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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12424/2021 del 11/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Provincia di Bolzano impugnava la decisione che aveva riconosciuto a diversi aspiranti all'immissione in ruolo il diritto a non essere superati in graduatoria da candidati inseriti nella III fascia con riserva sulla base della sola frequenza in Austria di un Lehramtsstudium negli anni 2006/2007 o 2007/2008. La Provincia sosteneva che il Lehramtsstudium, unitamente agli istituti sostituivi previsti dall'ordinamento austriaco (o dal servizio prestato), corrispondesse all'abilitazione richiesta in Italia e che la normativa provinciale avesse correttamente ammesso l'iscrizione con riserva. I ricorrenti incidentali contestavano invece che il titolo austriaco non fosse automaticamente equiparabile all'abilitazione italiana e che dovesse essere il MIUR a riconoscere l'efficacia abilitante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano e ha assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha confermato che il Lehramtsstudium, secondo le regole oggettive qui valutate, non può essere considerato di per sé equivalente all'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria nell'ordinamento italiano (essendo piuttosto equiparato alla sola laurea ai sensi dello scambio di note), e che la legge provinciale non poteva autonomamente dichiarare l'efficacia abilitante del titolo straniero senza il riconoscimento del MIUR. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del MIUR per vizi formali. Condanna la Provincia di Bolzano al pagamento delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (importi indicati in dispositivo) e dà atto di eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, art. 2, comma 6

    Usata come base della delega per interventi regionali/provinciali; la Corte ricorda che la Provincia ha esercitato una delega ma non può sostituirsi al MIUR nel riconoscimento dell'efficacia abilitante di titoli stranieri

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 605

    La clausola transitoria che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento preserva inserimenti 'fatti salvi' ma non estende l'iscrizione a soggetti che non avrebbero avuto titoli abilitanti secondo l'ordinamento nazionale; non può essere interpretata per creare nuovi diritti di iscrizione basati su titoli non abilitanti

  • Legge 10 ottobre 2000 n. 322 (ratifica scambio di note Italia-Austria)

    tabelle di equipollenza allegate

    Lo scambio di note equipara il Lehramt alla laurea italiana nelle tabelle, non attribuendo al Lehramtsstudium di per sé il valore di abilitazione all'insegnamento nello Stato italiano

  • Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 (recepimento Direttiva 2005/36/CE)

    art. 3; art. 5 comma 1 lett. f)

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali comunitarie e attribuisce al MIUR la competenza al riconoscimento delle qualifiche per la professione docente; tale riconoscimento è condizione per esercitare la professione in Italia

  • D.lgs. 297/1994 (Testo unico scuole)

    artt. 399 e ss., art. 400 e art. 402 (richiamati nella motivazione)

    Ricostruisce il sistema storico di accesso al ruolo e l'esigenza, per la scuola secondaria, del possesso di un titolo ulteriore rispetto alla laurea (abilitazione/diploma di specializzazione o percorsi equipollenti)

  • Legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 3

    art. 3 (scuole di specializzazione e corso di laurea per la formazione degli insegnanti)

    La disciplina universitaria ha previsto diplomi di specializzazione e specifici corsi abilitanti che hanno valore abilitante per l'insegnamento; la sola laurea non è sufficiente per la scuola secondaria

  • Legge Provinciale n. 24/1996 e successive modifiche (art. 11, commi inseriti dalla L.P. n. 4/2007)

    art. 11 (commi 8 e 9 inseriti dall'art. 13 L.P. n.4/2007) richiamati nella sentenza

    La normativa provinciale aveva previsto l'iscrizione con riserva per chi frequentava corsi all'estero; la Corte ha ritenuto però che la Provincia non potesse autonomamente accertare l'efficacia abilitante del titolo straniero né sostituirsi alla competenza del MIUR

  • Statuto speciale e DPR n. 89/1983 (attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige)

    art. 9 dello Statuto, art. 5 limiti di esercizio potestà

    La competenza legislativa provinciale in materia scolastica è concorrente e deve rispettare i principi e le competenze statali: le province autonome non possono contrastare o soppiantare le competenze statali in materia di riconoscimento delle abilitazioni

Massime di principio

  • La frequenza di un Lehramtsstudium in Austria equivale, ai fini dell'ordinamento italiano, alla laurea (o alla sua equipollenza) ma non automaticamente all'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria; per l'efficacia abilitante è necessario il riconoscimento formale dello Stato italiano (MIUR) o che il titolo corrisponda ad un percorso abilitante previsto dall'ordinamento italiano
  • Una normativa provinciale non può autonomamente dichiarare che un titolo estero abbia efficacia abilitante se la competenza al riconoscimento è attribuita a organi statali; l'iscrizione 'con riserva' nelle graduatorie può essere ammessa ma lo scioglimento della riserva e l'efficacia abilitante richiedono la verifica/riconoscimento competente
  • Le clausole transitorie che 'salvano' determinate iscrizioni nelle graduatorie non possono essere interpretate come estensive di diritti per soggetti che, secondo la disciplina di base, non avevano i titoli abilitanti richiesti
  • Per chi si trovi in situazione analoga: attivare la procedura di riconoscimento del titolo estero presso il MIUR (o seguire la procedura prevista dal d.lgs. 206/2007) prima di contare su un inserimento definitivo in graduatoria; l'eventuale iscrizione con riserva non è sufficiente senza il riconoscimento formale
  • In sede contenziosa, la parte pubblica (es. Ministero) deve curare la forma degli atti processuali: controricorsi privi dei requisiti di motivazione possono essere dichiarati inammissibili e non produrre effetti difensivi

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