L.R. Toscana 17/2017
Nuova disciplina dei distretti rurali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, in Toscana, la costituzione, il riconoscimento, il funzionamento e la revoca dei distretti rurali, come strumenti di sviluppo del territorio e di integrazione tra politiche economiche e territoriali. Il regolamento attuativo, da emanarsi entro 180 giorni, definisce le procedure; le norme previgenti sono abrogate dall’entrata in vigore del regolamento.
Disciplina dei distretti rurali
Disciplina dei distretti rurali
La legge regionale toscana definisce i criteri per la costituzione e il riconoscimento dei distretti rurali, quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio rurale e di integrazione tra politiche economiche e territoriali. La disciplina opera nel territorio della Regione Toscana e si collega alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria in materia rurale e agroalimentare.
Finalità e ambito di applicazione
Il distretto rurale è considerato un sistema economico-territoriale funzionale a valorizzare vocazioni produttive, identità storica e integrazione tra attività rurali e altre attività locali. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali dei distretti.
Requisiti del distretto rurale
Per essere qualificato come distretto rurale, il sistema territoriale deve presentare:
- una produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale;
- un’identità storica omogenea;
- una consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
- beni o servizi di particolare specificità, coerenti con tradizioni e vocazioni naturali del territorio.
Costituzione dell’accordo di distretto
Il distretto si costituisce mediante un accordo tra soggetti pubblici e privati operanti in modo integrato nel sistema produttivo locale. L’accordo deve favorire l’aggregazione e il confronto degli interessi locali e garantire rappresentatività rispetto all’identità territoriale e al tessuto produttivo, storico e sociale.
All’accordo aderiscono:
- le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell’ambito distrettuale;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e presenti nel territorio;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e presenti nel territorio;
- le associazioni della cooperazione maggiormente rappresentative e presenti nel territorio;
- la maggioranza degli enti locali del territorio del distretto;
- altri soggetti pubblici e privati.
L’accordo deve inoltre assicurare:
- la possibilità di adesione per tutti i soggetti operanti nell’ambito distrettuale;
- la partecipazione effettiva alle decisioni e la condivisione delle informazioni;
- una gestione efficace delle attività di concertazione e dei rapporti con l’esterno.
Nell’accordo sono individuati l’ambito territoriale del distretto, la composizione dell’assemblea, il soggetto referente e le finalità del progetto economico territoriale.
Organi del distretto
L’assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all’accordo. Essa:
- approva il progetto economico territoriale e i relativi aggiornamenti;
- verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto;
- può proporre la revoca del riconoscimento del distretto.
Il regolamento interno dell’assemblea deve essere adottato entro 90 giorni dalla costituzione del distretto.
Soggetto referente
Il soggetto referente ha la rappresentanza legale del distretto, predispone e attua il progetto economico territoriale, organizza le attività del distretto e redige una relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. La relazione va trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente, secondo le modalità del regolamento attuativo.
Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica, pubblica o privata.
Progetto economico territoriale
Il progetto economico territoriale è lo strumento di pianificazione delle strategie territoriali integrate del distretto. Deve perseguire obiettivi di sviluppo socio-economico e di valorizzazione delle risorse locali nel rispetto di ambiente, paesaggio, tradizione storico-culturale e politiche agricole del territorio.
Il progetto contiene:
- un’analisi dell’impatto atteso sul territorio sotto il profilo geografico, socio-economico, ambientale e culturale;
- l’individuazione degli obiettivi;
- la definizione degli interventi necessari;
- i termini di realizzazione degli interventi.
Il progetto è predisposto per un periodo compreso tra 3 e 5 anni e può essere aggiornato secondo il regolamento attuativo.
Riconoscimento del distretto
Il riconoscimento è attribuito dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base di criteri che valorizzano ruralità, memoria storica, specificità produttiva, integrazione delle attività, rappresentatività degli aderenti, sinergie generate dall’accordo e impatto del progetto sulla qualità ambientale, della vita, del lavoro e sulla vitalità economica del distretto.
La procedura di riconoscimento è disciplinata dal regolamento attuativo e deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Revoca del riconoscimento
Il riconoscimento può essere revocato quando:
- il distretto ha esaurito le proprie finalità o non è in grado di funzionare per mancato rispetto dell’accordo;
- non sono rispettati i contenuti o i termini del progetto economico territoriale;
- non viene trasmessa la relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto.
Tempi e modalità della revoca sono definiti dal regolamento attuativo.
Regolamento di attuazione
Il regolamento di attuazione deve essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e disciplina in particolare:
- modalità di presentazione e valutazione dell’istanza di riconoscimento;
- contenuti necessari del progetto economico territoriale;
- contenuti necessari della relazione annuale del soggetto referente;
- termini e modalità di revoca del riconoscimento.
Clausola valutativa
A partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve riferire annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della disciplina e sui risultati conseguiti in termini di sviluppo rurale e integrazione delle politiche. La relazione alla commissione consiliare competente deve indicare almeno:
- l’elenco dei distretti rurali costituiti, con i relativi ambiti territoriali, composizione e caratterizzazione;
- l’elenco, la descrizione e lo stato di avanzamento dei progetti presentati.
Regime transitorio e adeguamento dei distretti già riconosciuti
I distretti rurali già riconosciuti ai sensi della previgente legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 365 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione e possono presentare un nuovo progetto economico territoriale. In caso di mancato adeguamento, la competente struttura regionale dispone la revoca del riconoscimento nei termini previsti dal regolamento.
Abrogazioni
Dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione sono abrogati:
- la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21;
- l’articolo 71 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66;
- l’articolo 63 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14.
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