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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21330/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di appalto stipulati per l'esecuzione di opere su fabbricati industriali. La committente agiva per ottenere il saldo dei corrispettivi e il pagamento di lavorazioni aggiuntive, sostenendo che le opere fossero state eseguite regolarmente e che anche i lavori extra fossero dovuti. Il tribunale aveva accolto in parte le domande, condannando i convenuti al pagamento di somme distinte per ciascun contratto; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti proponevano cinque motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di composizione del collegio, poiché la decisione era stata resa con la partecipazione di un giudice ausiliario, con questione di legittimità costituzionale delle norme che ne consentono l'impiego; 2) violazione della disciplina edilizia e urbanistica e vizio motivazionale, contestando la regolarità tecnica e amministrativa dei lavori e l'agibilità dell'immobile, oltre alla rilevanza attribuita a documenti ritenuti equipollenti alla denuncia di opere strutturali; 3) omesso esame di documentazione prodotta in primo e secondo grado sulla pratica edilizia; 4) violazione dell'art. 1387 c.c. e vizio motivazionale per avere ritenuto un soggetto parte del contratto sottoscritto dal fratello sulla base dell'apparenza; 5) violazione dell'art. 1352 c.c. e vizio motivazionale per il riconoscimento del compenso per opere extracontrattuali non formalizzate per iscritto, nonostante la clausola che imponeva la forma scritta per le varianti. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, e in parte infondato e in parte inammissibile il quinto, valorizzando la corretta tenuta del ragionamento della corte territoriale sulla regolarità tecnica dei lavori, sull'equipollenza di documenti tecnici rispetto agli adempimenti amministrativi, sulla non sindacabilità in cassazione delle valutazioni di fatto e sulla possibilità di rinuncia tacita alla forma convenzionale pattuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando integralmente la sentenza d'appello. Ha escluso la nullità per la presenza del giudice ausiliario, ritenendo manifestamente infondata la questione di costituzionalità alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a rivalutare i fatti e le risultanze tecniche, osservando che la corte di merito aveva fondato la decisione su un apprezzamento tecnico della documentazione di collaudo, dell'agibilità e della pratica edilizia, non sindacabile in sede di legittimità, e che il vizio di motivazione non era proponibile nei termini dedotti. Ha inoltre reputato inammissibile il motivo sull'apparenza del contratto perché non specificamente diretto a confutare la ratio decidendi della corte territoriale. Quanto ai lavori extra, ha ritenuto corretto il principio secondo cui le parti possono rinunciare anche tacitamente alla forma scritta convenzionalmente prevista, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di composizione del collegio; la Corte esclude la nullità alla luce della disciplina costituzionalmente tollerata dell'impiego dei giudici ausiliari.

  • art. 106 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'illegittimità costituzionale della partecipazione del giudice ausiliario al collegio; la Corte reputa la questione manifestamente infondata.

  • d.l. 21 giugno 2013, n. 69

    Le disposizioni che hanno introdotto i giudici ausiliari sono ritenute, nel quadro interpretativo richiamato, temporaneamente tollerabili fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria.

  • L. 9 agosto 2013, n. 98

    Legge di conversione del d.l. n. 69 del 2013, richiamata insieme alle norme dichiarate incostituzionali solo in parte dalla Corte costituzionale.

  • sentenza Corte cost. n. 41 del 2021

    È richiamata come base per affermare la temporanea tollerabilità della partecipazione dei giudici ausiliari e l'insussistenza della nullità delle decisioni rese con la loro partecipazione entro il termine indicato.

  • art. 25 d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla regolarità della pratica edilizia; la Corte non ne ravvisa violazione nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 5 L.R. Lombardia n. 1 del 2007

    Richiamato a sostegno della censura edilizia; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 20 L. n. 241 del 1990

    Invocato per contestare il rilievo attribuito al procedimento amministrativo e al silenzio assenso; la Corte richiama l'accertamento di fatto sulla positiva conclusione della pratica.

  • art. 65 d.P.R. n. 380 del 2001

    La Corte reputa che la mancata reperibilità della denuncia e della relazione di collaudo fosse superata da documenti tecnici equipollenti valutati dal giudice di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    È richiamato per escludere la proponibilità in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello è conforme alla decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È il parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, violato solo in casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 1387 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riconduzione del contratto anche all'altro soggetto sulla base dell'apparenza; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1352 c.c.

    La Corte afferma che la forma convenzionalmente pattuita può essere successivamente rinunciata anche tacitamente mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento.

Massime di principio

  • La partecipazione al collegio di un giudice ausiliario, nel quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, non determina automaticamente la nullità della decisione, essendo stata ritenuta costituzionalmente tollerabile in via temporanea per esigenze di smaltimento dell'arretrato.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito tecnico o fattuale compiuta dal giudice di appello, quando la decisione sia sorretta da un apprezzamento tecnico coerente e non meramente apparente.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto al solo minimo costituzionale della motivazione; sono quindi inammissibili le censure che si limitino a denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione oppure a sollecitare un diverso esame delle prove.
  • Quando una corte di merito fonda la decisione su documenti o verifiche tecniche ritenuti equipollenti agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa edilizia, la censura di violazione di legge è inammissibile se in realtà mira a contestare un accertamento di fatto o tecnico.
  • L'efficacia vincolante della forma convenzionalmente pattuita può essere superata da una rinuncia successiva anche tacita, desumibile da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenere quel requisito formale.
  • La contestazione dell'apparenza o della spendita del nome deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del giudice di merito; la mera affermazione apodittica dell'erroneità della decisione non è sufficiente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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