Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2649/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento del PEF 2024-2025 per l’ambito tariffario del Comune di Bisacquino, il parere allegato, la nota di riscontro e le deliberazioni comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale competente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società affidataria del servizio rifiuti ha chiesto l’annullamento degli atti con cui la SRR Palermo Ovest, quale ente territorialmente competente, ha validato l’aggiornamento tariffario e del PEF 2024-2025 per il Comune di Bisacquino, nonché degli atti comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024. Ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento e trasparenza, del principio di terzietà dell’ETC, degli artt. 4 e 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e dell’art. 28 dell’allegato A alla deliberazione n. 389/2023/R/RIF. Ha inoltre lamentato erronea presupposizione, illogicità, travisamento, carenze istruttorie e motivazionali, disparità di trattamento e sviamento. In particolare contestava la conclusione secondo cui, essendo l’affidamento iniziato nel 2024, il PEF doveva tradurre in termini regolatori l’esito della gara e il corrispettivo non poteva discostarsi dall’offerta formulata in gara. La SRR ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di atti endoprocedimentali, e in subordine l’infondatezza nel merito. La ricorrente ha preso atto dell’orientamento giurisprudenziale sull’inammissibilità, insistendo in subordine sulle censure di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento biennale del PEF previsto dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 si articoli in una fase di validazione dell’ETC e in una successiva fase, attribuita ad ARERA, di verifica della coerenza regolatoria e di approvazione definitiva. Poiché non risultava adottato il provvedimento di approvazione di ARERA, gli atti di validazione impugnati avevano natura endoprocedimentale e provvisoria, non erano immediatamente lesivi e non potevano essere autonomamente impugnati. Il controllo di ARERA è sostanziale, non meramente formale, e comprende la verifica della coerenza regolatoria della documentazione e dell’equilibrio della gestione; l’impugnazione degli atti conclusivi consente inoltre di concentrare le eventuali controversie davanti a un unico giudice. Il Collegio ha aderito all’orientamento del Consiglio di Stato e della giurisprudenza di merito, richiamando anche una precedente pronuncia relativa a una vicenda sovrapponibile. Spese compensate per l’esito in rito e la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021

    l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo;

    La validazione dell’ETC è una fase del procedimento, mentre la verifica della coerenza regolatoria e l’approvazione definitiva delle determinazioni tariffarie spettano ad ARERA.

Massime di principio

  • Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF disciplinato dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, la validazione dell’ente territorialmente competente costituisce una fase endoprocedimentale quando è destinata alla successiva verifica e approvazione di ARERA e non è, in quanto tale, immediatamente lesiva né autonomamente impugnabile.
  • L’approvazione del PEF da parte di ARERA comporta un controllo sostanziale della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, comprensivo della verifica dell’equilibrio della gestione già esaminato dall’ente di governo d’ambito.
  • In assenza dell’approvazione definitiva di ARERA, l’impugnazione degli atti provvisori di validazione del PEF è inammissibile perché diretta contro atti privi di autonoma lesività.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.