Cassazione Civile, Sentenza n. 11266/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato l'illegittimità di iscrizioni ipotecarie riferite a crediti contributivi e relativi accessori. La Corte territoriale aveva ritenuto prescritti i crediti per mancanza di prova di notifiche e di atti interruttivi utili, con riferimento a cartelle e decreti ingiuntivi notificati in anni 2000-2004. L'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso in Cassazione deducendo (i) errata qualificazione dell'azione (sosteneva che si trattasse di azione recuperatoria soggetta a termini di decadenza, ex art. 24 D.Lgs. 46/1999) e violazione di norme di diritto processuale; (ii) censurava la valutazione della prescrizione e, in subordine, sosteneva che un avviso del 6 ottobre 2005 avrebbe interrotto la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di jus postulandi: l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva correttamente conferito la procura a un difensore del libero foro in presenza del protocollo di rappresentanza con l'Avvocatura Generale dello Stato e senza la prevista delibera motivata (R.D. n. 1611/1933, art. 43, comma 4). Per tale vizio relativo alla regolare costituzione del rapporto processuale il giudice di legittimità ha rilevato d'ufficio l'invalidità della procura e non ha affrontato il merito delle questioni di prescrizione. Conseguentemente resta immutata la valutazione della Corte d'appello (favorevole alla signora Cannone) e nulla è stato disposto sulle spese, salvo l'annotazione circa l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente ai sensi del D.P.R. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
D.Lgs. 46/1999, art. 24
La ricorrente sosteneva che l'azione dovesse essere qualificata come recuperatoria ai sensi di tale norma e quindi soggetta a termini di decadenza; la Corte d'appello invece aveva qualificato l'azione come accertamento negativo della pretesa dell'esattore, ritenendola non assoggettata ai termini di decadenza invocati dall'Agenzia. In Cassazione la questione non è stata risolta per inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360 (n. 3)
Richiamato dalla ricorrente come motivo di cassazione per violazione di norme di diritto sostanziale e processuale (violazione e falsa applicazione di legge), ossia come parametro per censurare la decisione di merito.
Codice di procedura civile, art. 115
Invocato in relazione alla valutazione delle prove e alla determinazione della prescrizione; la ricorrente contestava la valutazione delle evidenze che la Corte territoriale aveva ritenuto insufficienti a provare notifiche e atti interruttivi.
Codice civile, art. 2953
Richiamato in relazione alla disciplina della prescrizione: la Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i crediti decennali per mancata prova di notifiche o di atti interruttivi efficaci.
Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato
Stabilisce la rappresentanza convenzionale dell'Agenzia in Cassazione da parte dell'Avvocatura dello Stato salvo conflitto o motivata delibera dell'Agenzia. La Corte ha ritenuto che, in mancanza dei presupposti che legittimano l'incarico a un avvocato del libero foro, la procura sia invalida ai fini della regolare costituzione processuale.
R.D. n. 1611/1933, art. 43, comma 4
Prevede la necessità di apposita motivata delibera dell'ente per autorizzare il patrocinio da parte di difensori esterni; la mancata delibera ha comportato l'invalidità del conferimento della procura nell'ipotesi concreta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Richiamato dalla sentenza in relazione all'obbligo, sussistente in caso di inammissibilità del ricorso, del possibile versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma citata in ordine al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; il P.M. ha depositato conclusioni ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- Le pubbliche amministrazioni devono osservare le regole di rappresentanza processuale: se esiste un protocollo di rappresentanza con l'Avvocatura dello Stato, l'ente che intende farsi difendere da un avvocato del libero foro deve avere la specifica e motivata delibera; la mancanza di tale delibera può rendere inammissibile il ricorso e impedire l'esame del merito.
- In cause relative a iscrizioni ipotecarie per crediti contributivi, l'onere della prova circa la regolare notifica di cartelle o altri atti che interrompono la prescrizione grava sull'ente creditore; l'assenza di prova documentale di notifiche o atti interruttivi può portare alla declaratoria di prescrizione dei crediti.
- La qualificazione giuridica dell'azione (accertamento negativo vs. azione recuperatoria) rileva per la configurazione di termini e decadenze; tuttavia, contestazioni procedurali sulla legittimazione o rappresentanza possono impedire che tali questioni vengano esaminate nel merito.
- Un atto amministrativo o un avviso posteriore (es. avviso del 6 ottobre 2005, come nel caso) può essere invocato come interruttivo della prescrizione, ma la sua efficacia dipende dalla prova della concreta notifica e dalla sua idoneità a interrompere il decorso prescrizionale.
- In Cassazione è essenziale curare la regolarità formale delle procure e della costituzione in giudizio: vizi formali gravi e rilevabili d'ufficio possono determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando ci siano questioni sostanziali rilevanti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi processuali, la decisione di merito della Corte territoriale resta efficace, salvo ulteriori mezzi impugnatori validamente proposti.
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