Sentenza del 12/04/2017 n. 9440 - Corte di Cassazione
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Mancata sottoscrizione del presidente del collegio o del relatore - Vizio configurabile - Nullità sanabile - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia deducendo, come primo motivo, la nullità della decisione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la sentenza collegiale era stata sottoscritta soltanto dal giudice estensore e non anche dal presidente del collegio. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo congruo il valore dei terreni accertato dall'Agenzia delle Entrate, pari a Lire 1.166.681.000.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la mancata sottoscrizione del presidente, in presenza della sottoscrizione dell'estensore, integri una nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non totalmente mancante. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Art. 161, comma 1, c.p.c.
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
La sottoscrizione di una sola delle figure necessarie del collegio, quando l'altra sottoscrizione non è del tutto assente, determina una nullità sanabile e deducibile mediante impugnazione.
Art. 161, comma 2, c.p.c.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
La nullità insanabile riguarda l'ipotesi di mancanza totale della sottoscrizione, non quella di sottoscrizione insufficiente della sentenza collegiale.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione delle norme processuali che comporta la nullità della sentenza può essere denunciata con ricorso per cassazione.
Principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo
L'interpretazione della nullità deve evitare di equiparare una sottoscrizione insufficiente alla totale mancanza di sottoscrizione, così da consentire la sanatoria del vizio e prevenire inutili regressioni processuali.
Massime di principio
- Quando una sentenza collegiale contiene la firma di uno solo dei componenti richiesti, il vizio è normalmente qualificato come nullità sanabile per sottoscrizione insufficiente, non come nullità insanabile.
- La nullità insanabile prevista dall'art. 161, comma 2, c.p.c. ricorre principalmente quando manca completamente qualsiasi sottoscrizione idonea a ricondurre l'atto al giudice.
- Il vizio deve essere fatto valere attraverso il mezzo di impugnazione previsto, come appello o ricorso per cassazione; non è normalmente rilevabile senza limiti temporali.
- In caso di accoglimento dell'impugnazione per vizio di sottoscrizione, la decisione viene cassata o annullata e la causa rinviata a un diverso collegio o a una diversa sezione per una nuova pronuncia.
- La decisione sul vizio formale rende generalmente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso, che restano assorbiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 59 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 139 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 316 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 apr 2017Sentenza del 12/04/2017 n. 317 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →