Sentenza del 21/01/2019 n. 177 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Art. 34, co. 4 d.P.R. 131/86 - applicazione - successione regolata mediante contratti tra coerenti - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'agevolazione prevista dall'art. 34, comma 4, d.P.R. 131/1986, applicata a un atto di divisione di un fondo rustico ereditato. Prima della divisione, due coeredi avevano ceduto le proprie quote ereditarie ad altri due coeredi. L'Ufficio riteneva che tali cessioni avessero creato masse plurime e trasformato l'operazione in una permuta, assoggettandola a maggiore imposta. I ricorrenti sostenevano invece che le cessioni avessero prodotto soltanto una variazione soggettiva dei comproprietari, senza modificare l'unica massa ereditaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di rettifica e liquidazione. Ha stabilito che la cessione di quote ideali del medesimo bene ereditario tra coeredi non introduce nuovi beni nella massa dividenda e non altera l'origine successoria della comunione. Pertanto, la successiva divisione del fondo poteva beneficiare del regime previsto dall'art. 34, comma 4, d.P.R. 131/1986. È stata invece respinta la richiesta di applicazione dell'ulteriore agevolazione prevista dall'art. 9 d.P.R. 601/1973, non essendo stati provati i relativi presupposti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 34, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il beneficio previsto per la divisione di una comunione di origine successoria si applica anche quando, prima della divisione, alcuni coeredi abbiano acquistato da altri coeredi le rispettive quote ideali del medesimo bene. Tali cessioni determinano una variazione soggettiva della comunione, non la formazione di masse plurime.
Art. 42 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'Ufficio può correggere, mediante avviso di rettifica e liquidazione, errori od omissioni nell'autoliquidazione desumibili direttamente dall'atto registrato. La diversa qualificazione giuridica dell'operazione, quando richiede un'attività accertativa ulteriore, deve seguire l'ordinaria procedura di accertamento. Nel caso concreto, l'avviso è stato ritenuto formalmente emesso nell'ambito dei poteri dell'Ufficio, ma infondato nel merito.
Art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
L'agevolazione per i trasferimenti di fondi rustici in territori montani richiede la prova delle specifiche condizioni e finalità previste dalla norma, tra cui l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici. In assenza di tale prova, il beneficio non può essere riconosciuto.
Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per contestare il difetto di motivazione e la mancata allegazione della documentazione richiamata nell'avviso, ma la decisione si è fondata sull'accoglimento della questione sostanziale relativa all'applicazione dell'art. 34 d.P.R. 131/1986.
Art. 3-ter d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate quale fondamento del controllo e della riliquidazione delle imposte autoliquidate negli atti presentati telematicamente.
Cassazione civile, sentenza n. 27075/2014
In tema di imposta di registro (nonché ipotecaria e catastale), ai fini della tassazione della divisione tra coeredi, la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione, sicché ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria.
Il principio affermato dalla Cassazione costituisce il fondamento decisivo della pronuncia: conta l'identità oggettiva dei beni compresi nella comunione, non il fatto che alcuni diritti siano stati successivamente acquistati per atto inter vivos tra coeredi.
Massime di principio
- Quando una comunione ereditaria riguarda sempre il medesimo bene e alcuni coeredi trasferiscono le proprie quote ideali ad altri coeredi, la successiva divisione può essere considerata divisione di un'unica comunione ereditaria.
- La cessione di una quota ideale modifica i soggetti della comunione, ma non necessariamente modifica la massa oggetto di divisione né ne interrompe l'origine successoria.
- Per escludere il beneficio dell'art. 34, comma 4, d.P.R. 131/1986, non è sufficiente rilevare che l'ultimo acquisto sia avvenuto inter vivos: occorre verificare se siano stati introdotti nuovi beni o nuove masse autonome nella comunione.
- La qualificazione dell'operazione come divisione o permuta deve dipendere dalla sostanza dell'atto e dalla provenienza dei beni, non soltanto dalla sequenza degli acquisti delle quote.
- Le agevolazioni fiscali ulteriori, come quella prevista dall'art. 9 d.P.R. 601/1973, richiedono la prova puntuale di tutti i presupposti normativi e della finalità agevolata.
- L'Amministrazione finanziaria può correggere errori di autoliquidazione immediatamente desumibili dall'atto, ma una vera riqualificazione dell'operazione che richieda ulteriori accertamenti deve essere effettuata mediante la procedura ordinaria prevista dalla legge.
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