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Parere

Parere del Garante n. 289 del 09/05/2024

Parere sullo schema di Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione - 9 maggio 2024

Garante Privacy289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sullo schema di Regolamento per le infrastrutture digitali e i servizi cloud della pubblica amministrazione, da adottarsi dall’ACN in attuazione dell’art. 33-septies, comma 4, del d.l. 179/2012. Il testo disciplina livelli minimi di sicurezza, caratteristiche dei servizi cloud, modalità di migrazione, classificazione dei dati e qualificazione dei servizi cloud.\n\nSul piano privacy, il Garante rileva che lo schema recepisce le osservazioni già formulate nel 2021 e chiarisce i ruoli dei soggetti coinvolti: le amministrazioni sono titolari del trattamento, mentre operatori di infrastrutture, fornitori cloud e altri soggetti coinvolti operano come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Sono inoltre previste regole su data breach, sub-responsabili e trasferimenti di dati al di fuori dello SEE, con obblighi informativi e di supporto alle amministrazioni. Il parere è quindi favorevole, senza condizioni ulteriori esplicitate nel dispositivo finale.

Parere favorevole sullo schema di Regolamento ACN per infrastrutture digitali e servizi cloud della pubblica amministrazione

Parere sullo schema di Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime, il 9 maggio 2024, parere favorevole sullo schema di Regolamento da adottarsi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ai sensi dell’art. 33-septies, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.

Quadro normativo di riferimento

Lo schema si inserisce nel quadro dell’art. 33-septies del d.l. 179/2012, che disciplina la razionalizzazione e il consolidamento dei CED della pubblica amministrazione e la migrazione verso infrastrutture ad alta affidabilità o verso soluzioni cloud. La norma demanda a un regolamento la fissazione dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità, nonché delle caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità, interoperabilità e portabilità dei servizi cloud. Il provvedimento richiama inoltre il d.lgs. 196/2003 e il regolamento AgID del 2021, sostituito dal nuovo schema.

Oggetto e struttura dello schema

Lo schema di regolamento disciplina:

  • i livelli minimi di sicurezza e affidabilità delle infrastrutture digitali e cloud;
  • le caratteristiche dei servizi cloud per la pubblica amministrazione;
  • i termini e le modalità di migrazione dei dati e dei servizi digitali;
  • il procedimento di qualificazione dei servizi cloud.

In particolare, gli articoli del regolamento sono organizzati in capi dedicati alla caratterizzazione e classificazione dei dati e dei servizi digitali, ai livelli minimi delle infrastrutture, alla migrazione e all’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud.

Profili di protezione dei dati personali

L’art. 22 dello schema contiene la disciplina specificamente rilevante in materia di protezione dei dati personali. Esso stabilisce che:

  • le amministrazioni sono titolari del trattamento per le attività svolte nell’ambito delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud;
  • gli operatori di infrastrutture digitali, i fornitori di servizi cloud e gli altri soggetti coinvolti nelle attività di trattamento o di migrazione operano come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;
  • tali soggetti devono adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire una tempestiva e adeguata informazione alle amministrazioni in caso di violazione dei dati personali, in coerenza con l’art. 33, par. 2, GDPR;
  • il ricorso ad altri responsabili del trattamento deve rispettare l’art. 28, parr. 2 e 4, GDPR e deve assicurare strumenti di controllo per le amministrazioni;
  • i trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio economico europeo devono avvenire nel rispetto delle istruzioni del titolare e delle garanzie previste dal capo V GDPR;
  • l’ACN comunica al Garante le evidenze di possibili violazioni dei dati personali di cui venga a conoscenza, ferma restando la competenza del Garante per le violazioni delle disposizioni dell’articolo.

Valutazioni del Garante

Il Garante osserva che lo schema tiene conto delle considerazioni già formulate nel dicembre 2021 sul precedente schema di regolamento di competenza AgID e delle ulteriori osservazioni emerse nelle interlocuzioni informali con l’Ufficio. In particolare, viene apprezzato che il testo:

  • chiarisca i ruoli di titolare e responsabile del trattamento;
  • imponga misure adeguate per la gestione e la circolazione delle informazioni in caso di data breach;
  • garantisca il controllo da parte delle amministrazioni sulle attività svolte dai responsabili e dagli eventuali sub-responsabili;
  • assicuri il rispetto delle garanzie previste dal GDPR nei trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Esito

Alla luce di tali elementi, il Garante ritiene lo schema conforme alle esigenze di protezione dei dati personali e formula un parere favorevole sul regolamento, da adottarsi dall’ACN.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il Garante è chiamato a esprimere il parere, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, sullo schema di Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione. Il regolamento è adottato dall’ACN in attuazione dell’art. 33-septies, comma 4, del d.l. 179/2012, in sostituzione del precedente regolamento AgID del 2021.

Contenuto dello schema di regolamento

Lo schema definisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali pubbliche; le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità, interoperabilità e portabilità dei servizi cloud; i termini e le modalità di migrazione; e le regole del procedimento di qualificazione dei servizi cloud. Regola inoltre la caratterizzazione e classificazione dei dati e servizi digitali, i livelli minimi delle infrastrutture, la migrazione e l’adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud.

Ruoli privacy e responsabilità nel trattamento

L’art. 22 dello schema stabilisce che le amministrazioni sono titolari dei trattamenti effettuati nell’ambito delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud. Gli operatori di infrastrutture digitali, i fornitori cloud e gli ulteriori soggetti coinvolti nelle attività di trattamento o migrazione operano come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Il Garante valorizza il chiarimento dei ruoli come elemento essenziale di conformità al GDPR.

Misure su data breach, sub-responsabili e trasferimenti extra SEE

Lo schema impone ai responsabili di adottare misure tecniche e organizzative per informare tempestivamente le amministrazioni in caso di violazione dei dati personali, in linea con l’art. 33, par. 2, GDPR. Disciplina inoltre il ricorso ad altri responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28, parr. 2 e 4, GDPR, prevedendo strumenti di controllo per le amministrazioni. In caso di trasferimenti fuori dallo Spazio economico europeo, i responsabili devono attenersi alle istruzioni del titolare e fornire le informazioni necessarie per verificare l’adozione di misure appropriate ai sensi del capo V GDPR.

Esito del parere

Il Garante rileva che lo schema tiene conto delle precedenti osservazioni formulate nel dicembre 2021 e delle interlocuzioni informali con l’Ufficio, risultando conforme alla disciplina privacy per ruoli, gestione delle violazioni, controllo sui sub-responsabili e garanzie sui trasferimenti internazionali. Per questo esprime parere favorevole sullo schema di regolamento.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionecloud computingsicurezza dei datibasi giuridiche del trattamentotrasferimenti di dati extra ue

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