Cassazione Penale, Sentenza n. 16186/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso propone quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della scriminante dell'art. 51 cod. pen. (diritto di difesa) e per non aver valutato gli obblighi di autonomia e indipendenza dell'avvocato; 2) errata ricostruzione del fatto storico, con contestazione delle esatte espressioni imputate e del destinatario dell'esposto; 3) violazione di norme processuali (artt. 516, 521, 522 c.p.p.) per l'omessa modifica dell'imputazione e per la presenza di un procedimento parallelo archiviato; 4) doglianza sulle statuizioni civili: omissione della pronuncia sulla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di interesse, genericità o manifesta infondatezza, confermando in sostanza la decisione del Tribunale di Bologna che aveva ritenuto operativa la causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. (e aveva revocato le statuizioni civili della sentenza di primo grado). Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell'art. 541, comma 2, c.p.p., e ha rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione per riesaminare specificamente la richiesta dell'imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali. Nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di diffamazione, che costituisce il fatto oggetto del procedimento penale; la decisione di merito aveva originariamente contestato questo reato ma poi è intervenuta la dichiarazione di non punibilità per scriminante
art. 598 cod. pen.
Cause speciale di non punibilità per le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all'autorità giudiziaria. La Corte ha ritenuto applicabile la norma anche agli atti prodotti in procedimento disciplinare e il Tribunale, in sede di rinvio, ha dichiarato la non punibilità di Anceschi sulla base di questo articolo
art. 51 cod. pen.
Scriminante generale (esercizio di un diritto): la giurisprudenza collega l'art. 598 all'art. 51 e al diritto di difesa; nel giudizio di cassazione si è però ritenuto che non sussistesse interesse dell'imputato a impugnare in relazione alla questione dell'art. 51 perché era già stata pronunciata la non punibilità e la pronuncia impugnata non poteva essere migliorata sul piano sostanziale
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa richiamato dalla giurisprudenza per supportare l'interpretazione estensiva dell'art. 598 come applicazione del più generale principio di tutela difensiva
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice, se richiesto, possa condannare la parte civile alla rifusione delle spese processuali in caso di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta e ha annullato la sentenza per tale motivo rimettendo la questione al giudice di merito
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Ricordato in motivazione per spiegare che la dichiarazione di non punibilità equivale, nel merito, ad una sentenza di assoluzione e determina effetti utili per il soggetto processuale
artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme eventualmente violate in relazione alla modifica dell'imputazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata e che non sia stato dimostrato alcun pregiudizio del diritto di difesa derivante dalla vicenda
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. può applicarsi anche agli atti prodotti in procedimenti disciplinari davanti agli organismi di categoria, purché le espressioni offensive siano contenute in scritti presentati nell'ambito del procedimento e provengano da una parte del procedimento
- L'art. 598 è considerata un'applicazione speciale del principio di scriminante del diritto di difesa (art. 51 cod. pen.) collegata al diritto costituzionale alla difesa, ma la sua operatività richiede il rapporto di strumentalità tra le espressioni e le argomentazioni difensive
- La mera aspirazione a ottenere una motivazione diversa non costituisce interesse sufficiente per impugnare quando la decisione già abbia prodotto per l'imputato l'effetto sostanziale voluto (es. non punibilità e revoca delle statuizioni civili)
- Se il difensore chiede la condanna della parte civile alla rifusione delle spese ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p., il giudice è obbligato a pronunciarsi specificamente; l'omessa pronuncia è motivo di annullamento e rinvio
- Le contestazioni lessicali o di forma sulle espressioni impugnate devono dimostrare che la diversa lettura incida sulla sussistenza del fatto illecito; altrimenti sono ritenute prive di effettiva rilevanza
- La presenza di procedimenti paralleli sull'identico fatto non determina automaticamente un vizio processuale se uno di essi è stato regolarmente archiviato o se il medesimo fatto è stato sempre oggetto del procedimento principale: l'eventuale duplicazione deve essere valutata caso per caso e le regole sull'azione penale pendente e sull'archiviazione trovano applicazione
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