Sentenza del 17/07/2015 n. 15004 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell'IRPEF versata in Italia sulle somme percepite come pensione lussemburghese, pari a 2.122,26 euro per il 2002 e a 756,76 euro versati in acconto per il 2003. Sosteneva che, in base all'art. 18 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, la pensione non potesse essere tassata in Italia, anche perché il Lussemburgo non aveva applicato alcuna ritenuta. Con il primo motivo denunciava un vizio di motivazione della sentenza regionale; con il secondo lamentava la violazione della Convenzione, sostenendo che il sistema italiano dovesse rispettare la mancata imposizione concretamente applicata dallo Stato erogante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso del contribuente. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, non adeguatamente collegato alla motivazione della sentenza impugnata e privo del necessario quesito di fatto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la pensione lussemburghese, percepita da un residente italiano, è imponibile anche in Italia secondo il principio della tassazione mondiale e l'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione attribuisce potestà impositiva a entrambi gli Stati. Il divieto di doppia imposizione opera solo quando il contribuente dimostri di avere effettivamente subito un prelievo fiscale in entrambi gli ordinamenti sulle medesime somme. Poiché in Lussemburgo non era stata applicata alcuna imposta, non risultava una doppia imposizione effettiva e non spettava alcun rimborso. È stata inoltre respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per genericità e carenza di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.800 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 18, paragrafi 1 e 2, della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 747 del 1982
La disposizione è interpretata nel senso che le pensioni di vecchiaia erogate dall'ente previdenziale lussemburghese a un cittadino italiano residente in Italia rientrano nella disciplina della sicurezza sociale e possono essere tassate da entrambi gli Stati secondo i rispettivi ordinamenti, ferma restando l'adozione di strumenti per evitare una doppia imposizione effettiva.
Art. 24 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni
Impone allo Stato di residenza, l'Italia, di prevedere meccanismi idonei a evitare il doppio prelievo quando la stessa somma sia stata effettivamente tassata anche nello Stato di erogazione.
Principio della tassazione mondiale (worldwide principle)
Il residente fiscale italiano è generalmente soggetto a imposizione in Italia sui redditi ovunque prodotti, salvo le deroghe previste dalle convenzioni internazionali.
Art. 366-bis c.p.c.
Per le cause soggette alla norma, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione doveva contenere uno specifico quesito di fatto o momento di sintesi, idoneo a rendere immediatamente comprensibile l'errore attribuito al giudice di merito.
Art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia richiede l'indicazione concreta della questione interpretativa di diritto dell'Unione e non può fondarsi su una generica contestazione degli effetti dell'interpretazione del diritto interno.
Legge n. 388 del 2000, art. 8
La Corte rileva che tale disposizione, relativa a un diverso credito d'imposta, era estranea alla controversia e impropriamente richiamata nel ricorso.
Massime di principio
- Una pensione estera percepita da un residente fiscale italiano è, in linea generale, imponibile in Italia secondo il principio della tassazione mondiale, salvo che la convenzione contro le doppie imposizioni attribuisca la potestà impositiva esclusivamente allo Stato estero.
- La sola circostanza che lo Stato estero non abbia tassato la pensione non impedisce necessariamente l'imposizione italiana; al contrario, esclude normalmente la doppia imposizione effettiva e quindi il diritto al rimborso fondato su tale presupposto.
- Per ottenere un rimborso per doppia imposizione il contribuente deve provare che la stessa somma sia stata concretamente assoggettata a imposta in entrambi gli Stati, indicando importi, periodi e prelievi subiti.
- Le clausole convenzionali riferite alla sicurezza sociale possono comprendere sia prestazioni previdenziali sia assistenziali, ma la loro applicazione va coordinata con le norme interne e con il meccanismo convenzionale volto a eliminare il doppio prelievo effettivo.
- Un ricorso per cassazione deve individuare con precisione l'errore della sentenza impugnata e rispettare i requisiti formali applicabili; motivi generici o riferimenti a norme estranee possono essere dichiarati inammissibili.
- Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve indicare una concreta questione di interpretazione del diritto dell'Unione e non può limitarsi a contestare genericamente il risultato dell'applicazione del diritto nazionale.
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