Sentenza del 07/06/2019 n. 15455 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale per la trascrizione e la voltura degli atti di conferimento di immobili nel trust. Ha contestato, da un lato, l'inammissibilità dell'avviso perché formalmente riferito al trust, ritenuto privo di autonoma soggettività, e, dall'altro, l'applicazione delle aliquote proporzionali anziché delle imposte in misura fissa. In particolare, ha sostenuto che il conferimento dei beni al trustee non realizza ancora un trasferimento definitivo di ricchezza o di proprietà sostanziale tale da giustificare la tassazione proporzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la commissione tributaria non aveva pronunciato oltre i limiti della domanda né omesso di esaminare un'eccezione rilevante. Ha invece accolto le doglianze sull'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Richiamando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il trasferimento dei beni al trustee è limitato e temporaneo, essendo vincolato alla destinazione prevista dal trust, mentre il trasferimento definitivo della ricchezza ai beneficiari si verifica solo nella fase finale. Pertanto, al momento del conferimento nel trust, le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa e non proporzionale. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice decide nei limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente sottoposte alla sua cognizione.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 2 e 10
Le imposte ipotecaria e catastale, in relazione al conferimento di immobili in un trust, non sono dovute in misura proporzionale quando l'atto non realizza ancora un trasferimento definitivo di ricchezza, ma determina soltanto un trasferimento strumentale, limitato e temporaneo al trustee.
Art. 53 Cost.
Il principio della capacità contributiva richiede che la tassazione proporzionale sia collegata a un effettivo e definitivo incremento patrimoniale. Nel conferimento iniziale dei beni nel trust tale manifestazione di ricchezza non si è ancora verificata.
Legge n. 364 del 1989
La disciplina di recepimento della Convenzione dell'Aja sui trust conferma la rilevanza della segregazione patrimoniale e della destinazione dei beni, elementi incompatibili con l'equiparazione automatica del conferimento al trustee a un trasferimento definitivo della proprietà economica.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel conferimento di immobili in un trust, il trasferimento al trustee ha normalmente natura strumentale, temporanea e vincolata allo scopo del trust; non equivale automaticamente a un trasferimento definitivo di ricchezza.
- Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sono giustificate quando si verifica un effettivo trasferimento definitivo di ricchezza o di proprietà sostanziale. Se il conferimento al trustee non produce tale effetto, può applicarsi la misura fissa.
- Il momento fiscalmente rilevante per la tassazione proporzionale può coincidere con il trasferimento finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza l'effettivo arricchimento previsto dal trust.
- La qualificazione fiscale deve dipendere dagli effetti concreti dell'atto e dai vincoli che gravano sul trustee, non dalla sola intestazione formale dei beni.
- In casi analoghi è necessario verificare l'atto istitutivo del trust, i poteri del trustee, la durata e la destinazione dei beni, nonché se il trasferimento iniziale sia realmente definitivo o soltanto funzionale all'attuazione del trust.
- La decisione riguarda il conferimento iniziale di beni nel trust e non implica automaticamente che ogni successivo trasferimento ai beneficiari sia soggetto a imposizione fissa; la tassazione deve essere valutata in relazione all'effettivo trasferimento finale e alla normativa applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 388 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 739 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →