Cassazione Civile, Ordinanza n. 00536/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva proposto domanda per l’accertamento del proprio diritto di prelazione agraria, sostenendo che il fondo venduto fosse contiguo al proprio e che quindi ricorressero i presupposti previsti dalla disciplina speciale. La corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado perché l’attore non aveva provato che il proprio fondo confinasse direttamente con quello alienato: tra i due fondi risultava interposto uno stradello, e non era stata dimostrata la proprietà privata di tale strada in capo all’attore; al contrario, gli elementi acquisiti rendevano più plausibile la natura demaniale o comunque di uso pubblico del tracciato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi, tutti incentrati sulla dedotta erroneità della valutazione compiuta dalla corte territoriale circa la natura dello stradello e la contiguità dei fondi: ha invocato il piano strutturale comunale e il contratto di acquisto del proprio terreno per sostenere la privata appartenenza della strada; ha contestato l’uso di un’ordinanza comunale e dei dati catastali come indici della natura pubblica; ha denunciato violazione delle norme sui beni demaniali, sull’uso pubblico delle strade, sulle presunzioni semplici e sull’interpretazione contrattuale; ha inoltre sostenuto che il dislivello tra i fondi non escludesse la contiguità ai sensi della legge sulla prelazione agraria. I resistenti hanno difeso la decisione impugnata con distinti controricorsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza d’appello non aveva affermato in modo decisivo la proprietà pubblica dello stradello, ma si era limitata a constatare che il ricorrente non aveva fornito la prova della proprietà privata della strada, prova necessaria per dimostrare la contiguità tra i fondi e quindi la spettanza della prelazione agraria. Le doglianze sono state reputate per lo più dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto al motivo fondato sull’art. 115 c.p.c., la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la violazione della norma si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola, non quando attribuisce diverso peso alle prove acquisite. Poiché tutti i motivi miravano sostanzialmente a una rivisitazione del merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, chiedevano in realtà una rivalutazione del merito e delle prove.
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola; non ricorre se il giudice apprezza diversamente le prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La diversa forza persuasiva attribuita alle prove rientra nella valutazione del materiale probatorio e non integra, di per sé, violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente per l’interpretazione del contratto di compravendita; la Corte ha escluso che il relativo motivo evidenziasse una vera violazione dei canoni ermeneutici, risolvendosi in critica di merito.
art. 1363 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione dell’atto di compravendita; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a ottenere una diversa lettura delle risultanze negoziali.
art. 8 L. 590/1965
Norma posta a fondamento della domanda di prelazione agraria, la cui operatività presuppone la dimostrazione dei requisiti oggettivi, tra cui la contiguità del fondo.
art. 7 L. 817/1971
Norma richiamata quale base del diritto di prelazione agraria; la Corte ha ritenuto che la doglianza sulla contiguità del fondo sollecitasse solo una diversa ricostruzione del fatto.
art. 2728 c.c.
Richiamato per contestare l’uso di presunzioni sulla natura pubblica dello stradello; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici utilizzate dal giudice di merito sono state ritenute non censurabili in cassazione sotto il profilo invocato, poiché la doglianza investiva la valutazione dei fatti e non la corretta sussunzione della norma.
artt. 822, 823 e 824 c.c.
Richiamati per sostenere la tesi della natura privata dello stradello; la Corte ha osservato che il giudice di merito non aveva affermato in modo decisivo la demanialità, ma aveva semplicemente rilevato l’insufficienza della prova contraria.
artt. 2 e 14 D.Lgs. 285/1992
Richiamati dal ricorrente con riferimento alla qualificazione della strada; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze di causa.
art. 5 legge n. 2248/1865, all. E
Richiamato per contestare l’atto amministrativo comunale valorizzato dal giudice di merito; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività e perché volta al riesame del merito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la censura, pur formalmente incardinata in violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice decide ponendo a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiarando di non dover osservare la regola del contraddittorio probatorio; non è configurabile quando il giudice attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La deduzione del diritto di prelazione agraria richiede la prova rigorosa dei presupposti oggettivi previsti dalla disciplina speciale, compresa la contiguità fisica tra i fondi, che non può essere affermata se tra essi intercorre una strada della quale non sia dimostrata la privata appartenenza del soggetto che invoca la prelazione.
- Le norme sull’interpretazione del contratto non possono essere invocate per ottenere in cassazione una diversa lettura delle dichiarazioni negoziali quando la censura, in concreto, riguarda soltanto la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione dell’uso di presunzioni semplici è inammissibile quando si risolve nella critica all’apprezzamento di gravità, precisione e concordanza operato dal giudice di merito, senza evidenziare un vero errore di sussunzione o una violazione della regola legale di giudizio.
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