Parere del Garante n. 328 del 23/05/2024
Parere su schemi di decreto recanti la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, del reg. pub. nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, e delle imprese titolari di autorizzazione per il servizio di NCC nonché del foglio di servizio elettronico - 23 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole su tre schemi di decreto collegati alla riforma degli autoservizi pubblici non di linea: il DPCM sulle piattaforme tecnologiche di intermediazione, il decreto sul registro informatico pubblico nazionale RENT e il decreto sul foglio di servizio elettronico per NCC. Il parere è favorevole, ma sul decreto FDSE sono formulate un’osservazione sui tempi di conservazione dei dati e una condizione relativa alle misure tecniche per la pseudonimizzazione. Nel complesso, il Garante rileva che il Ministero ha recepito molte indicazioni sulla minimizzazione, sulla definizione dei ruoli, sulla sicurezza e sull’accesso selettivo ai dati, ma chiede ulteriori precisazioni su conservazione e pseudonimizzazione.
Parere favorevole, con osservazione e condizione, su tre schemi di decreto su piattaforme NCC/taxi, registro nazionale RENT e foglio di servizio elettronico
Parere su piattaforme NCC/taxi, RENT e foglio di servizio elettronico
Il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, esamina unitariamente tre schemi di decreto trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel maggio 2024, relativi alla disciplina delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, all’attivazione del registro informatico pubblico nazionale RENT e alle modalità di compilazione e tenuta del foglio di servizio elettronico per il servizio NCC.
Quadro normativo di riferimento
Gli schemi si inseriscono nel sistema delineato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall’art. 10-bis del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. In particolare:
- l’art. 10-bis, comma 3, istituisce presso il CED del Ministero il registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC;
- l’art. 10-bis, comma 8, demanda a un DPCM la disciplina delle piattaforme tecnologiche di intermediazione;
- l’art. 11, comma 4, della legge quadro demanda a un decreto ministeriale, di concerto con il Ministero dell’interno, la disciplina del foglio di servizio elettronico.
Il Garante richiama inoltre i principi generali del Regolamento (UE) 2016/679, in particolare gli artt. 5, 24, 25, 28 e 32.
Contenuto dei tre schemi esaminati
Il primo schema, il DPCM Piattaforme, disciplina l’attività di intermediazione svolta mediante piattaforme tecnologiche tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. Vengono distinti i ruoli di vettore, conducente, utente, soggetto gestore e titolare della piattaforma, nonché l’organizzazione e il funzionamento delle piattaforme. È prevista anche una sezione specifica presso il CED del Ministero per l’iscrizione dei soggetti gestori.
Il secondo schema, il Decreto RENT, disciplina l’attivazione del registro informatico pubblico nazionale delle imprese taxi e NCC, con le relative modalità di accesso e registrazione. Sono individuati i soggetti abilitati all’accesso, tra cui agenti dell’art. 12 del codice della strada, imprese registrate, UMC, CED e Comuni.
Il terzo schema, il Decreto FDSE, regola compilazione, tenuta e uso del foglio di servizio elettronico per il servizio NCC mediante autovettura o motocarrozzetta, con esclusioni e limiti territoriali previsti dalla disciplina di settore. Sono approvati anche allegati tecnici contenenti misure di sicurezza.
Valutazioni del Garante sui ruoli privacy e sulla governance dei trattamenti
Per le piattaforme tecnologiche, i soggetti gestori sono qualificati come titolari del trattamento dei dati personali effettuati per le attività di intermediazione; gli operatori infrastrutturali, i provider cloud e altri soggetti tecnici sono qualificati come responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR. Per RENT e FDSE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è titolare del trattamento, con facoltà di affidare operazioni a responsabili esterni previo accordo sulla protezione dei dati.
Il Garante rileva positivamente che il Ministero abbia recepito le indicazioni volte a puntualizzare i ruoli e a richiamare espressamente gli obblighi di conformità ai principi di protezione dei dati, in particolare quelli di liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
Misure per minimizzazione, accesso e protezione dei dati degli utenti
Uno dei punti centrali del parere riguarda i dati contenuti nel foglio di servizio elettronico, in quanto idonei a rivelare informazioni delicate sugli spostamenti e sull’ubicazione degli interessati. Il Garante ricorda di avere già segnalato nel 2019 criticità analoghe per il trattamento dei dati dell’utenza NCC.
Alla luce anche della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2020, il Garante osserva che il Ministero ha introdotto nell’allegato 5 del decreto FDSE misure di attenuazione del rischio, tra cui:
- accesso ai dati identificativi degli utenti limitato al solo ciclo di vita del foglio di servizio;
- accesso consentito esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 12 del codice della strada;
- pseudonimizzazione senza ritardo al momento della chiusura del foglio di servizio;
- accesso selettivo alle sole informazioni necessarie per le funzioni dei Comuni, degli organi di controllo e del personale autorizzato dal CED;
- configurazione delle autorizzazioni secondo il principio del "minimo privilegio".
Il Garante considera tali misure coerenti con i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) e f), GDPR e con l’art. 32 GDPR.
Conservazione dei dati: osservazione del Garante sul FDSE
Per il decreto FDSE, l’art. 7 prevede la conservazione per tre anni dei fogli di servizio e dei relativi dati, nonché l’accessibilità, per lo stesso periodo, dei dati del committente o utente tramite codice identificativo ai fini dei controlli. Sul punto, il Garante formula un’osservazione e invita il Ministero a valutare la conformità di tali tempi al termine di due anni richiamato dall’art. 3 del d.l. n. 203/2005, come modificato dall’art. 1, comma 153, della legge n. 244/2007, in coerenza con il principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR.
Pseudonimizzazione: condizione posta sul decreto FDSE
Il Garante ritiene che la disciplina della pseudonimizzazione nel decreto FDSE non sia sufficientemente dettagliata sul piano tecnico. In particolare, le modalità di attuazione della funzione di pseudonimizzazione dei dati dell’utente, da eseguire alla chiusura del foglio di servizio, non sono descritte in modo puntuale.
Per questo il parere favorevole sul FDSE è subordinato alla condizione che il Ministero individui misure tecniche adeguate ai sensi dell’art. 32 GDPR, tenendo conto di:
- stato dell’arte;
- costi di attuazione;
- natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento;
- rischio di diversa probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Il richiamo è anche ai principi di integrità e riservatezza e di responsabilizzazione, di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), 24 e 32 GDPR.
Esito del parere
Il Garante conclude esprimendo parere favorevole:
- sul DPCM relativo alle piattaforme tecnologiche di intermediazione;
- sul decreto RENT relativo al registro informatico pubblico nazionale;
- sul decreto FDSE, ma con una osservazione sui tempi di conservazione e con una condizione sulla concreta attuazione della pseudonimizzazione.
Nel complesso, il parere conferma la compatibilità degli schemi con il GDPR, purché siano rafforzate la determinazione tecnica delle misure di pseudonimizzazione e la coerenza dei tempi di conservazione con il principio di minimizzazione temporale.
Punti principali
Ambito dei tre schemi di decreto esaminati unitariamente
Il Garante esamina congiuntamente tre atti strettamente collegati: il DPCM sulle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea; il decreto ministeriale sull’attivazione e sulle modalità di accesso e registrazione al RENT; e il decreto, d’intesa con il Ministero dell’interno, sul foglio di servizio elettronico per l’attività NCC. L’esame unitario deriva dal fatto che i tre provvedimenti attuano un’unica riforma del settore.
Ruoli dei soggetti e principi di protezione dati
Negli schemi vengono individuati i ruoli privacy: per le piattaforme, i soggetti gestori sono titolari del trattamento, mentre operatori di infrastrutture digitali, fornitori cloud e altri soggetti tecnici agiscono come responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR; per RENT e FDSE, il Ministero è titolare del trattamento e può avvalersi di responsabili esterni. Il Garante rileva che il Ministero ha recepito le osservazioni sulla necessità di richiamare espressamente i principi degli artt. 5, 24 e 25 GDPR.
Misure di minimizzazione e accesso selettivo
Il Garante valorizza le misure introdotte per ridurre l’impatto sui diritti degli interessati, in particolare sui dati relativi agli utenti/committenti e alla tracciabilità dei servizi. Nel FDSE i dati identificativi degli utenti sono accessibili solo durante il ciclo di vita del foglio di servizio e solo da parte dei soggetti di cui all’art. 12 del codice della strada; alla chiusura del foglio, i dati degli utenti devono essere pseudonimizzati senza ritardo. Inoltre, è previsto che i soggetti coinvolti accedano solo alle informazioni strettamente necessarie, secondo il principio del "minimo privilegio".
Conservazione dei dati e accesso per finalità giurisdizionali
Per il RENT e per il FDSE il Ministero ha introdotto indicazioni sui tempi di conservazione e sull’accesso ai dati. Il Garante, tuttavia, osserva che per il FDSE la conservazione di tre anni prevista per i fogli di servizio e i dati associati dovrebbe essere valutata alla luce del termine di due anni richiamato dall’art. 3 del d.l. n. 203/2005, come modificato dalla legge n. 244/2007, in coerenza con il principio di limitazione della conservazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR. L’accesso ai dati in chiaro dopo la pseudonimizzazione è ammesso solo per finalità giurisdizionali, su istanza motivata e con autorizzazione della direzione generale competente.
Pseudonimizzazione: condizione del Garante
Il Garante ritiene che le modalità tecniche di pseudonimizzazione previste nel decreto FDSE non siano sufficientemente determinate, poiché gli schemi non descrivono in modo esplicito la concreta attuazione della funzione. Per questo il parere favorevole sul FDSE è subordinato alla condizione che il Ministero individui misure tecniche adeguate, ai sensi dell’art. 32 GDPR, tenendo conto dello stato dell’arte, dei costi, del contesto e del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, in coerenza con i principi di integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
Esito finale del parere
Il Garante esprime parere favorevole sui tre schemi. Per il DPCM piattaforme e per il decreto RENT il parere è favorevole senza condizioni ulteriori. Per il decreto FDSE il parere è favorevole con un’osservazione sui tempi di conservazione e con una condizione sulla definizione delle misure tecniche di pseudonimizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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