Sentenza del 17/07/2018 n. 18926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
HB aveva chiesto il rimborso delle ritenute applicate in Italia sui dividendi di fonte italiana percepiti nel periodo 25 aprile 2003-23 novembre 2006. L'Amministrazione aveva negato il rimborso e richiesto la differenza tra la ritenuta interna del 27% e quella convenzionale del 15%. La contribuente sosteneva che il trattamento fiscale italiano fosse discriminatorio rispetto a quello riservato ai fondi pensione italiani, soggetti a un'imposizione sostitutiva dell'11%. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR sostenendo l'applicabilità della normativa interna e della Convenzione Italia-Regno Unito; HB ha proposto ricorso incidentale chiedendo il rimborso integrale delle ritenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia quello incidentale di HB. Ha ritenuto applicabile la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla libera circolazione dei capitali e ha confermato l'incompatibilità di un regime fiscale più oneroso per i dividendi percepiti da soggetti non residenti. Tuttavia, ha confermato il rimborso soltanto nella misura riconosciuta dalla CTR: la differenza tra l'imposta effettivamente applicata sui dividendi e quella che sarebbe stata dovuta da un fondo pensione italiano, pari all'11% dell'importo dei dividendi al netto dei costi direttamente e indirettamente sostenuti. Non è stato riconosciuto il rimborso integrale, anche perché il fondo estero non aveva dimostrato una tassazione dei dividendi nel Regno Unito e non aveva prodotto il certificato dell'autorità fiscale inglese richiesto dalla Convenzione. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38
Disciplina la presentazione dell'istanza di rimborso delle ritenute e delle imposte versate in eccedenza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27
Prevede il regime delle ritenute sui dividendi di fonte italiana; la Corte ha ritenuto che il regime interno non potesse essere applicato nella parte incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni del 21 ottobre 1988, art. 10
Disciplina la tassazione dei dividendi tra Italia e Regno Unito. Nel caso concreto la Corte ha escluso l'applicazione della Convenzione per la mancata dimostrazione della tassazione nel Regno Unito e per la mancata produzione della certificazione fiscale richiesta.
Convenzione Italia-Regno Unito, art. 29
Richiede la documentazione dell'autorità fiscale inglese necessaria per dimostrare i presupposti di applicazione del trattamento convenzionale.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, commi 1 e 2
È stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere il regime applicabile alle ritenute. La Corte ha però fondato la decisione principalmente sulla prevalenza e immediata applicabilità del diritto UE, senza riconoscere rilievo decisivo alla censura sulla retroattività.
Trattato UE, artt. 12, 56 e 58
Tutela, tra l'altro, la non discriminazione e la libera circolazione dei capitali. La Corte ha applicato tali principi ritenendo illegittimo un trattamento fiscale più oneroso per dividendi percepiti da fondi o società non residenti rispetto a soggetti residenti comparabili.
Accordo SEE, art. 40
Garantisce la libera circolazione dei capitali anche tra Stati aderenti allo Spazio economico europeo; la Corte di Giustizia lo aveva ritenuto violato dal regime italiano discriminatorio sui dividendi.
Legge n. 329 del 1990
Ha ratificato la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, compresi gli obblighi documentali necessari per invocare il trattamento convenzionale.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale nazionale tratta un soggetto non residente in modo più oneroso rispetto a un soggetto residente comparabile, occorre verificare la compatibilità con i principi UE di non discriminazione e libera circolazione dei capitali.
- Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia UE possono essere applicate dal giudice nazionale anche a controversie relative a periodi precedenti e possono imporre la disapplicazione della norma interna incompatibile.
- Il rimborso non è necessariamente integrale: in caso di discriminazione, può essere riconosciuto solo fino alla misura dell'imposta che sarebbe stata applicata al soggetto residente comparabile.
- Il contribuente che invoca una convenzione contro le doppie imposizioni deve fornire la documentazione prevista dalla Convenzione e dimostrare i fatti che consentono di applicare il trattamento agevolato.
- L'assenza di tassazione nello Stato estero non legittima automaticamente l'Italia a mantenere un'imposizione discriminatoria, ma può incidere sulla misura concreta del rimborso e sulla comparabilità del trattamento fiscale.
- La diversa tassazione delle prestazioni pensionistiche nella fase di erogazione non elimina necessariamente la discriminazione verificata nella fase di accumulo dei rendimenti: le fasi fiscali devono essere analizzate separatamente.
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