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Sentenza

Sentenza n. 16296/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202602472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6505/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 6505/2025, pubblicata il 5 giugno 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente alla retribuzione professionale docenti, per i giorni effettivamente lavorati negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 4.670,78, oltre interessi secondo i criteri indicati. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del titolo e anche la condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che, a fronte dell’inadempimento allegato, il Ministero non aveva fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; i presupposti del diritto riconosciuto dal titolo non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha nominato, per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Direttore generale del Ministero competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, senza compenso e con 60 giorni per intervenire dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la nomina del commissario costituisse ragione esimente rispetto all’applicazione delle astreintes. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento può costituire una ragione ostativa alla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione del titolo, a fronte dell’inadempimento allegato dal creditore, non supera la pretesa esecutiva fondata sul giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inottemperanza: il giudice valuta discrezionalmente le eventuali ragioni ostative e può ritenere esimente la nomina di un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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