Circolare numero 271 del 29-11-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce nuove modalità operative per il rimborso dei saldi passivi risultanti dalle denunce contributive aziendali, con l’obiettivo di concludere entro 90 giorni gli adempimenti e i controlli necessari alla verifica della pagabilità e alla chiusura contabile della partita. Viene introdotto un sistema semplificato basato sulle liste estratte dall’archivio partitario AGPA 10/66, con verifiche automatiche, controlli documentali in sede e, solo nei casi più complessi o di importo elevato, accertamenti ispettivi presso l’azienda. Sono inoltre disciplinate le partite non rimborsabili o in evidenza, le pratiche da congelare, l’uso della lettera-tipo per richiedere le coordinate bancarie e la gestione dell’arretrato.
Istruzioni organizzative per il rimborso dei saldi passivi DM10/M e la gestione delle relative pratiche
Rimborso dei saldi passivi DM10/M e organizzazione delle istruttorie
La circolare disciplina in modo organico le modalità di rimborso dei saldi passivi risultanti dalle denunce contributive aziendali, superando la riserva già richiamata nella circolare n. 98 del 26 aprile 1993. L’obiettivo dichiarato è rendere più rapidi e uniformi gli adempimenti, riducendo al minimo l’attività istruttoria e assicurando la definizione delle pratiche entro 90 giorni.
Impostazione generale del procedimento
Il nuovo modello operativo si fonda sull’uso ottimizzato dell’archivio partitario automatizzato "AGPA 10/66" e sull’integrazione delle procedure informatiche collegate. Le pratiche vengono distinte in due grandi categorie:
- partite regolari e rimborsabili, individuate tramite controlli automatici;
- partite in evidenza o non rimborsabili, da sottoporre a verifiche ulteriori secondo i casi.
Per le partite rimborsabili, raggruppate per matricola aziendale, il confronto automatico con l’archivio delle note di rettifica (DS 66) e con l’archivio recupero crediti consente di individuare i saldi pagabili.
Partite rimborsabili di importo contenuto
Per le partite aziendali di importo non superiore a L. 2.000.000 la Sede non deve svolgere ulteriori accertamenti istruttori sulla pagabilità del rimborso. È però necessario verificare nell’archivio aziende che non risultino scoperture contributive a carico dell’azienda nell’ultimo quinquennio, calcolato dalla data di presentazione del saldo passivo.
Partite di importo elevato e situazioni particolari
Quando l’importo supera L. 2.000.000, e in particolare nei casi derivanti da conguaglio per CIG, sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la Sede deve accertare la validità del titolo da cui deriva il saldo passivo e la pagabilità del rimborso tramite controllo formale degli atti reperibili in sede. I controlli devono basarsi su documentazione idonea a comprovare la legittimità della richiesta.
La circolare richiama tre fattispecie ricorrenti:
- per la CIG, vanno reperite la certificazione di autorizzazione all’utilizzo della CIG e le firme dei lavoratori sul mod. O3 CIG oppure, in mancanza, le buste paga da cui risulti l’erogazione delle somme da parte del datore di lavoro;
- per gli sgravi degli oneri sociali, è sufficiente la documentazione già acquisita nel fascicolo di iscrizione aziendale o al momento della domanda di rimborso, relativa all’attestazione comunale dell’operatività in "zona sgravi" e alla certificazione dell’Ufficio di Collocamento sull’assunzione dei lavoratori in "zona sgravi";
- per la fiscalizzazione degli oneri sociali, deve essere reperita la dichiarazione di responsabilità prevista dalla circolare n. 33 dell’8 febbraio 1990; se la dichiarazione è molto remota, va richiesta una nuova dichiarazione aggiornata.
Accertamenti presso l’azienda e controlli ispettivi
Se dai controlli interni emergono anomalie o incertezze sulla legittimità del titolo o sulla congruità della somma da rimborsare, la Sede deve disporre un accertamento presso l’azienda mediante accesso di un accertatore di reparto o di un ispettore di vigilanza.
Sono inoltre soggette a controllo mirato tramite verifica ispettiva tutte le partite di importo superiore a L. 100.000.000. In tali casi occorre accertare:
- la legittimità del titolo da cui è scaturito il saldo passivo;
- l’esattezza della somma richiesta a rimborso;
- nelle situazioni più complesse, come quelle relative a sgravi e fiscalizzazione, l’esistenza dei requisiti di diritto e di fatto necessari per fruire dei benefici.
La verifica ispettiva non è necessaria quando, pur in presenza di importi elevati, in sede siano già disponibili tutti gli elementi per una verifica completa sia del titolo sia dell’importo.
Partite in evidenza o non rimborsabili
Per la seconda lista, relativa alle partite in evidenza o non rimborsabili, la Sede può procedere al rimborso delle partite non superiori a L. 2.000.000 se le inadempienze rilevate dagli archivi automatizzati DS 66 e recupero crediti risultano infondate. Per le partite di importo superiore continuano ad applicarsi le verifiche previste dalle circolari n. 52 del 2 marzo 1990 e n. 98 del 26 aprile 1993.
Comunicazioni all’azienda e gestione delle pratiche sospese
Per tutte le partite considerate come partite aziendali e non come singoli DM10, la Sede deve inviare all’azienda la lettera-tipo allegata, con la quale si comunica la pratica di rimborso e si richiede il numero di conto corrente bancario per l’accredito delle somme.
Se l’azienda non risponde entro 30 giorni, la pratica viene temporaneamente congelata. Sono inoltre:
- archiviate le partite derivanti da saldi passivi prescritti;
- congelate le pratiche riferite ad aziende cessate o irreperibili;
- congelate le pratiche interessate da un accertamento ispettivo in corso.
Se l’azienda torna reperibile o presenta una nuova richiesta di rimborso, il saldo passivo viene riesaminato e ripristinato nella procedura automatizzata di prossima emissione.
Evoluzione delle procedure informatiche
La circolare annuncia l’imminente disponibilità di nuove procedure integrative della procedura rimborsi GPA 10/66, finalizzate a gestire in forma automatizzata situazioni non ancora previste nel menu della procedura. In particolare, saranno rese possibili:
- la chiusura automatizzata dei rimborsi con piccole differenze da compensazione o reincasso;
- il congelamento dei rimborsi in caso di impossibilità di reperire l’azienda;
- il successivo ripristino del rimborso quando l’azienda torni reperibile;
- l’emissione di una lettera con estratto conto per comunicare la compensazione effettuata;
- la stampa della statistica dettagliata delle pratiche passive definite e della lista dei DM passivi giacenti non definiti negli ultimi tre mesi.
Termini, ambito temporale e compensazione
Tutte le operazioni relative al rimborso del saldo passivo da DM10/M devono essere espletate nell’ambito delle isole di produzione DM. Le nuove istruzioni si applicano ai rimborsi passivi assunti in carico dall’archivio partitario AGPA 10/66 dal mese successivo all’emanazione della circolare e devono essere ultimate entro 90 giorni, in conformità all’indicatore di qualità.
Le stesse regole valgono anche quando venga richiesta la compensazione tra saldo passivo da rimborsare e credito da esigere.
Gestione dell’arretrato
Per i saldi relativi a denunce di competenze anteriori al 1 gennaio 1986 e non trasferite in AGPA 10/66, nonché per quelli assunti in carico all’archivio prima del 1 dicembre 1993, trovano applicazione i medesimi criteri operativi.
Le Sedi devono valutare l’entità della giacenza e predisporre un piano di intervento che indichi:
- i tempi di smaltimento dell’arretrato;
- il numero di operatori da impiegare;
- l’organizzazione del gruppo informale di lavoro incaricato di raggiungere l’obiettivo.
Monitoraggio delle Direzioni Regionali
Per garantire il miglioramento della qualità del servizio reso all’utenza azienda, i Direttori Regionali sono chiamati a monitorare costantemente l’andamento dei lavori e a predisporre interventi di sostegno nelle Sedi con situazioni di particolare appesantimento delle giacenze.
Allegato 1: lettera-tipo all’azienda
L’allegato 1 contiene il fac-simile della comunicazione da inviare all’azienda per il rimborso: la Sede informa che è in esame una pratica di rimborso e richiede il numero di conto corrente bancario, la banca, l’agenzia e l’intestazione del conto. È previsto che, in caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione, la pratica venga archiviata.
Punti principali
Finalità e nuova organizzazione dei rimborsi
La circolare scioglie la riserva già espressa nella circolare n. 98 del 26 aprile 1993 e introduce istruzioni organizzative volte a migliorare il rapporto tra Istituto e aziende. Il sistema punta a ridurre gli adempimenti istruttori, valorizzando l’archivio partitario automatizzato "AGPA 10/66" e integrando le procedure informatiche. L’obiettivo funzionale è completare ogni verifica utile alla pagabilità del saldo passivo e alla chiusura della relativa partita entro 90 giorni.
Liste rimborsabili e controlli automatici
Il nuovo schema si fonda su due liste: una contenente le partite regolari e rimborsabili e una relativa alle partite in evidenza o non rimborsabili. Per le partite rimborsabili, raggruppate per matricola aziendale, la pagabilità è individuata tramite confronto automatico con l’archivio delle note di rettifica (DS 66) e con l’archivio recupero crediti. Per le partite aziendali di importo non superiore a L. 2.000.000 non sono previsti ulteriori accertamenti istruttori, salvo la verifica che nell’archivio aziende non risultino scoperture contributive nell’ultimo quinquennio dalla data di presentazione del saldo passivo.
Controlli documentali per importi superiori o casi particolari
Per le partite di importo superiore a L. 2.000.000, e in particolare per quelle derivanti da conguaglio CIG, sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali, le Sedi devono verificare la validità del titolo del saldo passivo e la pagabilità del rimborso mediante controllo formale della documentazione disponibile in sede. I controlli devono accertare la legittimità della richiesta e basarsi sugli atti formali idonei a dimostrare il diritto al rimborso.
Casistiche istruttorie ricorrenti
La circolare individua tre situazioni tipiche: per i saldi derivanti da CIG occorre reperire la certificazione dell’autorizzazione alla CIG e controllare le firme dei lavoratori sul mod. O3 CIG o, in mancanza, le buste paga da cui risulti l’erogazione delle somme; per gli sgravi degli oneri sociali è sufficiente verificare la documentazione già acquisita sul fascicolo aziendale o in sede di domanda, relativa all’operatività in "zona sgravi" e alla certificazione dell’Ufficio di Collocamento; per la fiscalizzazione degli oneri sociali è necessario reperire la dichiarazione di responsabilità prevista dalla circolare n. 33 dell’8 febbraio 1990 e, se molto risalente, richiederne una nuova aggiornata.
Accertamenti presso l’azienda e verifiche ispettive
Se dai controlli d’ufficio emergono anomalie o incertezze sulla legittimità del titolo o sulla congruità della somma da rimborsare, la Sede deve disporre un accertamento presso l’azienda tramite accertatore di reparto o ispettore di vigilanza. Sono inoltre soggette a verifica ispettiva tutte le partite di importo superiore a L. 100.000.000, per le quali occorre accertare sia la legittimità del titolo sia l’esattezza dell’importo richiesto, nonché, nei casi complessi, i requisiti di diritto e di fatto per usufruire dei benefici normativi.
Esclusioni dall’accertamento ispettivo
Non devono essere sottoposte a verifica ispettiva le aziende per le quali, pur in presenza di saldi passivi anche superiori a L. 100.000.000, siano già disponibili in sede tutti gli elementi necessari per una verifica esaustiva, sia sulla legittimità del titolo sia sulla correttezza dell’importo da rimborsare.
Gestione delle partite in evidenza o non rimborsabili
Per le partite non superiori a L. 2.000.000 inserite nella seconda lista, il rimborso può essere disposto se le inadempienze emerse dagli archivi automatizzati DS 66 e recupero crediti risultano infondate. I rimborsi di importo superiore restano invece soggetti alle verifiche previste dalle circolari n. 52 del 2 marzo 1990 e n. 98 del 26 aprile 1993.
Comunicazione all’azienda, congelamento e archiviazione delle pratiche
Per tutte le partite considerate come partite aziendali e non come singoli DM10, la Sede deve inviare la lettera-tipo allegata per comunicare il pagamento e richiedere il numero di conto corrente bancario per l’accredito. Se l’azienda non risponde entro 30 giorni, la pratica è temporaneamente considerata congelata. Sono inoltre archiviate le partite prescritte e congelate quelle riferite ad aziende cessate, irreperibili o interessate da accertamento ispettivo in corso; se l’azienda torna reperibile o presenta una nuova richiesta, il rimborso viene riesaminato e ripristinato nella procedura automatizzata di prossima emissione.
Nuove funzionalità procedurali e automatizzazione
La circolare preannuncia l’introduzione di nuove procedure integrative della procedura rimborsi GPA 10/66, destinate a coprire casi non ancora selezionabili dal menu attuale. Tra le funzioni previste figurano la gestione automatizzata delle chiusure di rimborso con piccole differenze da compensazione o reincasso, il congelamento dei rimborsi quando l’azienda non è reperibile, il successivo ripristino del rimborso, l’emissione di una lettera con estratto conto per comunicare la compensazione effettuata, nonché la stampa della statistica dettagliata delle pratiche definite e della lista dei DM passivi giacenti negli ultimi tre mesi.
Termini operativi e ambito di applicazione
Tutte le operazioni relative al rimborso del saldo passivo da DM10/M devono essere svolte nell’ambito delle isole di produzione DM. Le nuove regole si applicano ai rimborsi passivi assunti in carico dall’archivio partitario AGPA 10/66 dal mese successivo all’emanazione della circolare e devono essere completate entro 90 giorni, in coerenza con l’indicatore di qualità. I criteri indicati valgono anche quando è richiesta la compensazione tra saldo passivo da rimborsare e credito da esigere.
Gestione dell’arretrato
Per i saldi relativi a denunce di competenze anteriori al 1 gennaio 1986 e non trasferite in AGPA 10/66, nonché per quelli presi in carico dall’archivio prima del 1 dicembre 1993, si applicano gli stessi criteri operativi. Le Sedi devono valutare la consistenza delle giacenze e predisporre un piano di intervento con tempi di smaltimento dell’arretrato e numero di operatori da impiegare in un gruppo informale di lavoro.
Monitoraggio regionale
I Direttori Regionali sono incaricati di monitorare costantemente l’andamento dei lavori e di predisporre interventi di sostegno nelle Sedi che presentino particolari appesantimenti di giacenze, al fine di migliorare la qualità del servizio reso all’utenza azienda.
Contenuto dell’allegato 1
L’allegato 1 fornisce una lettera-tipo da inviare all’azienda per comunicare la pratica di rimborso in corso e richiedere le coordinate del conto corrente bancario su cui accreditare le somme. La lettera prevede che, in mancanza di riscontro entro 30 giorni dalla ricezione, la pratica venga archiviata.
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