Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/06/2019 n. 1833 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini- Funzione afflittivo/punitiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con cui erano state recuperate a tassazione maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, nonché ritenute su utili extracontabili. Il motivo decisivo riguardava l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, fondato su una denuncia per il presunto reato di emissione di fatture oggettivamente inesistenti, reato poi risultato insussistente. La società sosteneva che la denuncia fosse stata presentata in modo strumentale e tardivo, al solo fine di consentire all'Amministrazione di beneficiare del termine più lungo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, ritenendo arbitrario e strumentale il ricorso al raddoppio dei termini. In particolare, ha valorizzato il precedente riconoscimento da parte dell'Ufficio della genuinità dei costi relativi alle attività di elaborazione dati e il fatto che la denuncia fosse stata presentata l'ultimo giorno utile, nonostante gli elementi a disposizione dell'Amministrazione fossero già noti. Poiché il termine più lungo era ingiustificato, l'Amministrazione era decaduta dal potere di accertamento. La sentenza di primo grado è stata annullata e, conseguentemente, è stato annullato l'avviso di accertamento. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    raddoppio dei termini per l'accertamento

    Il termine più lungo può operare quando, al momento della violazione e dell'accertamento, siano ravvisabili presupposti tali da imporre una denuncia penale. Non è però utilizzabile in modo pretestuoso o strumentale per prorogare il termine ordinario.

  • Art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    termine più ampio di accertamento

    In presenza di contestazione del contribuente, l'Amministrazione deve giustificare i presupposti che le consentono di avvalersi del termine ampliato.

  • Art. 331 c.p.p.

    obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali

    Il raddoppio è giustificato solo quando sia non arbitrariamente ipotizzabile una violazione penale che imponga la denuncia. Il giudice tributario verifica questi presupposti con una valutazione riferita al momento in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, senza dover accertare definitivamente il reato.

  • Art. 361 c.p.

    omissione o ritardo nella denuncia

    Il pubblico ufficiale che acquisisce una notizia di reato deve denunciarla senza ritardo; tale obbligo limita la discrezionalità dell'Amministrazione nella scelta del momento della denuncia.

  • Art. 27, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    ritenuta del 12,50% sugli utili corrisposti

    La norma è stata richiamata per il recupero della ritenuta sugli utili extracontabili attribuiti ai soci, ma la questione è rimasta assorbita dall'annullamento dell'accertamento per decadenza dell'Ufficio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011

    Il raddoppio dei termini non ha natura sanzionatoria o punitiva, ma esclusivamente procedimentale. Tuttavia, il contribuente può contestare l'uso pretestuoso dell'istituto e il giudice tributario deve verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti della denuncia.

  • Cassazione, ordinanza n. 13483 del 30/06/2016

    La soglia di rilevanza penale deve essere valutata con riferimento al momento della violazione e dell'accertamento; il successivo ridimensionamento della pretesa tributaria non elimina automaticamente la validità del raddoppio, salvo un uso pretestuoso o strumentale da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non costituisce una sanzione per il contribuente, ma uno strumento procedurale volto a consentire maggior tempo per accertamenti collegati a ipotesi di reato.
  • La mera presentazione di una denuncia non rende automaticamente legittimo il termine ampliato: devono esistere, al momento della denuncia, elementi seri e non arbitrari idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia penale.
  • Quando il contribuente contesta il raddoppio, l'Amministrazione deve dimostrare i presupposti dell'obbligo di denuncia; il giudice verifica la ragionevolezza della denuncia con una valutazione riferita al momento in cui essa fu presentata.
  • Una denuncia presentata tardivamente, soprattutto l'ultimo giorno utile, può essere considerata strumentale se gli elementi rilevanti erano già disponibili da tempo o se contraddicono precedenti valutazioni dello stesso Ufficio.
  • Il giudice tributario deve verificare l'obbligo di denuncia, ma non deve necessariamente accertare in via definitiva la commissione del reato: sono sufficienti elementi concreti che rendessero non arbitraria l'ipotesi criminale.
  • Se il raddoppio dei termini è ritenuto ingiustificato, l'Amministrazione decade dal potere di accertamento e l'atto notificato oltre il termine ordinario deve essere annullato, senza necessità di esaminare le ulteriori contestazioni di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.