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Circolare

Circolare numero 270 del 29-11-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo, con effetto dal 1° gennaio 1994. Vengono definiti i criteri generali, le esclusioni dal divieto di cumulo, le modalità di trattenuta per lavoro dipendente, a termine e autonomo, il regime speciale per le pensioni di anzianità e la disciplina transitoria per chi era già pensionato o aveva maturato il diritto entro il 31 dicembre 1993. È inoltre confermato che per le pensioni ai superstiti non intervengono modifiche sostanziali, salvo le regole specifiche sul lavoro dipendente.

Nuova disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro ex art. 10 d.lgs. n. 503/1992

Nuova disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro ex art. 10 d.lgs. n. 503/1992

La circolare esamina la disciplina introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dal 1° gennaio 1994 ha riformato il cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente e autonomo. Il documento fornisce i criteri applicativi per le pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità e per le pensioni ai superstiti, distinguendo tra regime ordinario, esclusioni e disciplina transitoria.

Ambito di applicazione e nozione di reddito da lavoro autonomo

L'articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992 detta una disciplina uniforme per tutte le pensioni dirette a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive e delle gestioni speciali degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La principale innovazione consiste nel fatto che, ai fini del cumulo con pensioni di vecchiaia, invalidità e assegni di invalidità, assumono rilevanza anche i redditi da lavoro autonomo. La circolare precisa che tale espressione va intesa in senso ampio, comprendendo tutti i redditi comunque riconducibili ad attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Pensioni di vecchiaia, invalidità e assegni di invalidità

Per tali trattamenti, dal 1° gennaio 1994, le quote eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza del reddito stesso. In sostanza, è incumulabile la metà della differenza tra l'importo della pensione e il trattamento minimo.

La circolare richiama inoltre l'articolo 20 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, come successivamente modificato, precisando che:

  • pensioni e retribuzioni si considerano al netto delle maggiorazioni e integrazioni per carichi di famiglia;
  • dalle retribuzioni vanno detratti anche i contributi previdenziali e assistenziali;
  • le disposizioni sul cumulo si applicano anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria sulle quali opera il diritto di sostituzione da parte di fondi obbligatori gestiti dall'Istituto;
  • quando la sostituzione è esercitata da amministrazioni statali o enti locali, il divieto opera solo per le quote di pertinenza dei pensionati;
  • il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima rata di pensione, salvo le quote aggiuntive in cifra fissa previste dall'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Esclusioni dal divieto di cumulo

La circolare individua le principali ipotesi in cui il divieto non opera. In particolare, restano esclusi:

  • i titolari di pensioni a carico di forme di previdenza esclusive e sostitutive i cui importi siano esclusi dalla base imponibile IRPEF;
  • i pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare;
  • i pensionati che conseguano da lavoro dipendente o autonomo un reddito complessivo annuo non superiore al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo all'anno di riferimento;
  • i pensionati impegnati in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promossi da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private;
  • i pensionati che svolgono attività come lavoratori agricoli salariati fissi, giornalieri di campagna e assimilati, nonché come addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i pensionati che prestano servizio alle dipendenze delle Comunità europee da data non successiva al 1° febbraio 1991.

Modalità di trattenuta per redditi da lavoro dipendente

Nel caso di lavoro dipendente, la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro e versata all'ente previdenziale che eroga la pensione. Il lavoratore pensionato deve dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato; la dichiarazione deve essere integrata con l'indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, per i rapporti a termine, con l'indicazione degli eventuali altri rapporti a termine già svolti nell'anno.

Il datore di lavoro, una volta accertata la titolarità di pensione, deve annotare la circostanza sul libro matricola e detrarre dalla retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia, una somma pari all'importo della pensione o della quota di essa non cumulabile. La trattenuta giornaliera è determinata moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera riportata sul certificato di pensione per il numero delle giornate retribuite del mese, fino a un massimo di 26. Se l'orario settimanale è distribuito su meno di sei giorni, la trattenuta settimanale va calcolata moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6.

Ai fini pratici, la retribuzione mensile va divisa per 26 e quella settimanale per 6. La detrazione opera comunque entro i limiti della trattenuta giornaliera indicata sul certificato di pensione. Il divieto non si applica quando la retribuzione annua percepita è pari o inferiore al trattamento minimo.

Rapporti di lavoro a termine

Per i contratti a tempo determinato, la disciplina è più articolata. Se la durata complessiva nell'anno non supera 50 giornate, il divieto di cumulo non opera.

Se invece il limite viene superato:

  • la trattenuta per le giornate eccedenti le 50 è effettuata dal datore di lavoro;
  • la trattenuta relativa alle prime 50 giornate è effettuata direttamente dall'Istituto;
  • il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro i rapporti a termine già svolti nell'anno;
  • il datore di lavoro che rilevi il superamento del limite deve informare l'Istituto, trasmettendo copia della dichiarazione del lavoratore;
  • ricevuta la comunicazione, l'Istituto procede al recupero delle somme non trattenute dal datore di lavoro con le modalità previste per il lavoro autonomo.

Lavoro autonomo e dichiarazione dei redditi

Per i redditi da lavoro autonomo la trattenuta è sempre effettuata direttamente dall'Istituto. Anche in questo caso il divieto non opera se il reddito complessivo annuo non supera il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo all'anno di riferimento.

Il pensionato deve presentare all'INPS la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF. Se il reddito risulta superiore al trattamento minimo, la sede competente:

  • determina l'importo complessivo di pensione da trattenere per l'anno di riferimento, moltiplicando la trattenuta giornaliera per 26 e per 12;
  • recupera l'importo non cumulabile mediante trattenuta sulla pensione;
  • comunica all'interessato l'ammontare della trattenuta e le modalità di recupero.

Pensioni di anzianità

Le pensioni di anzianità e i trattamenti anticipati di anzianità sono soggetti a un regime più rigoroso. Non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi da lavoro autonomo secondo la misura prevista per le pensioni di vecchiaia e invalidità.

Il divieto si applica anche alla tredicesima rata. Restano tuttavia esclusi i titolari che svolgono attività nell'ambito di programmi di reinserimento in attività socialmente utili promossi da enti locali o altre istituzioni pubbliche e private.

La circolare ricorda inoltre che, per conseguire la pensione di anzianità, è necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero, per l'attività autonoma, la cessazione risultante dalla cancellazione dagli elenchi di categoria, rinviando ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 204 del 30 agosto 1993.

Equiparazione delle pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia

Ai fini del regime di cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando il titolare raggiunge l'età pensionabile prevista per la vecchiaia. L'equiparazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile.

Per il calcolo devono essere considerati, dal 1° gennaio 1994, i nuovi limiti di età previsti dagli articoli 1 e 5 del d.lgs. n. 503/1992. Per i fondi sostitutivi, occorre fare riferimento all'età ordinaria prevista dal singolo fondo.

Disciplina transitoria per i soggetti già pensionati o con diritto maturato entro il 31 dicembre 1993

Per chi alla data del 31 dicembre 1993 era già pensionato, oppure aveva già maturato il diritto alla pensione entro tale data ottenendola nel corso del 1994, continua ad applicarsi la normativa previgente.

La circolare specifica che ciò vale sia per la nuova disciplina dei requisiti per la pensione di anzianità sia per il cumulo. In concreto:

  • per le pensioni di vecchiaia, invalidità e assegno di invalidità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, il lavoro dipendente continua a essere soggetto al vecchio regime di incumulabilità con le relative eccezioni, mentre il lavoro autonomo non incontra limitazioni;
  • per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 vale lo stesso regime;
  • la medesima disciplina si applica anche alle prestazioni liquidate nel 1994 a soggetti che avevano perfezionato i requisiti entro il 1993, incluse le pensioni di anzianità e vecchiaia liquidate con decorrenza nel 1994 e gli assegni di invalidità con decorrenza 1° gennaio 1994.

Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti la circolare afferma che nulla è innovato. Tali trattamenti restano integralmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, qualunque sia la decorrenza.

Quanto al lavoro dipendente:

  • le pensioni ai superstiti con più titolari sono integralmente cumulabili con la retribuzione;
  • le pensioni ai superstiti erogate a un unico titolare sono incumulabili limitatamente alle eventuali quote aggiuntive in cifra fissa attribuite ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
  • l'incumulabilità si estende anche alla tredicesima rata;
  • resta comunque salva la quota di pensione pari al trattamento minimo.

Punti principali

Ambito della nuova disciplina

L'art. 10 del d.lgs. n. 503/1992 introduce criteri uniformi sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro per le pensioni dirette del regime generale, delle forme sostitutive ed esclusive e delle gestioni degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. La principale novità è la rilevanza dei redditi da lavoro autonomo, prima non considerati in modo generale. La circolare precisa che per reddito da lavoro autonomo vanno considerati tutti i redditi riconducibili ad attività svolte senza vincolo di subordinazione.

Pensioni di vecchiaia, invalidità e assegni di invalidità

Dal 1° gennaio 1994 le quote di pensione eccedenti il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi. Si applicano inoltre, per rinvio, le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 488/1968, come modificate nel tempo, in materia di trattamento al netto degli oneri di famiglia e di contributi, estensione ad alcune pensioni sostituite o sostituite da fondi, limiti alle quote di pertinenza del pensionato e esclusione della tredicesima rata salvo quote aggiuntive fisse.

Esclusioni dal divieto di cumulo

Sono esclusi dal divieto di cumulo: i titolari di pensioni di forme esclusive e sostitutive i cui importi siano esclusi dall'IRPEF; i pensionati con contratti a termine non superiori complessivamente a 50 giornate nell'anno solare; i pensionati con reddito annuo complessivo da lavoro non superiore al trattamento minimo; i partecipanti a programmi di reinserimento in attività socialmente utili; i lavoratori agricoli salariati fissi, giornalieri di campagna e assimilati, nonché i lavoratori domestici e familiari; coloro che prestano servizio alle dipendenze delle Comunità europee da data non successiva al 1° febbraio 1991.

Modalità di trattenuta per lavoro dipendente

Nei rapporti di lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dal datore di lavoro e versata all'ente pensionistico. Il lavoratore deve dichiarare per iscritto la propria qualità di pensionato e, nei contratti a termine, indicare i rapporti a termine già svolti nell'anno. La trattenuta giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 o quella settimanale per 6, entro il limite della trattenuta indicata sul certificato di pensione. Il divieto non opera se la retribuzione annua è inferiore o pari al trattamento minimo.

Regole speciali per i contratti a termine

Se i contratti a termine superano complessivamente 50 giornate nell'anno, la trattenuta per le giornate eccedenti è effettuata dal datore di lavoro, mentre per le prime 50 giornate interviene direttamente l'Istituto. Il datore di lavoro deve segnalare all'INPS il superamento del limite, inviando copia della dichiarazione del lavoratore, così da consentire il recupero delle somme non trattenute dal datore di lavoro.

Redditi da lavoro autonomo

Per il lavoro autonomo la trattenuta delle quote di pensione non cumulabili è effettuata direttamente dall'Istituto. Il pensionato deve presentare all'INPS la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF. Se il reddito supera il trattamento minimo, la sede competente determina l'importo complessivo da trattenere moltiplicando la trattenuta giornaliera per 26 e per 12 e procede al recupero mediante trattenuta sulla pensione, comunicando agli interessati importo e modalità.

Pensioni di anzianità

Le pensioni di anzianità e i trattamenti anticipati di anzianità non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente in via integrale e con i redditi da lavoro autonomo secondo la medesima misura prevista per le pensioni di vecchiaia e invalidità. Il divieto si applica anche alla tredicesima rata. Restano esclusi i titolari impegnati in programmi di reinserimento in attività socialmente utili. La circolare rinvia inoltre alle istruzioni già fornite con la circolare n. 204 del 30 agosto 1993 sulla cessazione del rapporto di lavoro o sulla cancellazione dagli elenchi per il lavoro autonomo.

Equiparazione al compimento dell'età pensionabile

Ai fini del cumulo, le pensioni di anzianità sono equiparate alle pensioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Per i fondi sostitutivi si considera l'età ordinaria prevista dal singolo fondo. Dal 1° gennaio 1994 devono essere applicati i nuovi limiti di età previsti dagli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 503/1992.

Disciplina transitoria per chi era già pensionato o aveva maturato il diritto entro il 31 dicembre 1993

Ai lavoratori già pensionati al 31 dicembre 1993, o che abbiano maturato il diritto a pensione entro tale data ottenendo la prestazione nel 1994, continua ad applicarsi la normativa previgente sia per i requisiti sia per il cumulo. I titolari di pensione di vecchiaia, invalidità o assegno di invalidità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 restano soggetti al vecchio regime di incumulabilità con la retribuzione per il lavoro dipendente, mentre per il lavoro autonomo non vi sono limitazioni. La stessa regola vale per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 e per le prestazioni liquidate nel 1994 a favore di soggetti che avevano già maturato i requisiti entro il 1993.

Pensioni ai superstiti

Per le pensioni ai superstiti nulla cambia sul cumulo con redditi da lavoro autonomo, che resta integrale. Con il lavoro dipendente, le pensioni ai superstiti con più titolari sono integralmente cumulabili; quelle con unico titolare sono incumulabili solo per le eventuali quote aggiuntive in cifra fissa, con salvezza della quota pari al trattamento minimo. L'incumulabilità si estende anche alla tredicesima rata.

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