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Sentenza

Sentenza n. 1759/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600830

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione europea

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, passata in giudicato il 26 marzo 2026. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al rilascio di una carta di soggiorno quale familiare di cittadino dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 30/2007. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante avesse richiesto alla Questura di Venezia un appuntamento per il rilascio del titolo già il 2 marzo 2026, l'amministrazione non aveva fornito riscontro né aveva provveduto all'esecuzione della decisione giudiziaria. Il Ministero dell'Interno, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Nel corso del giudizio, il ricorrente ha documentato il rilascio e la consegna della carta di soggiorno del tipo familiare UE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2004/38/CE, avvenuti dopo una convocazione informale del 26 giugno 2026. Il giudice ha quindi ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ravvisato l'evidente fondatezza dell'azione, considerata la spettanza del titolo, l'omesso rilascio da parte della Questura nonostante la notifica della sentenza e la richiesta di appuntamento, nonché il carattere tardivo dell'adempimento. Tuttavia, ha compensato per metà le spese, valorizzando l'adempimento spontaneo dell'amministrazione come comportamento conciliativo. Le spese, liquidate complessivamente in euro 1.000,00, sono state poste per la residua metà, pari a euro 500,00, a carico del Ministero, con restituzione del contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge. Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza.

  • art. 10 d.lgs. 30/2007

    Costituisce la base normativa del diritto al rilascio della carta di soggiorno per il familiare di cittadino dell'Unione europea, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza da eseguire.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Consente al giudice di regolare le spese del giudizio secondo i criteri applicabili, anche valutando ragioni di compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione, totale o parziale, delle spese in presenza di ragioni valutabili dal giudice.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    L'obbligo di pagamento del contributo unificato grava sulla parte soccombente anche quando le spese di lite siano compensate; il giudice non può disporne la compensazione né modificarne l'importo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa sostanziale.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce della situazione esistente prima dell'adempimento sopravvenuto.
  • L'adempimento spontaneo dell'amministrazione intervenuto durante il giudizio, sebbene tardivo, può costituire una ragione di compensazione totale o parziale delle spese, in quanto comportamento conciliativo volto alla definizione del contenzioso.
  • La compensazione delle spese di lite non incide sull'obbligo legale di pagamento del contributo unificato, che resta a carico della parte soccombente e non è rimesso alla disponibilità del giudice.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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