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Circolare

Circolare numero 272 del 30-11-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, non è cumulabile la fiscalizzazione degli oneri sociali con la riduzione contributiva già prevista dall'art. 5 del D.L. n. 173/1988, convertito nella L. n. 291/1988. Viene richiamato l'orientamento del Ministero del Lavoro, che conferma la linea già espressa dall'Istituto. Sono inoltre fornite indicazioni operative sulla trattazione dei ricorsi pendenti e sulla definizione delle note di rettifica contestate dalle aziende.

Esclusione della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro

Esclusione della fiscalizzazione per i contratti di formazione e lavoro

La circolare interviene per chiarire il trattamento contributivo applicabile ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, alla luce dell'art. 5 del D.L. 30 maggio 1988 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988 n. 291. Il documento conferma che la fiscalizzazione degli oneri sociali non può essere applicata in aggiunta alla riduzione contributiva già prevista dalla norma.

Quadro normativo di riferimento

La questione era stata già sollevata con la circolare n. 146 del 20 giugno 1990, punto IV), perché l'art. 5 citato ha mantenuto invariata la disciplina contributiva per:

  • le aziende artigiane;
  • le aziende ubicate nei territori di cui al T.U. degli interventi nel Mezzogiorno.

Per tutti gli altri datori di lavoro, invece, il comma 2 ha previsto contributi previdenziali e assistenziali nella misura ridotta del 50%. Proprio tale riduzione ha reso necessario interrogare i Ministeri vigilanti sulla possibilità di cumulare anche la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Orientamento ministeriale

La circolare dà atto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso il proprio orientamento con parere del 4 ottobre 1993, condividendo l'interpretazione dell'Istituto. Il Ministero ha ritenuto che le disposizioni di legge già prevedano una riduzione delle aliquote contributive, in alcuni casi fino a livelli analoghi a quelli previsti dalla legge n. 25/1955 per gli apprendisti, e che ciò impedisca l'applicazione contestuale della fiscalizzazione contributiva per i lavoratori di cui trattasi.

Conseguenze operative

In conseguenza di tale chiarimento:

  • i ricorsi pendenti presso la Direzione Generale saranno sottoposti all'esame del Commissario Straordinario;
  • il riferimento è al decreto interministeriale 30 settembre 1993, che attribuisce al Commissario Straordinario le funzioni di gestione dell'Istituto, incluse quelle già attribuite al Comitato Esecutivo in materia di decisione dei ricorsi;
  • per le note di rettifica giacenti e contestate dalle aziende, le Sedi dovranno confermare gli addebiti derivanti dalla procedura automatizzata di controllo delle denunce mensili.

Indicazione finale per gli uffici

Le strutture periferiche devono quindi applicare il criterio dell'incompatibilità tra riduzione contributiva ex art. 5 del D.L. n. 173/1988 e fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, uniformandosi ai chiarimenti ministeriali e confermando gli addebiti già contestati ove derivino dai controlli automatizzati.

Punti principali

Inquadramento della questione

La circolare richiama la precedente n. 146 del 20 giugno 1990, con la quale era stata sottoposta ai Ministeri vigilanti la questione della spettanza della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. Il problema nasceva dall'art. 5, comma 2, del D.L. 30 maggio 1988 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1988 n. 291, che ha mantenuto invariata la disciplina per le aziende artigiane e per quelle ubicate nei territori del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno, ma ha previsto per gli altri datori di lavoro contributi previdenziali e assistenziali ridotti al 50%.

Orientamento sulla cumulabilità tra riduzione contributiva e fiscalizzazione

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha espresso un parere in linea con l'interpretazione già adottata dall'Istituto. Secondo tale parere, le disposizioni vigenti, prevedendo già una riduzione delle aliquote contributive che in alcuni casi arriva a livelli pari a quelli stabiliti dalla legge n. 25/1955 per gli apprendisti, impediscono l'applicazione contemporanea anche della fiscalizzazione contributiva per i lavoratori interessati.

Ricorsi pendenti

I ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Generale saranno sottoposti quanto prima all'esame del Commissario Straordinario, al quale il decreto interministeriale 30 settembre 1993 attribuisce le funzioni di gestione dell'Istituto, comprese quelle già spettanti al Comitato Esecutivo in materia di decisione dei ricorsi.

Note di rettifica contestate dalle aziende

Per le note di rettifica già emesse e contestate dalle aziende, le Sedi dovranno confermare gli addebiti risultanti dalla procedura automatizzata di controllo delle denunce mensili, richiamando i criteri indicati nella circolare.

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