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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-880/24

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 giugno 2026. — VK contro Commissione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 77 – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto relative al trasferimento di diritti a pensione – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione europea – Termine entro il quale deve essere presentata una domanda di trasferimento verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Pandemia da COVID-19. — Causa C-880/24 P

Giurisprudenza europea62024CJ0880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di un agente temporaneo che contestava il rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti pensionistici spagnoli nel regime pensionistico dell’Unione. Ha confermato che il termine rilevante decorre dall’entrata in servizio e che la domanda deve essere presentata al più tardi entro dieci anni e sei mesi, considerando inoltre non giustificato il ritardo invocato in ragione della pandemia da COVID-19. Sono stati altresì respinti i motivi fondati su proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto e dovere di sollecitudine.

Impugnazione respinta: il termine per chiedere il trasferimento al regime pensionistico UE dei diritti maturati prima dell’ingresso in servizio decorre dall’entrata in servizio e la domanda tardiva può essere rigettata, anche in presenza della pandemia COVID-19, se poteva essere presentata online entro il termine.

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, letto con l’articolo 77 dello Statuto e con l’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione, consenta di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’ingresso in servizio anche dopo il termine di dieci anni e sei mesi dall’entrata in servizio; se la pandemia da COVID-19 costituisca circostanza eccezionale idonea a giustificare il ritardo; e se il rigetto della domanda comporti violazione di proporzionalità, certezza del diritto, parità di trattamento e dovere di sollecitudine.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la facoltà di trasferire verso il regime pensionistico dell’Unione i diritti maturati prima dell’ingresso in servizio è un diritto soggettivo esercitabile dall’agente temporaneo dalla fine del periodo di prova fino al momento in cui matura il diritto a pensione di anzianità, ossia dopo dieci anni di servizio, e comunque entro sei mesi da tale scadenza; la domanda può dunque essere presentata anche prima del maturare del diritto a pensione UE, perché il procedimento è utile e può concludersi con il trasferimento effettivo prima dei dieci anni. Il termine decorre dall’entrata in servizio, non dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova. La tardiva presentazione non è giustificata dalla pandemia COVID-19 se la domanda poteva essere inoltrata elettronicamente da remoto, e non risultano violati proporzionalità, parità di trattamento, certezza del diritto o dovere di sollecitudine.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 39, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, della decisione C(2011) 1278 definitivo della Commissione, recante disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 883/2004

Trasferimento dei diritti a pensione UE e domanda tardiva dell’agente temporaneo

La sentenza riguarda un’impugnazione proposta da un agente temporaneo contro la Commissione europea in materia di trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’ingresso in servizio. La Corte, Nona Sezione, conferma la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso contro il rigetto della domanda di trasferimento.

Fatti e procedimento principale

VK aveva lavorato in Spagna prima di entrare al servizio dell’Unione come agente temporaneo presso l’ERA e poi presso la REA. Il 22 aprile 2022 ha chiesto il trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico spagnolo verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione. Il PMO ha respinto la domanda perché presentata oltre il termine previsto e non giustificata da circostanze eccezionali; il reclamo amministrativo è stato respinto dall’AACC.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 77 dello Statuto, che riconosce il diritto alla pensione di anzianità dopo almeno dieci anni di servizio, e l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII, applicabile per analogia agli agenti temporanei ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del RAA. Viene inoltre considerato l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE della Commissione, che fissa un termine di sei mesi dal momento in cui matura il diritto alla pensione di anzianità per presentare la domanda di trasferimento.

Prima e seconda parte del motivo unico: termine e effetto utile della domanda

La Corte chiarisce che il diritto di chiedere il trasferimento dei diritti pensionistici è un diritto soggettivo attribuito dallo Statuto e può essere esercitato dalla nomina in ruolo del funzionario o dalla fine del periodo di prova dell’agente temporaneo fino al momento in cui si matura il diritto alla pensione di anzianità. Il termine ultimo non decorre dalla nomina o dalla fine del periodo di prova, ma dall’entrata in servizio, poiché i dieci anni di servizio richiesti dall’articolo 77 iniziano da quel momento.

La domanda non è priva di effetto utile se presentata prima della maturazione del diritto a pensione UE: essa avvia un procedimento amministrativo che consente all’interessato di valutare la proposta dell’amministrazione e può condurre al trasferimento anche prima del compimento dei dieci anni di servizio. La Corte esclude quindi qualsiasi contrasto tra Statuto e DGE e respinge anche l’eccezione di illegittimità contro l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

Terza parte del motivo unico: circostanze eccezionali e COVID-19

La Corte ritiene che la pandemia da COVID-19, anche se astrattamente qualificabile come circostanza eccezionale, non giustificasse il ritardo nel caso concreto, poiché la domanda poteva essere presentata per via elettronica tramite Sysper senza uscire dal domicilio. La stessa conclusione vale per gli oneri familiari invocati dal ricorrente, che non rendevano impossibile né eccessivamente difficile la presentazione online.

Quanto al difetto di motivazione, la Corte osserva che il Tribunale ha spiegato in modo sufficiente perché gli effetti della pandemia si fossero attenuati nel periodo rilevante. La censura mirava in realtà a rimettere in discussione una valutazione di fatto, sottratta al controllo della Corte in impugnazione.

Quarta parte del motivo unico: proporzionalità, certezza del diritto e dovere di sollecitudine

La Corte respinge la censura di sproporzione, osservando che il Tribunale aveva già accertato in fatto che il ricorrente non aveva perso i contributi versati in Spagna: il regime nazionale deve tenere conto dei periodi di servizio presso l’Unione, in applicazione del principio di totalizzazione dei periodi contributivi previsto dal regolamento n. 883/2004. Di conseguenza, mancava la premessa fattuale su cui si fondava la doglianza.

È respinta anche la censura relativa al dovere di sollecitudine, poiché il ritardo non era giustificato e, in ogni caso, tale dovere non impone all’istituzione di rimediare a un’eventuale violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro. La Corte rileva inoltre che la motivazione del Tribunale era sufficiente.

Dispositivo e spese

L’impugnazione è integralmente respinta. VK è condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione europea.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapensioni dei funzionari e agenti UEtrasferimento dei diritti a pensionepandemia covid-19impugnazione davanti alla corte di giustizia

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