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Ordinanza

Ordinanza n. 8159/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di buonuscita con il beneficio di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, con legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché per l'accertamento dell'obbligo dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione appena citata, con rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi fino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202402427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento e mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di buonuscita con il beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché dell'obbligo dell'INPS di rideterminare il trattamento includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il ricorso è stato notificato a un indirizzo di posta elettronica certificata dell'INPS non censito nei pubblici registri. L'INPS non si è costituito in giudizio. Il giudice ha quindi rilevato la nullità della notificazione, poiché effettuata presso un domicilio digitale dell'amministrazione non contemplato dall'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, come applicabile anche alla giustizia amministrativa.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il merito della domanda relativa alla buonuscita. Ha accertato la nullità della notificazione del ricorso all'INPS e, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., ne ha disposto la rinnovazione, rilevando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice deve ordinare in via generale la rinnovazione delle notificazioni nulle quando la parte intimata non compare, salvo il caso di inesistenza della notificazione. Sono stati assegnati dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente l'atto introduttivo a un recapito digitale conforme alla legge e cinque giorni per depositare la ricevuta del perfezionamento della notifica per il destinatario. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    La disposizione è richiamata quale base del beneficio dei sei scatti stipendiali da includere nel calcolo dell'indennità di buonuscita; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”; “Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa”; “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ... la notificazione alle pubbliche amministrazioni ... è validamente effettuata ... al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”

    La notificazione telematica alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso un domicilio digitale risultante dagli elenchi pubblici previsti dalla legge; l'indirizzo non censito non è idoneo e determina la nullità della notificazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di notificazione nulla e mancata comparizione della parte intimata, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione, salvo che la notificazione sia inesistente.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale fondamento dell'obbligo generale del giudice di ordinare la rinnovazione delle notifiche nulle quando la parte intimata non compare, fatti salvi i casi di inesistenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione è valida soltanto se effettuata presso un domicilio digitale risultante dagli elenchi pubblici individuati dalla legge; l'utilizzo di un indirizzo PEC non censito determina la nullità della notificazione.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e la parte intimata non si costituisce, il giudice deve disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., salvo che il vizio integri l'inesistenza della notificazione.
  • La rinnovazione della notificazione disposta dal giudice deve essere eseguita entro il termine perentorio assegnato e deve essere seguita dal deposito della ricevuta attestante il perfezionamento della notifica per il destinatario.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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