Sentenza del 05/05/2016 n. 601 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
I.C.I. - Rendita catastale - Provvedimento di rettifica - Notifica - Onere della prova - Attestazione di avvenuta notifica contenuta in una visura catastale - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata accolta, poiché il Comune non ha assolto l'onere di provare l'avvenuta comunicazione della rendita catastale rettificata. L'ente avrebbe dovuto acquisire dall'Agenzia del Territorio la documentazione comprovante la regolare notifica della rendita. In assenza di tale prova, la maggiore pretesa I.C.I. basata sulla rendita rettificata non può essere fatta valere nei confronti del proprietario dell'immobile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'efficacia della rettifica della rendita catastale ai fini dell'accertamento I.C.I. e, in particolare, l'onere del Comune di dimostrare che la nuova rendita fosse stata previamente comunicata o notificata al contribuente. Il Comune non poteva limitarsi a produrre una visura catastale contenente l'attestazione dell'avvenuta notifica, poiché tale annotazione non costituisce prova sufficiente della notificazione effettivamente eseguita.
Norme richiamate
Disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
L'accertamento I.C.I. fondato su una rendita catastale rettificata presuppone che la rendita sia stata regolarmente comunicata o notificata al contribuente, affinché possa produrre effetti nei suoi confronti.
Principio generale sull'onere della prova
Spetta al Comune dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa tributaria, inclusa l'avvenuta notificazione della rendita catastale rettificata.
Massime di principio
- Quando un tributo viene calcolato sulla base di una rendita catastale rettificata, l'ente impositore deve provare che il contribuente sia stato regolarmente informato della nuova rendita.
- Una semplice visura catastale o un'annotazione interna dell'amministrazione che dichiari l'avvenuta notifica non sostituisce la prova documentale della notificazione.
- In mancanza della prova della comunicazione o notificazione, la maggiore pretesa tributaria fondata sulla rendita rettificata non può essere validamente opposta al contribuente.
- Il contribuente non è tenuto a dimostrare di non aver ricevuto la notifica: è l'amministrazione che deve fornire la prova positiva della regolare notificazione.
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