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Circolare

Circolare numero 274 del 2-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per il part-time disciplinato dall'art. 5 della legge n. 863/1984, la forma scritta del contratto è requisito essenziale e non mero adempimento formale. In assenza di forma scritta non si applica il regime speciale del part-time, ma la vicenda va valutata secondo il diritto comune, con conseguenze anche sul piano contributivo e delle posizioni individuali dei lavoratori. Viene inoltre ribadito che l'orario deve essere predeterminato e non possono essere introdotte clausole elastiche che lascino al datore di lavoro un potere arbitrario di variazione della prestazione, salvo i casi in cui la collocazione temporale sia comunque desumibile dalla natura dell'attività o sia sufficientemente determinata da accordi collettivi nei limiti indicati.

Contratto di lavoro a tempo parziale: forma scritta, distribuzione dell'orario e clausole elastiche

Contratto di lavoro a tempo parziale: forma scritta, orario e limiti applicativi

La circolare interviene per chiarire la corretta interpretazione dell'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 4-11 maggio 1992 e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia di lavoro a tempo parziale. L'obiettivo è precisare il valore della forma scritta del contratto e la portata dell'obbligo di indicare la distribuzione dell'orario di lavoro.

Forma scritta come requisito essenziale

La circolare supera l'orientamento precedentemente espresso dal Ministero, secondo cui la forma scritta aveva natura meramente probatoria o di regolarità. Alla luce della formulazione dell'art. 5, secondo comma, e delle indicazioni della Corte costituzionale, la forma scritta viene qualificata come requisito essenziale del contratto di part-time, richiesto "ad substantiam".

Il Ministero ritiene che tale conclusione sia giustificata anche dalla rilevanza pubblicistica del regime del part-time, che incide su aspetti quali:

  • il particolare sistema di calcolo dei contributi previdenziali;
  • la disciplina degli assegni familiari;
  • i criteri di computo dei lavoratori part-time ai fini legali e contrattuali.

La forma scritta è quindi considerata funzionale alla certezza dei rapporti e alla possibilità di accertare correttamente il contenuto del contratto, evitando un uso improprio dell'istituto.

Conseguenze dell'assenza della forma scritta

Quando il contratto ad orario ridotto o dichiarato tale non sia stipulato per iscritto, il regime giuridico speciale previsto dall'art. 5 della legge n. 863/1984 non trova applicazione. In tali ipotesi, il rapporto deve essere esaminato sulla base delle concrete caratteristiche del caso, potendo emergere un normale rapporto di lavoro soggetto alla disciplina di diritto comune, non necessariamente a tempo pieno.

Sul piano operativo, le sedi devono richiedere:

  • la regolarizzazione contributiva secondo la normativa ordinaria;
  • la rettifica delle posizioni individuali dei lavoratori;
  • l'aggiornamento sia dei contributi accreditati sia dei codici identificativi degli assunti a tempo parziale.

La circolare evidenzia inoltre che, in assenza di forma scritta, non si applica il regime speciale del part-time, compreso il minimale orario previsto dall'art. 5, comma 5.

Sanzione per l'omesso invio del contratto all'Ispettorato

Resta invece distinta l'ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato per iscritto ma non sia stato inviato all'Ispettorato del lavoro entro trenta giorni. In questo caso opera soltanto la sanzione amministrativa prevista dal comma 14 dell'art. 5 della legge n. 863/1984.

La circolare precisa che l'omesso o ritardato invio della copia del contratto scritto incide negativamente sull'attività di controllo degli organi di vigilanza, ma non determina, da solo, l'inapplicabilità del regime del part-time.

Distribuzione dell'orario e divieto di clausole elastiche

Sul secondo profilo affrontato dalla circolare, viene ribadito che la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere predeterminata con riferimento ai parametri temporali indicati dalla legge: giorno, settimana, mese e anno. La Corte costituzionale ha escluso la legittimità di clausole elastiche che attribuiscano al datore di lavoro il potere di modificare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione.

Viene così esclusa l'ammissibilità di forme contrattuali assimilabili al lavoro "a chiamata" o "a comando", in quanto incompatibili con l'esigenza di garantire al lavoratore la possibilità di programmare altre occupazioni e di ottenere una retribuzione adeguata, in coerenza con gli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Ipotesi in cui la collocazione temporale è comunque determinabile

La circolare ammette che, in alcune fattispecie, la collocazione temporale della prestazione, pur non essendo espressamente o completamente indicata, possa risultare comunque determinabile in modo indiretto. Ciò accade quando essa dipende dalla natura o dall'oggetto dell'attività lavorativa.

Sono richiamati, a titolo esemplificativo:

  • lavori di manutenzione ordinaria degli impianti;
  • attività di pulizia ordinaria;
  • prestazioni che iniziano dopo il completamento del lavoro ordinario;
  • prestazioni inserite in turni avvicendati.

In tali casi non si ravvisa un potere arbitrario del datore di lavoro, perché la collocazione della prestazione è ricavabile dalle caratteristiche intrinseche dell'attività.

Part-time verticale e accordi collettivi

La circolare considera compatibili anche i part-time di tipo verticale, nei quali la prestazione è resa per periodi concentrati, ad esempio per tre mesi l'anno o per un giorno alla settimana, come nei contratti week-end. In questi casi la prestazione giornaliera può non essere ridotta rispetto all'orario normale aziendale, purché sia definito l'ambito temporale della prestazione, cioè i giorni della settimana o i mesi dell'anno interessati.

Viene inoltre affrontato il tema di accordi collettivi che, pur fissando la quantità complessiva della prestazione o un monte ore mensile, prevedano soltanto una prestazione percentuale, come il 40% o il 50%, lasciando al datore di lavoro la possibilità di utilizzare il lavoratore per la parte residua in base alle esigenze tecnico-organizzative. Tali soluzioni sono giudicate non ammissibili quando non consentono al lavoratore di conoscere preventivamente le ore e le giornate di effettivo impiego per una parte rilevante della prestazione.

La circolare distingue invece i casi in cui la contrattazione collettiva stabilisca fasce orarie o altre modalità che rendano la prestazione sufficientemente predeterminata. In queste ipotesi le clausole possono essere ricondotte alle fattispecie considerate compatibili con il dettato normativo.

Ruolo della contrattazione collettiva e indicazioni operative

La circolare valorizza il ruolo di garanzia della contrattazione collettiva, cui l'art. 5, comma 3, della legge n. 863/1984 attribuisce il potere di dettare limiti quantitativi e temporali all'uso del part-time. Questa funzione viene letta come strumento per incanalare l'autonomia individuale entro modelli standard e uniformi, riducendo la discrezionalità aziendale.

Agli uffici periferici viene quindi richiesto di attenersi a questi criteri nell'esercizio delle proprie competenze, distinguendo con precisione tra:

  • mancanza della forma scritta, che esclude l'applicazione del regime speciale del part-time;
  • omesso invio del contratto scritto all'Ispettorato, che comporta solo la sanzione amministrativa;
  • clausole sull'orario che non possono attribuire al datore di lavoro un potere arbitrario di variazione della prestazione;
  • ipotesi in cui la collocazione temporale sia comunque determinabile per la natura dell'attività o per una regolazione collettiva sufficientemente puntuale.

Richiamo finale sul minimale orario

La circolare ricorda infine che il calcolo del minimale orario di cui all'art. 5, comma 5, è stato modificato, con decorrenza 1 gennaio 1989, dall'art. 1, comma 4, della legge n. 389/1989, con rinvio alle precedenti circolari ministeriali n. 68 del 10 aprile 1989 e n. 216 del 19 ottobre 1989.

Punti principali

Forma scritta del contratto

La forma scritta del contratto a tempo parziale è considerata un requisito "ad substantiam". Il mancato uso della forma scritta comporta l'inapplicabilità del regime giuridico speciale dell'art. 5 della legge n. 863/1984, pur restando applicabile la disciplina comune del rapporto di lavoro in base alle concrete caratteristiche del caso.

Effetti dell'assenza di forma scritta

Se il contratto ad orario ridotto o dichiarato tale non è stipulato per iscritto, non si applicano le regole speciali del part-time, compresi i profili contributivi connessi al minimale orario. Gli uffici devono richiedere la regolarizzazione contributiva secondo la normativa generale e la rettifica delle posizioni individuali dei lavoratori, sia per i contributi accreditati sia per i codici identificativi degli assunti part-time.

Obbligo di invio del contratto all'Ispettorato

Resta distinta la sola sanzione amministrativa per l'omesso o tardivo invio all'Ispettorato del lavoro della copia del contratto scritto. Tale omissione non incide, di per sé, sulla validità o sull'applicazione del regime del part-time, ma comporta l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 5.

Distribuzione dell'orario e divieto di clausole elastiche

La distribuzione della prestazione deve essere precisata con riferimento ai parametri temporali indicati dalla legge. La Corte Costituzionale ha escluso l'ammissibilità di clausole elastiche o di contratti "a chiamata" o "a comando" che consentano al datore di lavoro di variare unilateralmente la collocazione temporale della prestazione.

Casi in cui la collocazione temporale è determinabile

Sono ritenuti compatibili i casi in cui la distribuzione dell'orario, pur non essendo espressamente dettagliata, sia comunque determinabile in base alla natura o all'oggetto della prestazione: ad esempio lavori collegati alle caratteristiche intrinseche dell'attività, prestazioni da avviare al termine del lavoro ordinario o attività inserite in turni avvicendati. In tali ipotesi non emerge un potere arbitrario del datore di lavoro.

Part-time verticale e determinazione dell'ambito temporale

Nei part-time di tipo verticale è sufficiente che sia precisato l'ambito temporale caratteristico della prestazione, ad esempio quali giorni della settimana o quali mesi dell'anno, anche quando la durata giornaliera non sia ridotta rispetto all'orario normale aziendale.

Limiti alle clausole collettive che lasciano ampia discrezionalità

Non sono ritenute ammissibili le clausole che si limitino a indicare una prestazione percentualizzata o un monte ore, lasciando al datore di lavoro la scelta delle ore e delle giornate di effettiva prestazione per una parte rilevante del rapporto. In tali casi il lavoratore non può conoscere preventivamente il tempo libero residuo e viene compromessa la possibilità di organizzare altre occupazioni.

Ruolo della contrattazione collettiva

La circolare valorizza il ruolo di garanzia della contrattazione collettiva, alla quale l'art. 5, comma 3, della legge n. 863/1984 rimette anche il potere di fissare limiti quantitativi e temporali all'uso del part-time. Gli uffici devono attenersi a questi criteri negli interventi di competenza.

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