Sentenza n. 962/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza: - al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n. 231 del 6 marzo 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 231 del 6 marzo 2024, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l'amministrazione a mettere a disposizione la somma complessiva di 1.500 euro, subordinatamente alla permanenza o futura sussistenza del servizio come docente. La sentenza era stata notificata all'amministrazione l'8 marzo 2024 ed era passata in giudicato il 17 luglio 2024. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva ancora dato esecuzione al giudicato. La ricorrente aveva inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine di 120 giorni e il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza a cura della ricorrente. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per provvedere dalla comunicazione dell'inottemperanza. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendoli compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l'art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001. È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., perché manifestamente iniqua in considerazione della funzione della Carta elettronica del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, compresi l'ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla natura dell'obbligazione e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola relativa all'assenza di compensi aggiuntivi per il commissario ad acta, dettata per le ottemperanze relative ai decreti decisori della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, legge n. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione richiamata dal giudice per la disciplina dei compensi dell'attività commissariale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato sia stata notificata all'amministrazione, sia decorso il termine di moratoria applicabile e risulti il perdurante inadempimento dell'amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- La regola secondo cui i compensi e le spese dell'attività del commissario ad acta sono compresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata analogicamente anche alle ottemperanze relative a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori previsti dalla legge n. 89/2001.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione della particolare natura dell'obbligazione da eseguire, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; ciò può accadere quando l'obbligazione concerne un contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione, anziché un corrispettivo.
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