Cassazione Civile, Ordinanza n. 18625/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva declinato tale giurisdizione e ha rimesso le parti dinanzi alla Corte d'appello di Napoli per la prosecuzione del giudizio. Non ha statuito sulle spese, rilevando che nessuna parte aveva preso posizione in sede di legittimità sul conflitto sollevato dal TAR.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Un comune ha convenuto davanti al Tribunale una società affidataria del servizio rifiuti e la Provincia, poi Città Metropolitana, chiedendo la condanna al pagamento di una somma qualificata come 'quote di ristoro ambientale', maturate in un determinato periodo in base alla normativa regionale campana, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento del contributo, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo. Riassunta la causa dinanzi al TAR, quest'ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia esulasse dalla giurisdizione amministrativa. Le Sezioni Unite sono state quindi investite della questione di giurisdizione e del relativo effetto vincolante di una precedente pronuncia resa su fattispecie identica tra le stesse parti.
Norme richiamate
art. 28 l. reg. Campania n. 4 del 2007
«Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato»
La Corte considera la pretesa come credito determinato ex lege, fondato su disciplina regionale vigente ratione temporis.
art. 2 reg. regionale Campania n. 8 del 2012
Richiamato quale base normativa del contributo domandato.
art. 51, comma 1, l. reg. Campania n. 14 del 2016
La legge del 2007 è indicata come abrogata da questa disposizione, ma ancora applicabile ratione temporis al periodo dedotto.
art. 59, comma 1, l. n. 69 del 2009
La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo; si richiama l'efficacia panprocessuale del decisum sulla giurisdizione.
Massime di principio
- Quando una controversia ha ad oggetto il pagamento di un credito riconosciuto direttamente dalla legge e non implica esercizio di poteri autoritativi o scelte discrezionali della pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale: se la domanda mira all'accertamento e al pagamento di una pretesa creditoria inserita in un rapporto paritetico, la controversia resta nel perimetro della giurisdizione ordinaria.
- La pronuncia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, resa tra le stesse parti e sulla medesima domanda, produce efficacia panprocessuale e vincola i giudici dei successivi processi, impedendo una nuova diversa decisione sulla stessa questione.
- L'efficacia panprocessuale copre il dedotto e il deducibile in ordine alla questione di giurisdizione, quando la precedente decisione sia fondata sulla qualificazione del rapporto e sugli accertamenti di fatto che la sorreggono.
- Nel conflitto di giurisdizione, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a carico della parte che abbia sostenuto la soluzione poi accolta dalle Sezioni Unite; se nessuna parte prende posizione sul conflitto, può disporsi la compensazione implicita mediante mancata pronuncia sulle spese.
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