altre parti.
Massime di principio
- Chi non è stato parte del giudizio di primo grado, e non è stato raggiunto dalla relativa sentenza, non può normalmente proporre appello ordinario, anche se potrebbe essere corresponsabile sul piano sostanziale del debito controverso.
- La successione a titolo particolare prevista dall'art. 111 c.p.c. presuppone che il trasferimento del diritto controverso avvenga mentre il processo è già pendente; un trasferimento anteriore all'inizio della causa non consente al successore di impugnare la sentenza come parte processuale.
- Il trasferimento o conferimento di un'azienda può trasferire debiti e responsabilità sostanziali, ma non trasferisce automaticamente la posizione processuale né il diritto di impugnare una sentenza pronunciata in un giudizio al quale il cessionario o conferitario non ha partecipato.
- Nelle obbligazioni solidali la causa è normalmente scindibile: il coobbligato non citato deve tutelare la propria posizione con gli strumenti processuali appropriati, ma non può inserirsi successivamente nel giudizio tramite un appello ordinario.
- La legittimazione a impugnare viene valutata principalmente sulla base della qualità di parte risultante dalla sentenza impugnata, indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto o da eventuali errori del giudice di merito.
- La carenza di legittimazione ad appellare può essere rilevata d'ufficio dal giudice e conduce all'inammissibilità o al rigetto dell'impugnazione, anche se la precedente motivazione del giudice d'appello era giuridicamente errata.
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