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Sentenza

Sentenza n. 16145/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazioni regionali per un impianto eolico di 20 MW a Rocchetta Sant’Antonio e per le opere connesse ricadenti anche nel Comune di Lacedonia, comprese l’autorizzazione unica, il PAUR, il giudizio positivo di VIA, la verifica di non assoggettabilità a VIA e gli atti della conferenza di servizi; contestato in particolare il tracciato del cavidotto AT attraverso i terreni della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti autorizzativi sostenendo, con un unico motivo articolato in più censure, che il tracciato del cavidotto interrato in alta tensione attraversa trasversalmente le particelle 11 e 128 del suo compendio, mentre avrebbe potuto proseguire lungo una strada comunale fino alla stazione elettrica. Ha dedotto violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, del d.m. 10 settembre 2010, del d.P.R. 327/2001, degli artt. 41 e 42 Cost. e degli artt. 1, 3 e 7 della l. 241/1990; violazione delle norme tecniche CEI; inosservanza del principio del minimo sacrificio, di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza; difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e omesso bilanciamento degli interessi. Ha lamentato che il tracciato provocherebbe deprezzamento e minore godimento dei fondi e interferirebbe con il progetto fotovoltaico della promissaria acquirente, autorizzato con PAS conclusa il 18 settembre 2025. Ha inoltre contestato la tardività della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, effettuata dopo la conclusione della conferenza di servizi del 20 novembre 2024, e l’omessa pubblicazione dell’avviso su un quotidiano locale della Regione Campania. La ricorrente aveva ricevuto il 22 novembre 2025 la comunicazione relativa alla dichiarazione di pubblica utilità e all’avvio del procedimento di occupazione d’urgenza; la società intervenuta ad adiuvandum ha aderito alle domande.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la localizzazione di un’opera pubblica rientra nella discrezionalità amministrativa e non può essere sostituita dalla valutazione del giudice, salvo manifesta illogicità o abnormità, travisamento o contraddittorietà rilevabili sulla base di elementi concreti. La censura sul tracciato è stata respinta perché le allegazioni erano generiche e prive di documentazione grafica o probatoria idonea a dimostrare l’irrazionalità della soluzione approvata o la praticabilità dell’alternativa lungo la strada comunale. È stata respinta anche la doglianza relativa all’impianto fotovoltaico: l’incompatibilità con il cavidotto era soltanto affermata e la conclusione della PAS del 18 settembre 2025 era successiva al PAUR del 17 settembre 2025; quel titolo non poteva quindi fondare un affidamento opponibile né imporre una specifica motivazione all’amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva presentato osservazioni durante il procedimento. La censura sulla partecipazione al procedimento espropriativo è stata respinta perché l’avviso era stato pubblicato nell’aprile 2025, oltre venti giorni prima dell’autorizzazione unica del 10 settembre 2025, che costituiva l’atto appositivo del vincolo preordinato all’esproprio; la precedente determinazione conclusiva della conferenza di servizi relativa al PAUR era condizionata all’ottenimento dell’autorizzazione unica e la fase partecipativa si era svolta dopo la pubblicazione dell’avviso. È stata infine respinta la censura sulla pubblicazione locale perché la documentazione prodotta attestava la pubblicazione sul Corriere del Mezzogiorno – Napoli e tale prova non era stata contestata. Ricorso respinto; la ricorrente è stata condannata a pagare € 1.500,00 di spese a ciascuna delle due parti intimate, Regione Puglia ed Edison Rinnovabili S.p.A.; spese compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il mero avvio di trattative volte alla definizione bonaria del contenzioso non rientra tra le circostanze eccezionali che consentono il rinvio della trattazione, vieppiù tenuto conto dell’esigenza di rapida definizione delle liti insita nel rito abbreviato applicabile alla causa de qua.

    Le trattative conciliative, da sole, non costituiscono un caso eccezionale idoneo a giustificare il rinvio della causa su istanza di parte.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 327/2001

    Nel caso di specie, l’atto da cui deriva il vincolo preordinato all’esproprio è l’autorizzazione unica (art. 12, co. 3, d.lgs. n. 387/2003) e, in relazione alla suddetta, il termine di cui al citato art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 è stato senz’altro rispettato (essendo intervenute le pubblicazioni nel mese di aprile 2025, mentre l’AU reca la data del 10 settembre).

    Quando il vincolo preordinato all’esproprio deriva dall’autorizzazione unica per un impianto da fonti rinnovabili, il rispetto del termine di partecipazione va verificato rispetto alla data di adozione dell’autorizzazione; nel caso deciso, la pubblicazione dell’avviso nell’aprile 2025 precedeva di oltre venti giorni l’autorizzazione del 10 settembre 2025.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003

    Nel caso di specie, l’atto da cui deriva il vincolo preordinato all’esproprio è l’autorizzazione unica (art. 12, co. 3, d.lgs. n. 387/2003) e, in relazione alla suddetta, il termine di cui al citato art. 11 del d.P.R. n. 327/2001 è stato senz’altro rispettato (essendo intervenute le pubblicazioni nel mese di aprile 2025, mentre l’AU reca la data del 10 settembre).

    L’autorizzazione unica costituisce, nella fattispecie esaminata, l’atto da cui deriva il vincolo preordinato all’esproprio; la partecipazione relativa a tale vincolo va quindi valutata in rapporto alla sua adozione.

Massime di principio

  • La scelta localizzativa di un’opera pubblica è espressione della discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice, che può intervenire solo in presenza di manifesta illogicità o abnormità, travisamento o contraddittorietà dimostrati con elementi concreti.
  • La contestazione di un tracciato infrastrutturale come irrazionale e la prospettazione di un’alternativa meno gravosa non sono sufficienti se formulate in modo generico: occorrono elementi grafici o documentali idonei a dimostrare sia il vizio della soluzione approvata sia la praticabilità dell’alternativa proposta.
  • Un titolo abilitativo conseguito dopo l’adozione del provvedimento contestato non può fondare un affidamento opponibile all’amministrazione né imporre, rispetto alla scelta già compiuta, un particolare onere motivazionale.
  • Quando il vincolo preordinato all’esproprio deriva dall’autorizzazione unica per un impianto energetico, il termine per l’avviso di avvio del procedimento va verificato rispetto alla data di adozione dell’autorizzazione unica, non rispetto alla precedente conclusione di una conferenza di servizi relativa a un titolo condizionato al rilascio di quell’autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliDichiarazione di pubblica utilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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