Sentenza n. 12893/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento per l'annullamento - dell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 dall’ISTAT in data 30 settembre 2025 sulla GURI n. 227, nella parte in cui ha incluso la ricorrente tra le “unità istituzionali” rientranti nel settore “S.13”; - del successivo provvedimento prot. 2361635/25 del 17.11.2025, con cui l’ISTAT ha rigettato l’istanza di riesame formulata da CEINGE in data 14.10.2025, volta a richiedere la rimozione dall’elenco delle P.A.; - di ogni altro atto antecedente, presupposto e connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inclusione nell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche ISTAT per il settore S.13 e rigetto dell’istanza di riesame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche pubblicato dall’ISTAT il 30 settembre 2025, nella parte in cui l’ha ricompresa tra le unità istituzionali del settore S.13, nonché il successivo provvedimento ISTAT del 17 novembre 2025 di rigetto dell’istanza di riesame diretta a ottenere la rimozione dall’elenco. Il ricorso era volto all’annullamento degli atti e di quelli presupposti e connessi. Il giudice amministrativo ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha attribuito alla Corte dei conti la cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia sull’inclusione nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche rientri nella giurisdizione della Corte dei conti. Ha indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali previsti dalla norma. In ragione della complessità della questione, ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti costituite.
Norme richiamate
art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020
La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; la pronuncia ha definito il riparto di giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo i termini previsti.
Massime di principio
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, le controversie concernenti la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche e la relativa inclusione nell’elenco rientrano nella cognizione piena della Corte dei conti, non nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore della Corte dei conti, la domanda può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.
- La complessità della questione di giurisdizione può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
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