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Sentenza

Sentenza n. 661/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell’annotazione, nel Casellario informatico A.n.a.c. (fasc. n. 1874) datata 31.10.2025, della risoluzione contrattuale disposta dal Comune di -OMISSIS- (Bs), nei confronti della ditta ricorrente;

Giustizia amministrativa202515476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informatico ANAC della risoluzione contrattuale disposta dal Comune per grave inadempimento dell'impresa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, aggiudicataria di un appalto PNRR per la costruzione di una mensa scolastica, ha impugnato l'annotazione ANAC della risoluzione contrattuale disposta dal Comune ai sensi dell'art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, conseguente alla sospensione unilaterale dei lavori e a un ritardo superiore a tre mesi. Ha dedotto contraddizioni e incongruenze dell'annotazione, effetti pregiudizievoli della pubblicità, violazione del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico, in particolare per la mancata audizione richiesta, la manifesta infondatezza della segnalazione, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione dei termini procedimentali; ha inoltre dedotto violazione dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, nonché sproporzione, irragionevolezza e irrilevanza della notizia, sostenendo che i lavori erano stati successivamente completati da altro appaltatore e contestando la correttezza della risoluzione e l'imputabilità dell'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto garantita la partecipazione procedimentale, poiché l'impresa era stata informata dell'avvio del procedimento e aveva potuto presentare memorie difensive. La mancata audizione non determina l'illegittimità dell'annotazione, trattandosi di facoltà dell'ANAC e non di adempimento obbligatorio, quando le memorie siano state ritenute esaustive; inoltre, la mera deduzione della lesione partecipativa non è sufficiente senza l'indicazione degli elementi ulteriori che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'atto. Quanto ai termini, il Collegio ha ritenuto perentorio il termine complessivo di 270 giorni, dato dalla fase preistruttoria di 90 giorni e da quella istruttoria di 180 giorni, mentre il termine di 30 giorni per la trasmissione della segnalazione è ordinatorio. Poiché il procedimento ANAC si è concluso entro 180 giorni dalla segnalazione comunale, non vi è stata violazione dei termini. Nel merito, l'annotazione della risoluzione per grave inadempimento costituisce fattispecie tipica e l'utilità della notizia è in re ipsa; pertanto è sufficiente una motivazione attenuata, incentrata sulla non manifesta infondatezza della segnalazione. ANAC deve verificare l'esistenza della risoluzione, la sua motivazione e la coerenza intrinseca della condotta della stazione appaltante, assicurando una rappresentazione completa e imparziale delle posizioni contrapposte, ma non può sostituirsi al giudice ordinario nell'accertare la fondatezza della risoluzione, l'imputabilità dell'inadempimento o le responsabilità contrattuali. L'archiviazione è necessaria solo quando la segnalazione sia manifestamente infondata o la risoluzione presenti caratteri abnormi, quali errori grossolani documentati o anomalie evidenti e incoerenze nella gestione del rapporto. Nel caso concreto la prolungata sospensione dei lavori non era negata dall'impresa e non emergevano elementi di manifesta infondatezza o abnormità della risoluzione. Il successivo completamento dei lavori da parte di un diverso appaltatore non rende irrilevante la notizia. Le spese sono state compensate per la brevità del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

    La risoluzione contrattuale è stata disposta dal Comune per grave inadempimento dell'appaltatore, collegato alla sospensione unilaterale dei lavori e al ritardo accumulato.

  • art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016

    gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80… le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel Casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84

    La norma attribuisce all'ANAC la gestione del Casellario e giustifica l'inserimento delle informazioni utili alla verifica dei gravi illeciti professionali.

  • art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016

    La rilevanza delle notizie annotate è collegata alla possibile valutazione dei gravi illeciti professionali da parte delle stazioni appaltanti; tale rilevanza è, di regola, inversamente proporzionale alla risalenza dei fatti.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    pertinenti all'oggetto del procedimento

    L'amministrazione deve valutare memorie e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, ma ANAC non è tenuta a esaminare questioni estranee alla funzione di annotazione e implicanti l'accertamento giudiziale della responsabilità contrattuale.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei principi relativi alla conclusione del procedimento e alla necessità di evitare che la definizione delle segnalazioni resti indefinitamente esposta all'inerzia amministrativa.

  • art. 15 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    La previsione dell'audizione dell'operatore costituisce una facoltà dell'ufficio competente, esercitabile in relazione alle circostanze concrete, e non un obbligo automatico quando siano già state presentate memorie esaustive.

  • art. 18 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    In caso di risoluzione contrattuale, l'ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione; l'utilità della notizia è normalmente insita nella natura della fattispecie.

  • art. 12 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    Il termine complessivo di conclusione del procedimento, pari a 270 giorni considerando la fase preistruttoria e quella istruttoria, è perentorio; il termine di 30 giorni per la trasmissione della segnalazione è invece ordinatorio.

  • art. 16 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    La sospensione dei termini delle fasi preistruttoria e istruttoria è possibile per un periodo massimo di 90 giorni, a condizione che sia stata previamente comunicata l'apertura del procedimento.

  • art. 8, comma 2, del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico

    le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio

    La sezione B) del Casellario include, tra le informazioni annotabili, le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento anche quando siano contestate giudizialmente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico ANAC, la partecipazione dell'operatore economico è assicurata dalla possibilità di presentare memorie e documenti; la mancata audizione orale, prevista come facoltà dell'ufficio, non determina l'illegittimità dell'atto quando le difese scritte siano state ritenute esaustive.
  • Per le annotazioni relative a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, il termine complessivo di conclusione del procedimento ANAC, formato dai termini della fase preistruttoria e istruttoria, ha natura perentoria; il termine per la trasmissione della segnalazione da parte della stazione appaltante ha invece natura ordinatoria.
  • L'annotazione di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento richiede, di regola, una motivazione attenuata, poiché l'utilità della notizia è stata già considerata dal legislatore e dalla disciplina del Casellario; è sufficiente che ANAC verifichi la non manifesta infondatezza della segnalazione e dia conto delle informazioni rilevanti.
  • ANAC, nell'esercizio della funzione di tenuta del Casellario, deve accertare l'esistenza della risoluzione, la specificità degli addebiti, la coerenza intrinseca della condotta della stazione appaltante e la completezza della rappresentazione delle posizioni contrapposte, ma non può decidere sulla fondatezza sostanziale della risoluzione, sull'imputabilità dell'inadempimento o sulle responsabilità contrattuali, che spettano al giudice ordinario.
  • ANAC deve archiviare una segnalazione relativa a una risoluzione contrattuale soltanto quando essa sia manifestamente infondata o la risoluzione risulti abnorme, ossia affetta da errori grossolani documentati o da anomalie evidenti e manifeste nella gestione del rapporto contrattuale; la mera contestazione dell'inadempimento non impone l'archiviazione.
  • La successiva prosecuzione o ultimazione dei lavori mediante un diverso appaltatore non elimina l'utilità dell'annotazione della precedente risoluzione contrattuale per inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANACPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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