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Ordinanza

Ordinanza n. 5445/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento previa sospensiva - del verbale della Commissione giudicatrice del 24 settembre 2025 (pubblicato sul sito dell’Università il 28 gennaio 2026), relativo alla procedura valutativa per l'affidamento dell'incarico di docenza per il corso "Law in Space Activities" (SSD GIUR-02/B), nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio complessivo di 60/100, classificandolo al terzo posto, nonché nella parte in cui attribuisce la valutazione di 63/100 e 66/100 rispettivamente al secondo ed al terzo classificato; - del provvedimento di approvazione atti (Disposizione del Preside) del 24 settembre 2025, menzionato in calce al verbale; - Della graduatoria finale di merito che vede vincitore il Dott. Giuseppe Montaperto con punti 66/100 e secondo classificato il Dott. Daniele Ragazzoni con punti 63/100); - Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202601825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione giudicatrice e provvedimento di approvazione degli atti di una procedura valutativa per l'affidamento di un incarico di docenza, con relativa graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, anche previa sospensione cautelare, il verbale della commissione giudicatrice, il provvedimento di approvazione degli atti e la graduatoria finale della procedura valutativa per l'affidamento di un incarico di docenza universitario. Ha contestato l'attribuzione del punteggio complessivo di 60/100 e la propria classificazione al terzo posto, nonché i punteggi attribuiti agli altri candidati, pari a 63/100 e 66/100. Il ricorso era stato notificato al candidato vincitore presso un indirizzo di posta elettronica certificata della Marina Militare, sua datrice di lavoro. Il Tribunale ha rilevato d'ufficio la possibile nullità della notificazione, poiché la notifica presso il luogo di lavoro di un dipendente pubblico è valida, in assenza di consegna a mani proprie, soltanto quando l'ufficio sia un ufficio privato creato, organizzato e diretto dal destinatario per la trattazione dei propri affari; tale requisito non ricorre per un ufficio pubblico del datore di lavoro.

La decisione

Il TAR non ha esaminato la domanda cautelare né il merito delle censure contro la procedura valutativa. Ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso al candidato vincitore, controinteressato necessario, perché eseguita presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione pubblica presso cui egli lavora, senza che risultasse una notificazione a mani proprie. Poiché il controinteressato non si era costituito, la nullità non risultava sanata. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione applicabile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali sulle notificazioni degli atti giudiziari civili, in forza del rinvio dell'art. 39, comma 2, c.p.a. Il ricorrente deve rinnovare la notifica entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi dieci giorni. L'ulteriore trattazione della domanda cautelare è stata fissata al 5 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    la notificazione di un atto giudiziario presso il luogo ove l'interessato lavori alle dipendenze di altri deve avvenire a mani proprie

    Il riferimento all'ufficio contenuto nella disposizione riguarda esclusivamente l'ufficio privato del destinatario, ossia un luogo nella sua disponibilità organizzativa e gestionale; non comprende l'ufficio pubblico del datore di lavoro di un dipendente pubblico.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di nullità della notificazione del ricorso non sanata dalla costituzione del destinatario, il giudice dispone la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio.

  • Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2021, n. 148

    La pronuncia è richiamata quale presupposto della versione dell'art. 44, comma 4, c.p.a. applicabile alla rinnovazione della notificazione nulla.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto giudiziario a un dipendente pubblico presso la sede dell'amministrazione datrice di lavoro è valida, se non eseguita a mani proprie, soltanto quando ricorra un ufficio privato creato, organizzato e diretto dal destinatario per la trattazione dei propri affari; un ufficio pubblico del datore di lavoro non rientra in tale nozione.
  • La nullità della notificazione del ricorso al controinteressato che non si sia costituito non è sanata e impone al giudice di disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio.
  • La rinnovazione della notificazione del ricorso amministrativo deve essere eseguita secondo le modalità del codice di procedura civile e delle leggi speciali sulle notificazioni degli atti giudiziari civili, in applicazione dell'art. 39, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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