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Parere

Parere del Garante n. 241 del 24/04/2024

Parere su istanza di accesso civico - 24 aprile 2024

Garante Privacy241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina la richiesta del RPCT del Comune di Matera sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato relativo a un’istanza di permesso di costruire, con allegati, presentata da un ente. L’Autorità chiarisce che il limite della protezione dei dati personali non può essere invocato per i dati riferibili a una persona giuridica, ma rileva che la documentazione contiene anche numerosi dati personali di persone fisiche coinvolte a vario titolo o estranee al procedimento. Il Garante invita quindi il Comune a riesaminare il diniego, valutando un accesso parziale con oscuramento dei dati personali e considerando eventuali ulteriori limiti diversi dalla privacy.

Parere su riesame di diniego di accesso civico generalizzato a istanza e allegati per permesso di costruire presentata da un ente

Parere su accesso civico a istanza di permesso di costruire e allegati

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Matera, in merito al riesame del diniego di un accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013. L’istanza riguardava una domanda di permesso di costruire presentata da un ente, con i relativi carteggi allegati.

Quadro normativo di riferimento

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, commi 2, 5 e 7, e all’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché il GDPR, in particolare gli artt. 4, par. 1, n. 1, e 5, par. 1, lett. b) e c). Vengono inoltre richiamate le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, e il precedente provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016.

Disciplina dell’accesso civico e limite della protezione dei dati personali

L’Autorità ribadisce che l’accesso civico generalizzato consente a chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ma nel rispetto dei limiti posti dall’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, il diniego è legittimo quando necessario a evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali. Tuttavia, tale limite riguarda solo i dati personali riferiti a persone fisiche, poiché il GDPR non si applica, di regola, a persone giuridiche, società, enti e associazioni.

Regime di pubblicità nel procedimento edilizio

Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, il d.P.R. n. 380/2001 prevede un regime di pubblicità specifico solo per l’atto finale, con notizia dell’avvenuto rilascio mediante affissione all’albo pretorio. Sono inoltre pubbliche alcune informazioni da esporre nel cartello di cantiere. Per il resto, la normativa non prevede una generale pubblicità dell’istanza e degli allegati.

Valutazione della fattispecie concreta

Nel caso esaminato, la richiesta di accesso concerne una domanda di permesso di costruire presentata da un ente e riferita a un procedimento non ancora concluso. Per i documenti e le informazioni riferibili all’ente, il Garante afferma che non può essere invocato il limite della protezione dei dati personali. Richiama, inoltre, la giurisprudenza e la nozione di dato personale per escludere che, nel caso concreto, la denominazione dell’ente consenta l’identificazione indiretta di una persona fisica.

Presenza di dati personali di terzi e necessità di oscuramento

Pur escludendo la tutela privacy per i dati dell’ente, il Garante osserva che la documentazione contiene numerosi dati personali di persone fisiche coinvolte nel procedimento o del tutto estranee ad esso, come legali rappresentanti, procuratori, professionisti, tecnici, proprietari di aree contigue, e talvolta dati ricavabili da mappe catastali o fotografie. L’ostensione integrale di tali dati, considerato anche il regime di pubblicità dell’accesso civico, determinerebbe un’interferenza sproporzionata e ingiustificata nei diritti degli interessati, in contrasto con il principio di minimizzazione dei dati.

Esito del parere e indicazioni operative

Il Garante sollecita il Comune a riesaminare la motivazione del diniego, precisando che non è corretto invocare la protezione dei dati personali per negare l’accesso ai documenti riferiti all’ente richiedente. Al tempo stesso invita l’amministrazione a valutare un accesso civico parziale, omettendo o oscurando i dati personali presenti negli atti. Se l’oscuramento comportasse un onere eccessivo, il Comune può ricorrere al dialogo cooperativo con il richiedente per ridefinire l’oggetto dell’istanza entro limiti compatibili con buon andamento e proporzionalità.

Rapporti con altri limiti e con l’accesso documentale

Resta ferma la possibilità che operino ulteriori limiti all’accesso civico, come quelli relativi a interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale o diritto d’autore, profili che non sono oggetto di valutazione nel parere. In ogni caso, la documentazione potrà eventualmente essere richiesta anche tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto dell'istanza

Il RPCT del Comune di Matera ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013 su una richiesta di riesame del diniego di accesso civico generalizzato. L'istanza riguardava la copia dell'istanza di permesso di costruire, presentata da un ente, e dei relativi allegati; il Comune aveva comunicato solo gli estremi del protocollo e della data, negando l'ostensione della documentazione.

Esclusione della tutela privacy per i dati dell'ente

Il Garante ribadisce che il GDPR tutela solo le persone fisiche e non si applica, di regola, a persone giuridiche, società, enti e associazioni. Perciò il Comune non può opporre il limite di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 per negare integralmente l'accesso ai documenti riferiti all'ente richiedente il permesso di costruire, salvo casi eccezionali di identificazione indiretta di persone fisiche, che qui non ricorrono.

Presenza di dati personali nei documenti edilizi

La documentazione richiesta contiene però numerosi dati personali di persone fisiche: legali rappresentanti, procuratori, professionisti, tecnici e talvolta terzi estranei al procedimento. Sono menzionati, a titolo esemplificativo, nominativi, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, telefono, e-mail, documenti di पहचानification, firme autografe, porzioni di mappe catastali e fotografie con targhe leggibili. Su tali dati opera il limite privacy dell'accesso civico generalizzato.

Necessità di valutazione puntuale e accesso parziale

Il Garante richiama il principio di minimizzazione e la natura "pubblica" dei dati ottenuti tramite accesso civico, sottolineando che l'ostensione integrale dei dati personali determinerebbe un pregiudizio concreto e sproporzionato per i soggetti interessati. Invita quindi il Comune a riesaminare la motivazione del diniego e a considerare l'accesso parziale ex art. 5-bis, comma 4, d.lgs. n. 33/2013, oscurando le informazioni personali non necessarie.

Ulteriori limiti e rapporto con l'accesso documentale

Resta salva la possibilità che possano operare altri limiti all'accesso civico, ad esempio interessi economici e commerciali, proprietà intellettuale o diritto d'autore, profili non sindacabili dal Garante nel parere richiesto. Inoltre, se il richiedente riformula l'istanza ai sensi della l. n. 241/1990, la documentazione potrà essere valutata secondo la disciplina dell'accesso documentale, che richiede un interesse diretto, concreto e attuale.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneurbanistica ed ediliziaprotezione dei dati personaliaccesso ai documenti amministrativi

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