Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 953/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare e atti connessi di una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi sanitari domiciliari, cure palliative e telemedicina

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura di gara, chiedendone l’annullamento nella parte in cui, a suo avviso, impedivano o limitavano la partecipazione alla procedura e la par condicio tra i concorrenti. Sono stati contestati il disciplinare, le deliberazioni di indizione e approvazione degli atti di gara, il capitolato tecnico-prestazionale, lo schema di accordo quadro, lo schema dei fabbisogni, gli ulteriori allegati e i chiarimenti eventualmente interpretati in senso limitativo della partecipazione. È stata inoltre chiesta la declaratoria di inefficacia dell’accordo quadro eventualmente stipulato nelle more del giudizio. La domanda cautelare è stata respinta dal TAR e tale statuizione è stata confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente il 4 marzo 2026. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del bando, del disciplinare e degli altri atti di gara, né la domanda relativa all’eventuale inefficacia dell’accordo quadro. Le spese di lite sono state compensate, considerata la complessità e la novità della questione, già valorizzate nella fase cautelare, nonché la ridotta attività difensiva successiva.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    accordo quadro con più operatori economici

    La procedura di gara era finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici; la sentenza non esamina nel merito la disciplina sostanziale applicabile.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, quando risulti venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione della domanda principale.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessità o novità della questione e della ridotta attività processuale successiva alla sopravvenienza che ha determinato l’improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.