Cassazione Penale, Sentenza n. 20480/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva, riassumendo ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., difetto di motivazione e travisamento della prova per non aver valutato il ruolo e la qualifica di agente della ditta New Time s.r.l., documentata da querela, verbali d'udienza e missiva del 18/07/2019, sostenendo che ciò escluderebbe l'elemento materiale della truffa poiché avrebbe avuto il potere di concludere contratti e riscuotere somme per conto della società. Contestava altresì la mancata e contraddittoria motivazione in relazione all'esclusione delle attenuanti speciali e generiche (art. 62-bis c.p.) e la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Infine chiedeva che fosse valutata la non menzione della condanna nel certificato del casellario (art. 175 c.p.), richiesta specifica avanzata in sede di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo e il secondo motivo manifestamente infondati e reiterativi, ritenendo congrua e sufficiente la valutazione dei giudici di merito circa la responsabilità per truffa: pur avendo assunto la qualifica di agente, il ricorrente avrebbe indotto in errore il cliente facendo apparire di avere poteri di stipulare contratti e di incassare somme, poteri negati dal rappresentante legale della società. La sentenza di merito (riduzione della pena in appello a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa) è stata pertanto confermata nella sostanza; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e l'affermazione di responsabilità resa irrevocabile. Tuttavia la Cassazione ha accolto il terzo motivo relativo alla mancata motivazione circa la non menzione della condanna (art. 175 c.p.), annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto e rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio esclusivamente sulla valutazione della richiesta di non menzione.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Utilizzato come riferimento procedurale per il riassunto e la presentazione dei motivi di ricorso; il ricorso era stato introdotto con richiamo a questa disposizione per sintetizzare le censure.
art. 62-bis cod. pen.
Rinvocata dal ricorrente per ottenere attenuanti speciali/generiche; la Corte ha ritenuto che le circostanze processuali e la condotta dell'imputato giustificavano l'esclusione delle attenuanti.
art. 131-bis cod. pen.
Invocata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione per il danno patrimoniale non trascurabile e la natura della condotta.
art. 175 cod. pen.
Norma sulla non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ha ritenuto che la decisione di appello non contenesse adeguata motivazione su questo punto e ha annullato la sentenza limitatamente a tale questione, rinviando per nuovo esame.
art. 640 cod. pen. (delitto di truffa)
Reato contestato: la valutazione dei giudici di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato nonostante la qualifica di agente rivendicata dall'imputato, in quanto mancavano i poteri concreti di concludere contratti e riscuotere somme per conto della società.
Massime di principio
- La sola qualifica o autoreferenziazione di "agente" non esonera dalla responsabilità: il giudice valuta se esistessero poteri effettivi e dimostrabili di concludere contratti e riscuotere somme per conto della società; in mancanza di prova incontrovertibile la prospettazione di autorità è insufficiente a escludere la truffa.
- La Cassazione non sindaca liberamente la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito: può intervenire per travisamento della prova solo in ipotesi di "doppia conforme" o di macroscopica manifesta incongruenza tra motivazione e compendio probatorio.
- Le questioni relative alle attenuanti generiche o alla tenuità del fatto (art. 131-bis) richiedono una valutazione concreta del danno e del comportamento complessivo; importano elementi oggettivi (entità del danno, reiterazione) e soggettivi (comportamento processuale).
- Se in appello viene espressamente chiesta la non menzione della condanna (art. 175), la Corte d'appello deve motivare specificamente sulla richiesta; l'omessa motivazione su tale punto comporta annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe è prudente documentare in modo probante i poteri formali e sostanziali di rappresentanza (procure, deleghe, corrispondenza aziendale, testimonianze del legale rappresentante) se si intende dedurre l'assenza dell'elemento materiale del reato.
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