Cassazione Civile, Ordinanza n. 12066/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da un arbitrato irrituale tra le parti sociali, avente ad oggetto la rideterminazione delle quote sociali e il risarcimento del danno. Il ricorrente aveva già impugnato il lodo deducendone la nullità o annullabilità per asserita decadenza del mandato arbitrale: secondo la sua tesi, la clausola compromissoria prevedeva che il lodo fosse depositato entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico e tale termine sarebbe stato superato, con estinzione del mandato ex art. 1722 c.c. La Corte di cassazione, con l'ordinanza poi impugnata, aveva però ritenuto che l'accettazione dell'arbitro fosse intervenuta soltanto con la convocazione delle parti e/o con la sottoscrizione del verbale della prima riunione, escludendo che essa coincidesse con il conferimento dell'incarico. Con il ricorso straordinario per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce errore di fatto e di diritto della Corte, sostenendo che esisteva ed era stata sottoscritta una lettera di accettazione dell'arbitro inviata dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Forlì; se tale documento fosse stato considerato, sarebbe risultato che l'incarico era stato conferito e accettato il 26.09.2012 e che alla prima udienza del 17.10.2013 il termine di novanta giorni era ampiamente decorso. La resistente ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per difetto di notificazione e, in subordine, l'inammissibilità della revocazione perché proposta contro un'ordinanza della Cassazione che aveva semplicemente rigettato il ricorso e non definito il merito.
La decisione
La Corte, dopo avere rimesso in termini la controricorrente sul piano processuale quanto alla tempestività della costituzione, ha ritenuto comunque inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che la revocazione davanti alla Cassazione, ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c., è esperibile solo contro le sentenze con cui la Corte abbia definito il giudizio nel merito; quando invece la Corte si sia limitata a rigettare il ricorso, il mezzo revocatorio va rivolto contro la decisione di merito che è divenuta definitiva. Poiché l'atto impugnato era un'ordinanza di rigetto del precedente ricorso, non era suscettibile di revocazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
ricorso straordinario per revocazione
la revocazione per errore di fatto presuppone comunque che il provvedimento impugnato sia astrattamente revocabile secondo il sistema processuale; nel caso concreto il mezzo è stato ritenuto non esperibile contro l'ordinanza di rigetto della Cassazione.
art. 391-ter c.p.c.
possono essere oggetto di impugnazione revocatoria avanti la Corte di cassazione solo le sentenze con le quali la Corte ha definito nel merito il giudizio; se la Corte si limita a rigettare il ricorso, la revocazione va proposta avverso la decisione di merito divenuta definitiva.
art. 1722 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente come norma che determinerebbe l'estinzione del mandato agli arbitri per decorso del termine pattuito per il deposito del lodo.
art. 808-ter c.p.c.
richiamato nel pregresso giudizio quale norma sulla nullità o annullabilità del lodo arbitrale irrituale.
art. 369 c.p.c.
la Corte esclude l'improcedibilità del ricorso ravvisando che la notificazione irregolare non aveva impedito il raggiungimento dello scopo, dopo la rimessione in termini della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
norme procedurali richiamate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione proposta innanzi alla Corte di cassazione non è esperibile contro un provvedimento di legittimità che si sia limitato a rigettare il ricorso, perché in tale ipotesi la revocazione va indirizzata contro la decisione di merito divenuta irrevocabile.
- Ai fini dell'ammissibilità della revocazione ex art. 391-ter c.p.c. è decisivo verificare se il provvedimento della Cassazione abbia definito il merito della controversia o si sia arrestato al rigetto del ricorso.
- L'errore revocatorio non può comunque trasformarsi in uno strumento per riaprire il merito della lite quando il rimedio processuale sia strutturalmente diretto contro un diverso provvedimento.
- La notificazione del ricorso eseguita a un difensore non più legittimato può essere sanata ove il destinatario effettivo si costituisca e sia raggiunto lo scopo dell'atto, con eventuale rimessione in termini, fermo restando l'esame delle ulteriori cause di inammissibilità.
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