Cassazione Penale, Sentenza n. 30794/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato con sentenza di primo grado del 16 febbraio 2016, confermata in appello il 26 gennaio 2023, che ha presentato istanza ex art. 629-bis c.p.p. per ottenere la rescissione del giudicato. La Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che, nel caso concreto, non fosse applicabile la disciplina del giudizio in assenza introdotta dalla legge n. 67 del 2014, perché l'imputato era stato già dichiarato contumace nel corso dell'udienza preliminare secondo il previgente regime e non era stato mai emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità. Il ricorrente ha denunciato vizi motivazionali e violazione di legge, sostenendo che la nuova disciplina dovesse applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, poiché la sentenza di primo grado era intervenuta solo nel 2016; inoltre ha dedotto che vi era stata incolpevole assenza e un difetto totale di notifiche per la prima udienza di comparizione, con conseguente diritto alla rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte di appello. Ha affermato che la disciplina transitoria dell'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014 comporta, per i procedimenti in cui l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità, l'applicazione della normativa previgente, con conseguente esperibilità del solo rimedio della restituzione nel termine ex art. 175, comma 2, c.p.p. nel testo anteriore, e non della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. Poiché tale rimedio non era stato attivato, l'istanza era correttamente dichiarata inammissibile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
La rescissione del giudicato è rimedio esperibile solo dal condannato giudicato in assenza, quando la declaratoria sia avvenuta in mancanza dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p. e l'impugnazione non sia stata proposta senza colpa; non è utilizzabile nel caso di sentenza contumaciale soggetta al regime transitorio previgente.
art. 15-bis legge n. 67 del 2014
La disciplina del giudizio in assenza si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore solo se non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado; nei casi di imputato già dichiarato contumace senza decreto di irreperibilità permane il regime previgente.
art. 175, commi 2 e 2-bis, c.p.p.
Nel regime previgente è l'unico rimedio esperibile per la restituzione nel termine rispetto alla sentenza contumaciale di condanna; continua ad applicarsi agli imputati già dichiarati contumaci alla data indicata dalla disciplina transitoria.
art. 419 c.p.p.
È richiamato in fatto quanto alla notifica dell'avviso di udienza preliminare eseguita presso il domicilio eletto.
art. 420-bis c.p.p.
Costituisce il parametro rispetto al quale l'art. 629-bis richiede che la declaratoria di assenza sia stata pronunciata in mancanza dei presupposti previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma invocata per dedurre vizi della motivazione, ritenuti insussistenti.
Massime di principio
- Quando il procedimento era già soggetto al regime della contumacia prima della riforma del 2014 e l'imputato non era stato dichiarato irreperibile, la disciplina intertemporale conserva l'applicazione del regime previgente, con esclusione della rescissione del giudicato introdotta successivamente.
- La rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. non può essere utilizzata per sovrapporsi al rimedio tipico previsto dal previgente art. 175 c.p.p. nei casi ancora regolati dalla contumacia.
- In presenza di una corretta ricostruzione del dato processuale transitorio, la mancata attivazione del rimedio di restituzione in termini rende inammissibile l'istanza fondata sulla nuova disciplina dell'assenza.
- Nel giudizio di legittimità è confermata la correttezza motivazionale della decisione che applica in modo coerente la disciplina transitoria della legge n. 67 del 2014 e della successiva integrazione del 2014.
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