Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 222 del 11/04/2024

Provvedimento dell’11 aprile 2024

Garante Privacy222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati in via d’urgenza il 29 marzo 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. L’intervento urgente aveva imposto il blocco della diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per 12 mesi a soli fini probatori. Il provvedimento dell’11 aprile 2024 si limita a ratificare tali determinazioni d’urgenza.

Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell’11 aprile 2024, due determinazioni adottate d’urgenza il 29 marzo 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Origine della segnalazione e base normativa

La persona interessata aveva chiesto l’intervento dell’Autorità con riferimento alle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama:

  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn;
  • la previsione secondo cui il Garante decide entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 136 e 137 del 29 marzo 2024. Con tali atti ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram;
  • la trasmissione del materiale in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori.

Prescrizione di conservazione e garanzie

La conservazione dell’eventuale materiale in chiaro doveva durare dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento. Il Garante ha precisato che la conservazione doveva avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Esito del procedimento

Preso atto delle note di trasmissione alle piattaforme, delle osservazioni rese e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa, ma conferma misure interdittive e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine del procedimento e presupposti normativi

Il procedimento nasce da una segnalazione della persona interessata, protocollata presso il Garante, che rappresentava di rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al c.d. revenge porn. Il Garante richiama anche il quadro procedurale previsto dagli artt. 143 e 144 del Codice e dall’art. 33-bis del regolamento n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.

Provvedimenti urgenti adottati il 29 marzo 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente competente ha adottato due determinazioni d’urgenza, numerate 136 e 137/2024. Tali atti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, con materiale trasmesso in formato hash.

Prescrizione sulla conservazione del materiale

Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione dell’11 aprile 2024 il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti adottati il 29 marzo 2024 dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti dei tre destinatari.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitaliminorimisure di blocco e conservazionepubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.