Sentenza del 19/01/2016 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tarsu - Natura tributaria della tariffa - Giurisdizione tributaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, sostenendo che le controversie relative alla debenza della TIA e della TARSU dovessero appartenere alla giurisdizione tributaria e non a quella del giudice ordinario. La questione dipendeva dall'interpretazione dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, secondo cui la tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 avrebbe natura non tributaria. La Commissione regionale ha rilevato che tale disposizione riguarda la cosiddetta TIA 2, non ancora divenuta operativa per la mancata emanazione dei regolamenti attuativi, mentre la controversia riguardava la TIA 1 prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, dichiarando sussistente la giurisdizione tributaria sulle controversie relative alla debenza della TIA 1. Ha disposto la rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992. La richiesta di rimessione è stata ritenuta implicita e consequenziale alla dichiarazione di giurisdizione, anche se non espressamente formulata. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata la complessità della questione interpretativa.
Norme richiamate
Art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010
Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
La norma riguarda la tariffa prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, ossia la TIA 2, e non determina il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative alla TIA 1, rimasta applicabile in assenza dei regolamenti attuativi della nuova disciplina.
Art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006
La disposizione disciplina la cosiddetta TIA 2, ma la sua efficacia è rimasta subordinata all'emanazione di regolamenti attuativi e al compimento degli adempimenti necessari per l'applicazione della tariffa. Il comma 11 consente quindi la persistente applicazione della TIA 1 fino alla piena operatività della nuova tariffa.
Art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997
La TIA 1 prevista da questa norma conserva natura tributaria, in quanto qualificata come mera variante della TARSU. Le controversie sulla sua debenza appartengono pertanto alla giurisdizione tributaria.
D.P.R. n. 507/1993
La TIA 1 conserva la natura tributaria propria della TARSU disciplinata dal decreto, non costituendo un'entrata patrimoniale di diritto privato.
Art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992
Quando viene riconosciuta la giurisdizione tributaria dopo una precedente decisione incompatibile, la causa deve essere rimessa al giudice tributario di primo grado. La richiesta di rimessione è stata considerata implicita nella domanda di declaratoria della giurisdizione.
Ordinanza Corte costituzionale n. 64/2010
La tariffa di igiene ambientale non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una prestazione di natura tributaria, almeno con riferimento alla TIA 1.
Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 23114/2015
Le controversie relative alla debenza della TIA 1 appartengono alla giurisdizione tributaria, poiché la tariffa conserva natura tributaria fino alla piena operatività della disciplina sostitutiva prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente occorre distinguere tra TIA 1, prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, e TIA 2, prevista dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
- Le controversie sulla TIA 1, applicata prima della piena operatività della TIA 2, rientrano nella giurisdizione tributaria perché la tariffa conserva natura di tributo.
- La qualificazione come tariffa non implica automaticamente la natura privatistica dell'entrata: occorre valutare la disciplina concreta, la struttura del prelievo e il collegamento con il servizio pubblico obbligatorio.
- La previsione legislativa della giurisdizione ordinaria per la TIA 2 non si estende retroattivamente alla TIA 1 né opera quando la nuova tariffa non è ancora concretamente applicabile.
- Quando un giudice riconosce la giurisdizione tributaria, la rimessione al giudice tributario di primo grado è conseguenza necessaria anche se non è stata richiesta espressamente.
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