Ordinanza n. 68/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento dei provvedimenti emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Parma di revoca dei nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri
Esito
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Parma con i quali sono stati revocati nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri. L’ordinanza non riporta i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Il giudice rileva soltanto che non risulta recentemente compiuta attività processuale indicativa della permanenza dell’interesse alla decisione di merito, anche in considerazione della risalenza della causa.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone incombenti istruttori. La società ricorrente deve, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, precisare motivatamente se permanga l’interesse alla decisione di merito; in caso affermativo deve aggiornare e documentare la situazione relativa alla vicenda, riferendo eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicando l’eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Anche l’Amministrazione deve verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali elementi idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice avverte che l’inerzia delle parti rispetto agli incombenti potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., quale elemento anche probatorio della sopravvenuta carenza di interesse, con possibile dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La Segreteria deve comunicare l’ordinanza.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando viene meno l’interesse alla decisione; il giudice può desumere tale sopravvenuta carenza anche dall’inerzia della parte dopo specifici incombenti istruttori finalizzati a verificarne la permanenza.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini probatori; la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori può concorrere a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La condotta processuale delle parti, compresa l’inerzia successiva a un ordine istruttorio, può essere considerata dal giudice nella valutazione della permanenza dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone un’istruttoria specificamente finalizzata a verificare la permanenza dell’interesse alla decisione, la mancata risposta della parte ricorrente entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla definizione del giudizio e condurre alla dichiarazione di improcedibilità.
- In una controversia risalente e priva di recente attività processuale significativa, il giudice può chiedere alle parti di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, indicando fatti o atti sopravvenuti rilevanti per la permanenza dell’interesse o per la cessazione della materia del contendere.
- Gli incombenti istruttori possono essere rivolti sia alla parte ricorrente, per la precisazione e documentazione dell’interesse attuale, sia all’amministrazione resistente, per la verifica della completezza difensiva e la segnalazione di sopravvenienze potenzialmente decisive.
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