Cassazione Civile, Ordinanza n. 31826/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società in nome collettivo, con recupero a tassazione di maggiori ricavi pari a euro 128.597,49. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La contribuente ha resistito con controricorso e, successivamente, ha depositato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, riferita specificamente all’avviso di accertamento oggetto di causa, producendo anche la comunicazione dell’Agente della riscossione attestante che, per società e soci, non risultavano differenze rispetto al dichiarato e la prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente, della relativa comunicazione dell’Agente della riscossione e dell’avvenuto pagamento della prima rata. Poiché non era stata proposta istanza di fissazione dell’udienza nei termini previsti, ha dichiarato estinto il giudizio e la cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico della parte che le aveva anticipate ai sensi dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 13, ultimo periodo
art. 6, comma 13, ultimo periodo
La mancata istanza di fissazione dell’udienza nei termini previsti, a fronte di una valida domanda di definizione agevolata, comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, con disciplina delle spese secondo la norma richiamata.
Massime di principio
- La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata, corredata dalla documentazione richiesta e dal pagamento della prima rata, può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente relativo all’atto definito.
- In presenza dei presupposti della definizione agevolata e in difetto di istanza di fissazione dell’udienza nei termini di legge, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza esaminare il merito del ricorso.
- La disciplina speciale sulla definizione agevolata incide anche sul regolamento delle spese, che seguono quanto previsto dalla norma speciale richiamata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31689/2024 del 10/12/2024
- ordinanza_civile · 10 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31690/2024 del 10/12/2024
- ordinanza_civile · 10 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31691/2024 del 10/12/2024
- ordinanza_civile · 10 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31694/2024 del 10/12/2024
- ordinanza_civile · 10 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31698/2024 del 10/12/2024
- ordinanza_civile · 10 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31705/2024 del 10/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →