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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11274/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, da parte di Antonacci, di tre cartelle di pagamento iscritte a ruolo per far valere la prescrizione dei crediti contributivi; l'Agenzia ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che aveva parzialmente accolto l'opposizione e annullato le cartelle, deducendo questioni di interesse ad agire sull'estratto di ruolo, la decorrenza e durata della prescrizione (anche in relazione ai termini decennali previsti per le entrate iscritte a ruolo) e la normativa specifica sulla riscossione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia per carenza di jus postulandi/irregolarità della rappresentanza processuale in Cassazione (mancato ricorso all'Avvocatura dello Stato o motivata delibera dell'Agenzia), senza entrare nel merito delle questioni di prescrizione. Ha altresì rilevato l'esistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto; nessuna statuizione sulle spese vista la presenza degli intimati

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura sull'interesse ad agire verso l'estratto di ruolo; la Corte non ha deciso sul merito e ha invece rilevato un più grave vizio di rappresentanza

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato insieme all'art.100 nella doglianza sulla rappresentanza/legittimazione a perseguire l'opposizione; la Corte ha evidenziato l'invalidità della procura conferita ad avvocato del libero foro in assenza dei presupposti per l'affidamento all'Avvocatura dello Stato

  • art. 2946 cod. civ.

    Norma di principio sulla prescrizione ordinaria richiamata nelle doglianze sulla decorrenza della prescrizione; la Corte non si è pronunciata sul tema per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2953 cod. civ.

    Riferimento ai termini di prescrizione dei diritti derivanti da giudicato o da titolo esecutivo; invocato dalla ricorrente in relazione alla definitività del credito dopo la notifica della cartella

  • D.Lgs. 46/1999, art. 24, comma 5

    Norma speciale sulla riscossione e sulla decorrenza dei termini; evocata nelle censure sulla prescrizione decennale per le entrate iscritte a ruolo

  • D.P.R. 602/1973, artt. 12, 24, 25, 49

    Richiamati come disciplina della riscossione dei tributi (notifica cartelle, effetti, termine sancito per la riscossione); utilizzati nelle argomentazioni sulla definitività del credito e sulla decorrenza della prescrizione

  • D.Lgs. 112/1999, art. 20

    Richiamato nella censura sull'applicabilità del termine decennale; la Corte non ha esaminato la questione per sopravveniente inammissibilità del ricorso

  • D.Lgs. 46/1999, art. 17

    Indicata come norma speciale in materia di riscossione che alcune censure ritengono stabilire termini decennali per le entrate; non è stata decisa dalla Corte

  • Protocollo 22 giugno 2017 (Agenzia Entrate Riscossione – Avvocatura Generale dello Stato)

    Richiamato come fonte contrattuale che assegna convenzionalmente il patrocinio in Cassazione all'Avvocatura dello Stato; la sua violazione ha costituito il vizio formale che ha determinato l'inammissibilità del ricorso

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4

    Norma che prevede la deliberazione motivata dell'ente pubblico per affidare il patrocinio a difensori diversi dall'Avvocatura; la mancata delibera è stata ritenuta rilevante per la validità della procura

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    Testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8 bis (convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Menzi onato in ordine al deposito di conclusioni scritte del P.M.; rilevante solo ai fini procedurali del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso in Cassazione contro decisioni che coinvolgono enti pubblici è essenziale verificare che la rappresentanza processuale sia conforme: le amministrazioni pubbliche devono generalmente essere patrocinate dall'Avvocatura dello Stato o munirsi di una motivata delibera che autorizzi diverso patrocinio; la mancata osservanza può determinare l'inammissibilità del ricorso senza che il merito sia esaminato
  • Quando si impugnano cartelle di pagamento per prescrizione, occorre valutare distintamente la decorrenza del termine di prescrizione: la notifica della cartella può incidere sulla definitività del credito e sull'applicabilità di termini ordinari o speciali (decennale per le entrate iscritte a ruolo), ma tali questioni richiedono decisione nel merito e non sopravanzano vizi formali di rappresentanza
  • In presenza di vizi formali (procura irregolare, mancata delibera), il giudice può rilevarli d'ufficio anche in Cassazione; pertanto il difensore della pubblica amministrazione deve assicurarsi della regolarità del conferimento del mandato già in sede di costituzione del ricorso
  • Il computo dei termini di prescrizione nei rapporti con l'erario e con enti previdenziali richiede attenzione alle norme speciali (DPR 602/1973, D.Lgs. 46/1999, D.Lgs. 112/1999) e alla giurisprudenza: non è automatico che la notifica della cartella sospenda o interrompa la prescrizione senza esame delle specifiche fattispecie
  • Il rigetto o l'inammissibilità di un ricorso può comportare oneri ulteriori (es. contributo unificato aggiuntivo); va quindi considerato il profilo economico-procedurale prima di impugnare in cassazione

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