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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05131/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha applicato la disciplina della continuazione tra più sentenze di condanna criticando, in particolare, il calcolo della pena: il giudice dell'esecuzione avrebbe assunto quale pena base la pena complessiva della sentenza n.3 (che già comprendeva una continuazione interna), invece di individuare la pena piu' grave tra tutti i reati unificati in continuazione scorporando correttamente le pene dei singoli reati. Inoltre si censura la carenza di motivazione sugli aumenti per continuazione e la presunta sproporzione degli aumenti, anche alla luce del riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità per alcuni reati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il giudice dell'esecuzione ha errato nell'individuazione della pena base perché ha utilizzato la pena complessiva di una sentenza che già comprendeva una continuazione interna anziché la pena piu' grave fra tutte le pene inflitte nelle sentenze aggregate, tenendo conto anche delle riduzioni per i riti premiali. Per l'errore nel calcolo della pena la ordinanza impugnata è stata annullata in punto di trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato assorbito. Il rinvio dovrà svolgersi in diversa composizione, conformemente alla pronuncia della Corte costituzionale n.183/2013 che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che aveva deciso sull'istanza ex art.671 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 187 disposizioni di attuazione c.p.p.

    Stabilisce i princìpi per l'individuazione della violazione piu' grave nel reato continuato; la Corte precisa che, in sede esecutiva, la pena piu' grave da assumere come base è quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione indicata nel dispositivo della sentenza

  • art. 81 cod. pen.

    Le maggiorazioni per continuazione devono essere applicate per moltiplicazione sulla pena base e nel limite massimo del triplo della stessa; errore nella individuazione della pena base invalida il calcolo degli aumenti

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Regola l'istanza di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione; la Corte richiama il principio che, in caso di annullamento con rinvio, il giudizio di rinvio non può vedere la partecipazione del giudice che ha già deciso sull'istanza

  • art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte richiama che nelle operazioni di confronto per individuare la pena piu' grave vanno considerate le pene comprensive delle riduzioni per i riti premiali

  • Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2013, n. 183

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che non impedivano la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che aveva già deciso sull'istanza di applicazione in sede esecutiva della continuazione; da ciò deriva l'obbligo di celebrare il nuovo giudizio in diversa composizione

  • Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 7029/2023; Sez.1 n.17175/2025)

    Richiamati principi di legittimità: per l'individuazione del reato piu' grave si considera la pena concretamente irrogata indicata nel dispositivo; e va tenuto conto delle riduzioni per i riti premiali nel determinare la pena piu' grave

Massime di principio

  • In sede esecutiva per l'applicazione della continuazione la pena base deve essere individuata come la pena piu' grave concretamente inflitta fra tutte le sentenze aggregate, non la pena complessiva di una sentenza che già include una continuazione interna
  • Le riduzioni per riti premiali (abbreviato, patteggiamento) devono essere considerate quando si confrontano le pene per stabilire quale sia la pena piu' grave
  • Gli aumenti per continuazione vanno calcolati moltiplicando la pena base e non sommando aumenti su pene già aggregate: un errore nella scelta della pena base invalida il trattamento sanzionatorio complessivo
  • La motivazione deve specificare come sono stati determinati gli aumenti per continuazione; la mancata motivazione su tale punto è censurabile
  • In caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio non può essere svolto dallo stesso giudice che ha deciso sull'istanza ex art.671 c.p.p., per effetto della giurisprudenza costituzionale
  • Per la difesa: contestare subito la determinazione della pena base e richiedere esplicita indicazione delle operazioni aritmetiche e delle riduzioni applicate; per il giudice: documentare il confronto tra tutte le pene e motivare la scelta della pena base

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