Sentenza n. 953/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, disciplinare e atti connessi di una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi sanitari domiciliari, cure palliative e telemedicina
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura di gara, chiedendone l’annullamento nella parte in cui, a suo avviso, impedivano o limitavano la partecipazione alla procedura e la par condicio tra i concorrenti. Sono stati contestati il disciplinare, le deliberazioni di indizione e approvazione degli atti di gara, il capitolato tecnico-prestazionale, lo schema di accordo quadro, lo schema dei fabbisogni, gli ulteriori allegati e i chiarimenti eventualmente interpretati in senso limitativo della partecipazione. È stata inoltre chiesta la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro eventualmente stipulato nelle more del giudizio. La domanda cautelare è stata respinta dal TAR e tale statuizione è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente il 4 marzo 2026. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del bando, del disciplinare e degli altri atti di gara, né la domanda relativa all’eventuale inefficacia dell’accordo quadro. Le spese di lite sono state compensate, considerata la complessità e la novità della questione, già valorizzate nella fase cautelare, nonché la ridotta attività difensiva successiva.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
accordo quadro con più operatori economici
La procedura di gara era finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici; la sentenza non esamina nel merito la disciplina sostanziale applicabile.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, quando risulti venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione della domanda principale.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessità o novità della questione e della ridotta attività processuale successiva alla sopravvenienza che ha determinato l’improcedibilità.
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