Cassazione Penale, Ordinanza n. 37050/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per un tentativo di furto aggravato. Dal testo emerge che la condotta riguardava lo scassinamento di un distributore di bevande collocato all'interno di uno stabile di proprietà comunale temporaneamente gestito da terzi. I motivi di ricorso, tuttavia, sono stati ritenuti inammissibili perché diretti soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate nei gradi di merito, nonché perché riproponevano censure già dedotte in appello. In particolare, il ricorso contestava la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, la qualificazione del luogo come stabilimento pubblico e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero meramente fattuali e reiterative, quindi non scrutinabili in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, sulla natura del luogo e sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56, 624, 625, nn. 2 e 7, 61, n. 5, c.p.
Norme poste a fondamento della condanna per tentato furto aggravato; dalla motivazione emerge che la Corte di merito ha ritenuto integrati il tentativo di sottrazione, l'aggravante della violenza sulle cose e altre aggravanti contestate.
art. 62, n. 4, c.p.
Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ne ha escluso il riconoscimento perché il valore complessivo dei beni oggetto della tentata sottrazione non era di particolare tenuità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che mirano soltanto a una rivisitazione del compendio probatorio e della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- Sono parimenti inammissibili le censure meramente reiterative di argomentazioni già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata abbia fornito risposta non manifestamente illogica e coerente.
- L'aggravante della violenza sulle cose può essere ritenuta integrata quando la condotta sia accompagnata da uno scassinamento o da una effrazione del bene oggetto dell'azione.
- La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità richiede che il valore complessivo dei beni coinvolti sia effettivamente modesto; una motivazione di merito non manifestamente illogica sul punto non è sindacabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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