Sentenza del 20/02/2017 n. 495 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Espropriazione forzata - Fondo patrimoniale - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia Sud contestava l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria effettuata ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su immobili conferiti in fondo patrimoniale. Sosteneva che il contribuente avesse l'onere di provare l'estraneità dei debiti alle esigenze della famiglia, che i debiti tributari non fossero automaticamente estranei ai bisogni familiari e che non fosse stata dimostrata la conoscenza, da parte del creditore, di tale estraneità. I debiti derivavano da imposte, sanzioni e interessi collegati anche alla partecipazione del contribuente in una società di capitali.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha rigettato l'appello di Equitalia Sud e confermato l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria. Ha stabilito che sui beni del fondo patrimoniale l'agente della riscossione può procedere solo se il credito è riconducibile alle esigenze della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali esigenze. Il criterio non dipende dalla natura tributaria del debito, ma dal rapporto concreto tra il fatto generatore dell'obbligazione e i bisogni familiari. Nel caso concreto, il contribuente ha dimostrato che gli immobili appartenevano al fondo patrimoniale e che i debiti erano collegati alla sua partecipazione come socio di capitali, mentre il sostentamento familiare derivava da un'attività distinta. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'anteriorità dei crediti rispetto alla costituzione del fondo, poiché la tutela dell'art. 170 c.c. opera anche per crediti anteriori. Equitalia è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000.
Norme richiamate
Art. 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma impedisce l'esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale quando il debito è estraneo alle esigenze familiari e tale estraneità era conosciuta dal creditore. Il divieto si applica anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo.
Art. 167 del codice civile
Disciplina la costituzione del fondo patrimoniale, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. Nel caso concreto, la costituzione notarile e la trascrizione del fondo sono state provate dal contribuente.
Art. 2697 del codice civile
La decisione applica le regole generali sull'onere della prova: il contribuente deve dimostrare l'esistenza e l'opponibilità del fondo e, in caso di opposizione, l'estraneità del debito e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore; l'agente deve invece provare l'inerenza del credito ai bisogni familiari quando questa viene specificamente contestata.
Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973
Costituisce la base normativa dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione, ma l'ipoteca non può validamente colpire beni del fondo patrimoniale quando ricorrono i limiti sostanziali previsti dall'art. 170 c.c.
Art. 116 del codice di procedura civile
È stato invocato da Equitalia per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata respinta perché il giudice di primo grado aveva correttamente valutato la documentazione relativa al fondo e all'origine dei debiti.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Ha consentito alla Commissione Tributaria Regionale di esaminare il bilancio prodotto nel giudizio d'appello, ritenendolo conoscibile ai fini della decisione.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per porre le spese del giudizio d'appello a carico della parte soccombente, Equitalia Sud.
Cass. civ., n. 22761/2016
È richiamata per il principio secondo cui il concessionario può agire sui beni del fondo patrimoniale solo quando il credito erariale sia riconducibile ai bisogni della famiglia, nei limiti dell'art. 170 c.c.
Cass. civ., n. 15862/2009
Individua il criterio concreto di valutazione: non rileva in astratto la natura dell'obbligazione, ma la relazione tra il fatto che ha generato il debito e i bisogni della famiglia.
Massime di principio
- La presenza di beni in un fondo patrimoniale non rende automaticamente inesigibile ogni debito, ma impone di verificare concretamente se il debito sia stato contratto per esigenze familiari.
- Per i debiti fiscali occorre esaminare l'origine effettiva dell'obbligazione: un debito derivante da un'attività societaria o imprenditoriale estranea al sostentamento della famiglia può essere considerato non aggredibile sui beni del fondo.
- Il contribuente che si oppone all'esecuzione deve provare l'esistenza, la regolare costituzione e la trascrizione del fondo, nonché gli elementi concreti che dimostrano l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.
- L'ordine cronologico non è decisivo: la protezione dell'art. 170 c.c. può operare anche nei confronti di crediti sorti prima della costituzione del fondo patrimoniale.
- La valutazione deve concentrarsi sul collegamento concreto tra debito e famiglia, non sulla sola natura tributaria, civile o commerciale dell'obbligazione.
- La mera partecipazione a una società non è sempre sufficiente, da sola, a dimostrare l'estraneità del debito; servono elementi documentali che chiariscano l'origine del debito e la fonte effettiva del reddito familiare.
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